La Responsabilità da Contatto Sociale
Pur in assenza di un contratto specifico tra le parti, ci sono ambiti di “contatto sociale” in cui vengono applicate norme contrattuali mai stipulate. In particolar modo ciò avviene negli istituti scolastici e nelle strutture sanitarie.
Per contatto sociale si intende il rapporto che intercorre tra due soggetti, senza che tra di essi sia stato stipulato un contratto. Nello specifico, uno dei due fa affidamento nel dovere di diligenza gravante in capo all’altro, in virtù delle competenze tecniche e professionali che questi possiede e dalle quali deriva il rapporto.
La responsabilità da contatto sociale nasce, in assenza di un “contratto” ma in presenza di un “contatto”, ossia di un rapporto tra soggetti in determinate condizioni. Prevede un obbligo legale a prescindere dal fatto che le parti in causa abbiano stipulato un accordo scritto.
Il concetto di contatto sociale appartiene alla categoria dei “rapporti contrattuali di fatto” ed è stato acquisito dalla giurisprudenza italiana (che l’ha recepito da quella tedesca) in tempi abbastanza recenti.
Viene applicato soprattutto in ambito scolastico per determinare le responsabilità del personale docente in caso di lesioni auto inflitte dagli alunni ma anche nell’esercizio delle professioni protette (in campo medico, bancario, legale, finanziario … )
Sono considerate professioni protette quelle il cui esercizio è subordinato alla iscrizione in appositi albi o elenchi (articolo 2229 Codice Civile) tenuti dai rispettivi ordini professionali.
In ambito professionale, nel momento in cui si viola una regola di condotta ne derivano determinate responsabilità la cui natura è contrattuale, se lo si fa non rispettando gli accordi firmati, o da contatto sociale, nel caso in cui si abbia una mancanza verso un soggetto che non sia legato al professionista da contratto.
La giurisprudenza ha dimostrato, attraverso diverse sentenze, di tendere verso una lettura unica, di tipo contrattuale, in entrambe le situazioni.
Responsabilità contrattuale da contratto ma anche responsabilità contrattuale da contatto sociale.
Attraverso questo tipo di interpretazione si è ottenuto che situazioni abitualmente rientranti nella responsabilità aquiliana (o extracontrattuale), siano state riviste come contrattuali.
Implicazioni della responsabilità contrattuale
La responsabilità contrattuale implica:
- Prescrizione dopo dieci anni
- Risarcimento esclusivamente del danno previsto e prevedibile
Una professione come quella del medico richiede una specifica abilitazione che lo obbliga a tenere un comportamento diligente, a prescindere dalle circostanze in cui lavora. Ogni rapporto di fatto di un professionista con il cliente /paziente/alunno può essere regolato dalle regole di un contratto anche se ciò che genera l’episodio contestato è un contatto.
A tal proposito l’articolo 1173 del Codice Civile specifica quali sono gli atti o i fatti idonei a produrre obbligazione: “Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”.
Il cliente/paziente/alunno dovrà dimostrare il contatto, mentre spetta al professionista l’onere della prova, ossia la dimostrazione che il proprio comportamento non abbia determinato i fatti contestati.
Possiamo avere responsabilità da contatto sociale:
La dinamica più frequente è quella in cui l’alunno si fa del male da solo (autolesioni) mentre è sotto la sorveglianza di personale scolastico, docente o meno.
Vi rientrano diverse casistiche la più comune delle quali è l’errore nella diagnosi/cura, come può essere lo scambio di un arto con l’altro.
Il caso più comune è quello in cui viene pagato un assegno non trasferibile ad un soggetto diverso da quello legittimato a scambiarlo.
Si ha, ad esempio, quando il mediatore viola gli obblighi di informazione nei confronti dei clienti, durante una compravendita.
In base al parere espresso dai giudici nelle diverse sentenze sull’argomento (esempio ne sono la n. 9346 del 27 giugno 2002 in ambito scolastico, la n. 589 del 22 gennaio 1999 in ambito medico, la n. 14712 del 26 giugno 2007 in ambito bancario, e la n. 16382 del 14/07/2009 in ambito immobiliare, tutte ascrivibili alla Cassazione), un approccio “rimediale” si è dimostrato più efficace nella tutela degli interessi delle persone coinvolte e maggiormente coerente con la realtà di fatto.
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