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Responsabilità da contatto sociale in ambito medico

6 Feb 2020 - Danni alle persone
Responsabilità da contatto sociale in ambito medico

In ambito medico, in caso di un imprevisto occorso al paziente, si configura un tipo di responsabilità da contatto sociale in ambito medico quando, pur in assenza di un contratto specifico tra le parti, vengono applicate norme contrattuali.

La situazione della responsabilità medica è abbastanza singolare poiché, attualmente, sono in vigore sia la lettura contrattuale che quella aquiliana (o extracontrattuale), in base al periodo in cui sono avvenuti i fatti e in base al soggetto a cui vengono contestati (personale sanitario o struttura).

Il medico è un professionista gravato da obblighi di protezione nei confronti dei pazienti, seppure l’incontro con loro sia spesso casuale ed occasionale. In virtù della natura giuridica della sua responsabilità, questi aveva finito col rispondere dei danni cagionati per negligenza, in virtù del contatto sociale che si era instaurato. Ciò avviene ancora, ma soltanto in casi specifici.

Contatto sociale qualificato

Secondo la lettura del contatto sociale, il legame che si instaura tra medico e paziente è un rapporto qualificato, perché il medico è un professionista con cui ci si approccia intenzionalmente e non un quisque de populo (una persona qualunque che si incontra casualmente) e il loro rapporto non può essere considerato un rapporto tra due sconosciuti, con l’unico obbligo di “neminen laedere”, non offendere nessuno

La prestazione del medico implica automaticamente un obbligo di protezione verso il paziente e di tutela della sua salute. Se il suo comportamento lede in qualche modo il benessere del paziente, il medico diventa inadempiente. Ovviamente una volta dimostrato che il contatto sociale ci sia stato, dovrà essere il professionista a dimostrare di aver mantenuto una condotta diligente.

Se si può fare risalire al 1999 il periodo in cui la Giurisprudenza ha accolto la teoria dei rapporti contrattuali di fatto, è a quello stesso anno che risale la sentenza n. 589 della Cassazione in cui la nozione è stata applicata al rapporto tra il medico, dipendente dal servizio sanitario nazionale, e il paziente.

Recita la sentenza: “l’obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario nazionale per responsabilità professionale nei confronti del paziente ha natura contrattuale, ancorché non fondata sul contratto ma sul contatto sociale, caratterizzato dall’affidamento che il malato pone nella professionalità dell’esercente una professione protetta. Consegue che relativamente a tale responsabilità, come per quella dell’ente gestore del servizio sanitario, i regimi della ripartizione dell’onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d’opera intellettuale professionale”.

Se si accetta l’applicazione della responsabilità da contatto sociale, il medico risponderà in base all’articolo 1218 del Codice Civile, Responsabilità del debitore: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

Ciò avviene, ed è ancora valido, per tutti quegli avvenimenti che precedono l’entrata in vigore, nel 2017, della legge Gelli – Bianco.

La legge Gelli – Bianco

L’introduzione della Legge Gelli – Bianco, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” del 2017 ha ridefinito la materia, venendo a creare una disparità di trattamento per i fatti antecedenti e successivi ad essa, non essendo la stessa retroattiva.

La legge “Gelli – Bianco” ha stabilito che il personale sanitario risponde del proprio operato su base extracontrattuale, “salvo che abbia agito nell’adempimento della obbligazione contrattuale assunta con il paziente”, e cioè a seguito di un esplicito accordo.

L’esercente la professione sanitaria (chiunque che operi a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria) risponderà seguendo le direttive dell’articolo 2043 del Codice Civile, Risarcimento per fatto illecito: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Se risponde a titolo extracontrattuale del proprio operato, il medico non ha particolari doveri relativamente all’onere della prova, che invece spetta al paziente, il quale dovrà dimostrare, con chiare osticità, che ci sia un nesso di causalità tra l’operato del medico e il danno denunciato.

L’intento della legge Gelli – Bianco è quello di evitare che si arrivi a un tipo di medicina “difensiva”, atteggiamento che sarebbe controproducente in primis per i pazienti stessi, e che ci sia una responsabilità meno gravosa per chi esercita una professione in ambito sanitario.

Resta una distinzione tra coloro che operano a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria, e le strutture sanitarie stesse, sia private che pubbliche, il cui tipo di responsabilità resta di tipo contrattuale.

Dal 2017 per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie, sia pubbliche che private, vige l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa adeguata per affrontare le situazioni in cui verrà messa in discussione la condotta del personale.

L’obbligo è stato esteso a tutti i professionisti che entrano in contatto con i pazienti, senza nessuna eccezione, compresi dunque coloro che lavorano intramoenia o tramite telemedicina.

Per i pazienti si è creata, conseguentemente, la possibilità di rivolgersi direttamente alle imprese di assicurazione.

Prima e dopo la legge Gelli – Bianco

Il paziente che si ritiene danneggiato, nel caso il fatto che lo ha coinvolto sia avvenuto dall’1 aprile 2017 in poi, dovrà fronteggiare una situazione di responsabilità extracontrattuale e quindi, spettandogli l’onere della prova, dovrà dimostrare che ci sia stato un nesso di causalità tra il danno subito e l’operato del personale sanitario.

Per gli avvenimenti risalenti a prima della legge Gelli – Bianco resta valida ed applicabile la strada del “contatto sociale”, e quindi al paziente toccherà dimostrare soltanto di aver subito un danno, mentre il personale sanitario chiamato in causa dovrà provare che il suo comportamento non abbia procurato danni al paziente.

Le direzioni sanitarie delle strutture hanno, da parte loro, l’obbligo di fornire entro 7 giorni la documentazione sanitaria dei pazienti che ne faranno richiesta.

I nostri avvocati potranno fornirvi qui informazioni e spiegazioni sulla responsabilità da contatto sociale in ambito medico e sulla responsabilità extracontrattuale nel caso foste interessati ad approfondire gli argomenti trattati.

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Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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