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Guida al Divorzio in Italia

Ultimo aggiornamento 18 Apr 2023

1 Mar 2022 - Diritto di Famiglia e Divorzio - Min Read 7 min
Guida al Divorzio in Italia

Il Divorzio in Italia, salvo che in particolari circostanze, è consentito dopo un periodo di separazione, che si traduce in sei mesi, se successivo a una separazione consensuale, o in un anno, se successivo a una separazione giudiziale.

Il Divorzio in Italia, di norma, è risultato di due procedimenti distinti: separazione e divorzio. In situazioni eccezionali si può però divorziare immediatamente.

Da quando, nel 1970, l’istituto del divorzio è stato legalmente introdotto in Italia, con la legge 1º dicembre 1970, n. 898 (“Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”), molte modifiche sono state apportate, tra cui la Legge 55/2015 o legge sul Divorzio Breve, che ha ridotto da 3 anni a 6 mesi i tempi necessari per richiede il divorzio in caso di separazione consensuale, e a un anno in caso di separazione giudiziale.

Quali sono le cause del divorzio

Le cosiddette “cause di divorzio” possono essere molteplici, e non sempre riguardanti semplicemente l’incompatibilità di carattere dei coniugi.

Alcune di esse comportano un divorzio immediato, in base alla possibilità o meno di porre rimedio alla situazione.

Per la precisione:

  • Separazione legale dei coniugi
  • Sentenza di condanna penale grave per reati perpetrati nel contesto familiare (causa questa di divorzio diretto/immediato)
  • Sentenza di assoluzione, da uno di questi crimini, per vizio totale di mente (causa questa di divorzio diretto/immediato)
  • Mancata consumazione del matrimonio (causa questa di divorzio diretto/immediato)
  • Matrimonio con altro coniuge, annullamento delle nozze o divorzio, celebrati/ottenuti all’estero dal coniuge straniero (causa questa di divorzio diretto/immediato)
  • Passaggio in giudicato della sentenza che rettifichi il sesso di uno dei due sposi (causa questa di divorzio diretto/immediato).

La procedura di divorzio: i passaggi per ottenere il divorzio

La procedura di divorzio, e di conseguenza, i passaggi che portano ad ottenere divorzio, cambiano in base alla modalità in cui si decide di voler divorziare.

Cosa fare per divorziare? Le possibili vie da seguire sono due:

  1. la via consensuale
  2. la via giudiziale

La pratica consensuale, che prende il via dalla separazione, di fatto rappresenta un accordo.

La pratica giudiziale, sempre anticipata dalla separazione, è una causa in piena regola.

Cosa fare per ottenere il divorzio consensuale

Una volta maturati i sei mesi di separazione, il divorzio non è una conseguenza automatica, ma va fatta esplicita richiesta.

Per poter scegliere la procedura più adatta ci si può basare su diverse discriminanti quali la presenza o meno di figli, la volontà e la possibilità di delegare il tutto al proprio avvocato di fiducia, o ancora la scelta di risolvere la questione lontani dalle aule di un tribunale.

Divorzio con un’udienza in tribunale o congiunto

Anche nel caso di divorzio consensuale si può scegliere di rivolgersi al Tribunale. C’è da sapere che questo tipo di scelta può allungare i tempi di ulteriori sei mesi.

Questa la procedura:

  • Si deposita in Tribunale un “ricorso congiunto” in cui sono esplicitate le condizioni del divorzio.
  • Il Tribunale fissa l’udienza dei coniugi col Presidente del Tribunale.
  • I coniugi si presentano in udienza per confermare di voler procedere secondo l’accordo espresso nel documento depositato e rifiutare il tentativo, obbligatorio, di conciliazione.
  • L’accordo viene trasmesso al Pubblico ministero che lo accoglie.
  • Una sentenza del Tribunale omologa l’accordo di divorzio.
  • La sentenza, passata in giudicato, viene trasmessa dal cancelliere all’Ufficiale di stato civile del Comune in cui era stato registrato il matrimonio.

Divorzio consensuale tramite negoziazione assistita

La negoziazione assistita è auspicabile in caso di accordo. I tempi stimati di un divorzio tramite negoziazione assistita sono di non più di due mesi.

Tramite i rispettivi avvocati i futuri ex coniugi si accordano sui termini del divorzio. Gli avvocati stessi, in quanto pubblici ufficiali, autenticano la “Convenzione di negoziazione assistita”.

L’accordo viene trasmesso al Pubblico Ministero, presso la Procura della Repubblica competente per territorio.

La Procura, se ritiene l’accordo regolare, rilascia il nulla osta o l’autorizzazione, e la convenzione viene trasmessa all’Ufficiale di stato civile che può registrare il divorzio sull’atto di matrimonio.

In presenza di figli minorenni o di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, questo passaggio deve avvenire entro 10 giorni.

A sua volta, il Pubblico Ministero, se non lo ritiene adeguato, avrà 5 giorni per trasmetterlo al Presidente del Tribunale che dovrà fissare un’udienza di comparizione per i genitori.

Divorzio consensuale in Comune

C’è la possibilità di divorziare, senza ausilio di un legale, presentandosi davanti al sindaco o ad un Ufficiale di stato civile che ne faccia le veci.

Lo scioglimento del vincolo matrimoniale, in questo caso specifico, può avvenire soltanto se non ci sono figli minorenni o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave.

In più l’accordo non deve prevedere trasferimenti di natura patrimoniale. Il mantenimento può essere previsto, ma è da escludere che possa venire corrisposto in un’unica rata.

