Divorzio breve

Ultimo aggiornamento 18 Apr 2023

31 Mag 2022 - Diritto di Famiglia e Divorzio - Min Read 8 min
Divorzio breve

Il divorzio breve è stato introdotto in Italia dalla legge numero 55 del 6 maggio 2015. Viene così chiamato perché ha notevolmente ridotto i tempi in cui è possibile ottenere il divorzio.

Il divorzio in Italia è attualmente regolato dalla legge che lo ha introdotto, ossia la n. 898 del 1970.

La legge n. 55/2015 sul divorzio breve è andata sostanzialmente a modificare l’articolo 3 della legge n. 898.

Divorzio breve, cosa è?

Il divorzio breve non ha costituito un’alternativa al divorzio, come era stato inteso fino ad allora, ma è andato ad incidere sui tempi di durata del procedimento di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.

Per divorziare, prima della riforma, erano necessari un minimo di tre anni di separazione, senza considerare imprevisti.

Passare da tre anni a sei mesi, in caso di accordo, o ad un anno, nel peggiore dei casi, permette a chi decide di porre fine al proprio matrimonio, un risparmio notevole di tempo e denaro.

Divorzio breve evoluzione del divorzio facile

C’è anche da dire che prima che la legge 55/2015 sul divorzio breve vedesse la luce, il nostro paese si era già attrezzato di uno strumento legislativo votato a diminuire i tempi dei divorzi: il decreto legge n.132 del 12 settembre 2014 (convertito in legge 162).
Il decreto 132 aveva introdotto la possibilità di far ricorso alla “negoziazione assistita” per divorziare: due coniugi concordi, grazie alla legge valida tuttora, possono rivolgersi direttamente all’avvocato o all’Ufficiale di Stato Civile dei Comuni, senza passare dal tribunale.
Non a caso la legge 162 era stata ribattezzata legge sul “divorzio facile”.

I tempi del divorzio breve se si sceglie la separazione consensuale

Il “segreto” perché il divorzio sia breve è quello di trovare un accordo.

Il provvedimento sul divorzio breve, entrato in vigore il 26 maggio 2015, ha il grande pregio di far approdare alla separazione già dopo sei mesi, in caso di decisione consensuale.

Dunque, nel giro di pochi mesi, si può giungere allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

I tempi del divorzio breve se si sceglie la separazione giudiziale

In caso di separazione giudiziale, qualora i due coniugi non riescano a trovare un accordo e decidano di andare in giudizio, il divorzio può essere richiesto dopo 12 mesi dal momento della comparizione delle parti davanti al presidente del tribunale.

Calcolo dei tempi del divorzio breve

  • In caso di separazione consensuale, (non fa eccezione la separazione che da contenziosa si è modificata in consensuale), il divorzio può essere richiesto dopo sei mesi dal momento in cui avviene la comparizione delle parti davanti al Presidente del tribunale.
  • In caso di separazione consensuale, in forza della negoziazione assistita dagli avvocati, il divorzio può essere richiesto dopo sei mesi dal momento in cui viene raggiunto un accordo di separazione con “data certificata”.
    L’accordo deve essere sottoposto al pubblico ministero che, in assenza di figli, attuerà un semplice controllo formale.
    Laddove ci siano figli minorenni o portatori di handicap, il pubblico ministero dovrà verificare la sussistenza delle adeguate tutele.
  • In caso di separazione consensuale in Comune, il divorzio può essere richiesto dopo sei mesi dal momento in cui avviene la firma dell’accordo davanti all’ufficiale di stato civile, sia esso il sindaco o un suo delegato.
    Questa scelta è impossibile in presenza di figli minori o maggiorenni bisognosi di tutela, nonché in casi di trasferimenti patrimoniali.
  • In caso di separazione giudiziale, il divorzio può essere richiesto dopo dodici mesi dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del tribunale.

Il procedimento di divorzio breve

Il procedimento di divorzio breve cambia in base al modo in cui si sceglie di archiviare il proprio matrimonio.

Un divorzio consensuale incontrerà meno ostacoli e burocrazia di un divorzio giudiziale.

Il procedimento del divorzio breve con udienza in tribunale o congiunto

Dopo sei mesi dalla separazione consensuale, o dopo un anno dalla separazione giudiziale, si può dare il via alla procedura di divorzio in Tribunale, o congiunto.

Si deposita in Tribunale un “ricorso a domanda congiunta”, ossia i coniugi presentano insieme un unico documento che riporta gli accordi presi tra di loro sul divorzio.

È comunque necessaria la presenza di un avvocato che può essere lo stesso per entrambi.

Il Tribunale fissa l’udienza dei coniugi col Presidente del Tribunale.

I coniugi si presentano in udienza per confermare di voler procedere secondo l’accordo espresso nel documento depositato e rifiutare il tentativo, obbligatorio, di conciliazione.

L’accordo viene trasmesso al Pubblico ministero che lo accoglie.

Una sentenza del Tribunale omologa l’accordo di divorzio.

La sentenza, passata in giudicato, viene trasmessa dal cancelliere all’Ufficiale di stato civile del Comune in cui era stato registrato il matrimonio.

Questo tipo di procedura è preferibile per chi ha deciso di accordarsi sulla corresponsione di un unico assegno (una tantum).

Il procedimento del divorzio breve con negoziazione assistita

Dopo sei mesi dalla separazione consensuale, o dopo un anno dalla separazione giudiziale, si può dare il via alla procedura di divorzio tramite negoziazione assistita.

Uno dei due coniugi si rivolge ad un avvocato che, ricevuto l’incarico, scrive una lettera all’altro coniuge, che deve essere assistito da un suo legale, e lo invita a stipulare la Convenzione, ossia un contratto che indica come avverranno le future negoziazioni, ossia dove e quando incontrarsi, quante volte … il tutto in un arco temporale che non sia inferiore ad un mese e che non superi i tre mesi.

