Responsabilità da contatto sociale in ambito bancario
In caso di responsabilità da contatto sociale in ambito bancario, l’impiegato si trova a dover rispondere o di un mancato controllo sui documenti che gli sono stati sottoposti o della divulgazione di informazioni false.
Il tema del risarcimento danni, per adeguarsi alle situazioni più disparate, ha dovuto superare la tradizionale divisione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, poiché spesso il risarcimento viene richiesto in situazioni in cui invece del contratto esiste un “contatto”.
Un “contatto sociale qualificato” è proprio quello che si instaura tra un professionista (che può essere un medico, un insegnante, un mediatore immobiliare …), cui si richiede attenzione e diligenza, e un soggetto che al professionista si affida in quanto tale.
La banca, nella persona di ogni suo impiegato, è tenuta a controlli severi. Per sua stessa natura è un punto di incontro qualificato cui il pubblico si rivolge con fiducia.
Se viene a mancare la dovuta diligenza da parte del professionista è lecito aspettarsi un risarcimento che copra il danno procurato.
Si profila un tipo di responsabilità da contatto sociale qualificato in ambito bancario ad esempio nel momento in cui viene pagato un assegno non trasferibile ad un soggetto diverso da quello legittimato a scambiarlo.
La mancata identificazione della persona che reca con sé l’assegno porta un danno al reale intestatario cui spetterà un risarcimento. Per le sezioni unite della Cassazione, nella sentenza 12477 del 2018, “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento”.
Già nel 2007 la stessa Cassazione, con la sentenza n.14712, aveva identificato in “colui che paga” anche l’impiegato della banca negoziatrice, ossia colui cui spetta il controllo sull’assegno munito di clausola di non trasferibilità e su colui che si presenta ad incassarlo.
La natura della responsabilità del banchiere sarà assimilabile a quella contrattuale, poiché la banca ha un obbligo di protezione nei confronti dei suoi utenti.
La legge che regola gli assegni è la 1736 risalente al 1933 (Regio Decreto su “Disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia”).
Essa specifica come l’assegno bancario non trasferibile debba essere pagato solamente al prenditore o, tuttalpiù, può essere accreditato sul suo conto corrente.
L’assegno può essere girato esclusivamente al banchiere per l’incasso. Peccato che la legge non specifichi a che tipo di responsabilità vada incontro il banchiere che non si attiene ad un comportamento lecito ed è per questo che, col tempo, la sua applicazione ha trovato nuove interpretazioni avvalendosi del principio del contatto sociale.
Una volta qualificata la responsabilità ascrivibile alla banca come contrattuale, ne deriva un termine di prescrizione pari a dieci anni e l’attribuzione dell’onere probatorio alla banca negoziatrice, cui spetta provare che l’inadempimento non le sia imputabile e che da parte dei suoi impiegati ci sia stata professionalità e diligenza.
È stata qualificata come responsabilità da contatto sociale anche quella della banca per false informazioni fornite a terze persone.
Un’informazione errata, qualora provenga da una banca, potrebbe giustificare una responsabilità qualora se ne facesse un uso che determini un danno.
Se si dimostra un nesso di causa ed effetto tra l’informazione ricevuta, in quanto inesatta o incompleta, e il danno subito, sarà la banca a dover rispondere delle conseguenze poiché il suo ruolo le conferisce doveri di controllo.
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