Cosa fare per ottenere il divorzio dopo la separazione giudiziale

Anche dopo che sia trascorso un anno dalla separazione, il divorzio non sarà una conseguenza automatica: andrà fatta esplicita richiesta.

A differenza del divorzio consensuale, la scelta sulle modalità è quasi obbligata ed il ricorso ad un Tribunale sarà inevitabile.

In questa fase, ossia una volta conclusi i termini per poter fare richiesta di divorzio, si è ancora in tempo per accordarsi con l’ex partner e per optare per una delle modalità di divorzio consensuale.

Divorzio contenzioso

Il divorzio senza accordi viene detto contenzioso. In questo caso uno dei due, il ricorrente, si rivolge al Tribunale dettando le proprie richieste.

L’altro coniuge, il resistente, può opporsi a tali richieste, costituendosi in giudizio, e può presentare le proprie richieste.

Fase sommaria

Durante la prima fase del divorzio contenzioso, ossia quella sommaria (o presidenziale), i coniugi si presentano davanti al Presidente del Tribunale, il quale è tenuto a emanare i provvedimenti che ritiene più opportuni per tutelare eventuali figli e/o gli stessi coniugi.

In questa fase viene nominato un Giudice Istruttore per la fase successiva.

Fase istruttoria

Durante la seconda fase del divorzio contenzioso, ossia quella istruttoria, si susseguono le udienze durante le quali vengono presentate ed esaminate le prove, vengono ascoltati i testimoni e, se è possibile, i figli.

In questo modo il Tribunale potrà farsi una propria idea della situazione e dettare, tramite sentenza di divorzio, le condizioni del divorzio. Se i coniugi non si appellano, la sentenza di divorzio passa in giudicato.

Sarà poi il Cancelliere a comunicare l’avvenuto divorzio all’Ufficiale di stato civile del Comune in cui è stato registrato il matrimonio.

Quali sono le conseguenze o gli effetti del divorzio?

Una volta pronunziata la sentenza di divorzio in Italia il vincolo matrimoniale viene del tutto sciolto. Entrambi i coniugi riacquistano lo stato “libero” e potrebbero contrarre un nuovo matrimonio valido agli effetti civili.

La moglie perde il cognome del marito, a meno che non faccia richiesta di mantenerlo e ottenga l’autorizzazione dal giudice.

Affidamento dei figli

In caso di coppie con figli minorenni o figli maggiorenni, economicamente non autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave, la sentenza di divorzio dovrà pronunziarsi sul loro affidamento.

Al genitore con cui vivranno per la maggior parte del tempo i figli, si tende a lasciare a disposizione la casa coniugale.

Destino dei beni comuni

Figli o meno la destinazione della casa dovrà comunque essere decisa, se di proprietà, e lo stesso vale anche per gli altri beni in comproprietà.

Mantenimento del coniuge

In base alla situazione patrimoniale, uno dei due coniugi potrebbe dover corrispondere all’altro un “assegno divorzile” periodico.

Se le parti giungono ad un apposito accordo, l’assegno mensile può essere sostituito da un singolo assegno versato in un’unica soluzione, previo consenso del Tribunale che dovrà assicurarsi che l’importo sia adeguato.

Matrimonio concordatario

In caso di “matrimonio concordatario”, celebrato in chiesa e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, cessano i soli effetti civili, ma per sciogliere il vincolo religioso occorre una pronuncia di annullamento da parte del Tribunale Ecclesiastico Regionale o della Sacra Rota.

Tfr

Il coniuge titolare di assegno di mantenimento ha diritto, se non si è risposato, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se maturata e percepita dopo la sentenza.

Il diritto si limita agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, per cui si calcola una percentuale del quaranta per cento, relativa a quegli anni (art. 12 bis, L. 898/1970).

Pensione di reversibilità

In caso di morte dell’ex coniuge, in assenza di un successivo matrimonio, il coniuge che fino ad allora ha percepito l’assegno di mantenimento (non essendosi a sua volta risposato), avrà diritto alla pensione di reversibilità, purché il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio in Italia.

Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, dovrà essere il tribunale a stabilire, in base anche alla durata dei matrimoni, e allo stato di bisogno, le quote da assegnare.

All’assegno di reversibilità ha diritto anche il coniuge separato a meno che non gli sia già stata addebitata la separazione e che il Tribunale non gli abbia riconosciuto alcun diritto al percepimento dell’assegno divorzile.

Diritti successori

Il coniuge divorziato non ha diritti ereditari sul patrimonio dell’ex coniuge, alla sua morte, ma potrebbe essere incluso nel testamento. In più, in caso di comprovato bisogno, secondo quanto previsto dall’articolo 9 bis della legge 898 del 1970, potrebbe ricevere dagli eredi un assegno “successorio”.

Le condizioni perché ciò possa avvenire sono:

  • il coniuge divorziato percepiva un assegno di mantenimento prima della morte del De cuius.
  • il coniuge divorziato versa in stato di estremo bisogno.

In ogni caso questo diritto verrebbe meno in caso di mantenimento già corrisposto in unica soluzione o se venisse contratto un nuovo matrimonio.

Inoltre, cessando lo stato di bisogno, cesserebbe la corresponsione dell’assegno successorio.

I nostri avvocati del Dipartimento di Diritto di Famiglia dello Studio legale Internazionale Boccadutri, potranno seguirvi durante l’iter di separazione e divorzio, rispondendo a qualsiasi vostra domanda e chiarendo ogni vostro dubbio.

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Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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