Una volta accettato l’invito, iniziano le negoziazioni, che mirano a raggiungere un accordo sui termini del divorzio.

Se il Pubblico Ministero, cui viene sottoposto il documento con i termini del divorzio, ritiene che il contenuto non curi gli interessi dei figli, può bloccarlo, ma non modificarlo, o può rimettere le parti al Tribunale.

Spetta ai coniugi e ai loro avvocati ripresentare un documento adatto alla situazione.

La procedura di negoziazione assistita si conclude con la trascrizione dell’accordo di divorzio nel registro del matrimonio.

Il procedimento del divorzio breve in Comune

Il procedimento del divorzio in Comune, davanti ad un Ufficiale dello stato Civile (il sindaco o un suo delegato) è realizzabile in caso di accordo già raggiunto sui rapporti patrimoniali e personali successivi al divorzio, assenza di figli minorenni o comunque di figli non autonomi, e in ultimo in assenza di possibili trasferimenti immobiliari.

Anche se è facoltativa, può sempre essere richiesta l’assistenza di un avvocato.

I coniugi presentano in Comune un accordo sottoscritto da entrambi.

L’Ufficiale di Stato civile lo riceve e li invita a ripresentarsi dopo un minimo di trenta giorni dal primo incontro, per dare conferma della volontà di divorziare e dei termini stabiliti per farlo.

Viene ratificato l’accordo di divorzio che viene trascritto nel registro del matrimonio.

Il procedimento del divorzio breve contenzioso

Quando manca un accordo sui termini del divorzio, o quando è soltanto uno dei due coniugi a presentare domanda, il divorzio può procedere soltanto

Mentre per divorziare consensualmente si può scegliere uno dei procedimenti di divorzio, per divorziare in modo contenzioso esiste un unico procedimento.

Ognuno dei coniugi dovrà essere assistito da un proprio avvocato. Non è assolutamente possibile avere lo stesso legale.

Anche se non è obbligatorio farlo, di solito, l’avvocato del ricorrente (il coniuge che dà il via alla procedura di divorzio) scrive al resistente (l’altro coniuge), per comunicargli l’avvio delle pratiche di divorzio e per provare a trovare una soluzione condivisa. Una volta fallito l’estremo tentativo di trovare un accordo, lo stesso avvocato redige un atto, il ricorso, e lo deposita in tribunale.

Si apre la fase sommaria (o presidenziale), in cui i coniugi vengono convocati in Tribunale.

È questo il momento in cui il Presidente del Tribunale prende le prime decisioni relative alla coppia, a tutela soprattutto di eventuali figli.

Si conclude con la nomina di un Giudice Istruttore che segua il seguito del procedimento.

Inizia la fase istruttoria, una serie di udienze che servono ad acquisire le informazioni utili per le decisioni finali (prove a sostegno della richiesta di affidamento dei figli, dati sull’entità delle risorse economiche di entrambi, testimonianze …).

Basandosi sulle informazioni raccolte, il giudice dovrà produrre un documento, la sentenza di divorzio, che fissa le condizioni del divorzio.

Uno dei due coniugi, o entrambi, possono appellarsi se non ritengono la sentenza adeguata alle loro esigenze, se non lo fanno, la sentenza passa in giudicato.

Il Cancelliere passa la pratica all’Ufficiale di stato civile del Comune in cui si trovano gli atti del matrimonio, per registrare il divorzio.

I documenti necessari per il divorzio breve

I documenti necessari per ottenere il divorzio breve sono:

  • Copia dell’atto di matrimonio;
  • Certificato di residenza e stato di famiglia;
  • Copia autentica del decreto di omologa, in caso di negoziazione assistita, o degli accordi autorizzati della separazione;
  • Dichiarazioni dei redditi, dei tre anni che precedono il divorzio, di entrambi i coniugi.

Lo scioglimento della comunione dei beni anticipato grazie al divorzio breve

In base all’art. 2 della legge n.55/2015, la comunione dei beni si scioglie non appena il giudice dispone che i coniugi possono vivere separati, o una volta sottoscritta la separazione consensuale.

In precedenza, si poteva sciogliere solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
L’iter: è il cancelliere a comunicare l’ordinanza con cui le parti in causa sono autorizzate a condurre vite slegate, all’ufficiale dello stato civile in modo che sia omologato lo scioglimento della comunione.

Nessuna conseguenza del divorzio breve sugli aspetti patrimoniali

La legge sul divorzio breve non ha previsto nessuna modifica sugli aspetti patrimoniali, conseguenza di separazione e divorzio.

Restano immutate dunque le forme di assistenza (linkare articolo) previste per i coniugi più deboli, ossia:

  • assegno di mantenimento, contributo periodico che il coniuge, economicamente più forte, deve corrispondere al coniuge, economicamente più debole, in fase di separazione;
  • assegno divorzile, contributo periodico a carico di un coniuge a favore dell’altro, nel caso in cui non abbia mezzi adeguati per vivere, in caso di divorzio.

Le valutazioni sugli importi degli assegni e dei criteri di assegnazione sono tuttora oggetto di sentenze da parte della Suprema Corte di Cassazione, che, pur decidendo in base alla singola situazione che gli viene sottoposta, segue anche una logica dettata dal cambiamento dei tempi, che travalica la singola legge.

I nostri avvocati Dipartimento di Diritto di Famiglia potranno seguirvi durante l’iter di separazione e divorzio, rispondendo a qualsiasi vostra domanda e chiarendo ogni vostro dubbio.

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Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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