La Nuova Circolare n. 36356 in merito alla Cittadinanza Iure Sanguinis
Nuove regole per la Cittadinanza italiana iure sanguinis. La circolare del 24/07/2025 chiarisce requisiti e deroghe dopo la L. 74/2025 (conversione del D.L. 36/2025). Scopri destinatari, documenti e alternative.
Dal 24 maggio 2025 è in vigore la L. n. 74 del 23 maggio 2025che ha convertito, con modifiche, il D.L. 36/2025 in materia di Cittadinanza.
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato la Circolare n. 36356 del 24 luglio 2025 con ulteriori istruzioni operative per Prefetti, Comuni e Consolati: focus sull’art. 3-bis (nuove condizioni per i nati all’estero) e sul rinnovato art. 14 L. 91/1992 (acquisto Cittadinanza per i minori conviventi).
Il contesto normativo: perché il legislatore è intervenuto
La relazione introduttiva del D.L. 36/2025 aveva sottolineato l’esigenza di ricondurre il riconoscimento della Cittadinanza italiana iure sanguinis a indici di “vincoli effettivi” con la Repubblica, per evitare un afflusso incontrollato di istanze e per garantire l’operatività degli Uffici preposti.
La riforma tecnicamente ha mantenuto lo iure sanguinis, ma lo ha “temperato” con condizioni più specifiche, tagliando fuori molti discendenti di pionieri italiani emigrati all’estero negli anni dei grandi flussi migratori.
Cosa è cambiato con la L. 74/2025 (conversione del D.L. 36/2025)
I cambiamenti più importanti della Legge 74 hanno riguardato:
1) Figli nati all’estero con un’altra Cittadinanza. Non acquisiscono più automaticamente la Cittadinanza italiana per discendenza. Previste deroghe (regime previgente) in casi specifici, fra cui:
- appuntamento già comunicato o stato di cittadino già riconosciuto entro il 27 marzo 2025;
- azione giudiziale introdotta entro il 27 marzo 2025;
- genitore o nonno con sola Cittadinanza italiana;
- nuova lettera d): se un genitore ha risieduto legalmente in Italia per almeno 2 anni dopo aver acquisito la Cittadinanza italiana e prima della nascita/adozione del figlio.
2) Minori conviventi e iuris communicatio (art. 14 L. 91/1992). L’art. 14 è stato modificato: il minore acquista la Cittadinanza con il genitore che la acquista/riacquista solo se, alla stessa data, risiede legalmente in Italia da almeno 2 anni continuativi (o dalla nascita se ha meno di 2 anni).
La Circolare n. 36356: motivazioni, intenti e chiarimenti principali
Il Ministero dell’Interno ha diffuso ulteriori istruzioni operative “alla luce dei quesiti pervenuti” dagli Ufficiali di Stato Civile, per assicurare uniformità applicativa delle nuove norme.
Obiettivo: spiegare come si combinano la lett. d) dell’art. 3-bis e il nuovo art. 14.
Punti chiave della Circolare n. 36356
La Circolare chiarisce:
- Ambito della lett. d) (art. 3-bis): il genitore che “trasmette” può aver ottenuto la Cittadinanza a qualsiasi titolo (iure sanguinis, naturalizzazione, beneficio di legge); conta la residenza biennale in Italia successiva all’acquisto e anteriore alla nascita/adozione.
- Minori nati all’estero con altra Cittadinanza: l’art. 14 può operare solo se ricorre la deroga dell’art. 3-bis lett. d); in caso contrario, non c’è più “automatismo”.
La finalità pratica è quella di fornire istruzioni uniformi a Prefetti, Comuni e Consolati su documentazione, verifiche e decorrenze, in prosecuzione delle prime istruzioni del 28 maggio 2025 (circ. n. 26185).
Chi è toccato dalla Circolare (e come)
Queste le categorie su cui fa luce la Circolare:
A) Discendenti nati all’estero
- Serve verificare se ricorre una deroga. In assenza, il riconoscimento iure sanguinis non è più automatico.
B) Figli minori conviventi di chi diventa (o ridiventa) italiano
- L’acquisto “per convivenza” scatta solo se il minore risiede in Italia da 2 anni (o dalla nascita, se ha meno di 2 anni) alla data in cui il genitore acquista/riacquista la Cittadinanza.
C) Comuni e Consolati
- Devono applicare criteri omogenei nelle istruttorie e nelle verifiche dei requisiti (residenza, convivenza, titoli di acquisto), secondo le ulteriori istruzioni operative.
Cosa fare ora: percorso pratico in 6 step
Prendendo atto dell’attuale Circolare e dei giudizi pendenti alla Corte Costituzionale e alla Corte di Cassazione, in materia di Cittadinanza iure sanguinis, suggeriamo intanto:
- Verifica preliminare: controlla se rientri in una deroga (appuntamento o causa entro 27/03/2025; linea familiare con genitore/nonno solo italiano; requisito lett. d)).
- Ricostruzione anagrafica: certificati esteri e italiani, traduzioni/apostille; prove della residenza biennale del genitore in Italia quando richiesto.
- Valutare opzioni alternative alla Cittadinanza iure sanguinis:
- Beneficio di legge per minori (nuovi art. 4, commi 1-bis/1-ter) con dichiarazione di volontà entro i termini;
- Concessione allo straniero discendente con residenza legale in Italia ridotta a 2 anni;
- Ingresso per lavoro fuori quota per discendenti di Paesi di storica emigrazione (in vista di una futura naturalizzazione).
- Tempistiche e scadenze: alcune fattispecie hanno termini perentori (prenotazioni/dichiarazioni). Verifica sul sito del Consolato competente.
- Istruttoria documentale con attenzione a residenza legale e continuità (2 anni) dove richiesto.
- Assistenza legale e consolare: l’interpretazione corretta dei nuovi requisiti è decisiva per evitare rigetti. Il nostro team mette a disposizione competenze specialistiche in diritto della Cittadinanza e diritto amministrativo.
La riforma 2025 non elimina lo iure sanguinis, ma lo rimodula: per essere riconosciuti cittadini italiani si devono poter dimostrare vincoli effettivi con l’Italia (residenza, convivenza, tempi), e la circolare del 24 luglio 2025 traduce queste regole in istruzioni operative per gli uffici che si occupano di Cittadinanza.
Se stai valutando un percorso di Cittadinanza per discendenza, per te o per i tuoi figli, oggi è indispensabile un’analisi accurata dei requisiti.
Gli avvocati del Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza del nostro Studio legale internazionale, analizzeranno la tua situazione e valuteranno se ci sono i presupposti per poter chiedere il riconoscimento della Cittadinanza italiana iure sanguinis.
Domande frequenti (FAQ)
Posso ancora “fare il riconoscimento” iure sanguinis se sono nato all’estero e ho un’altra Cittadinanza?
Sì, ma non è più automatico: occorre verificare se sei in deroga (es. requisito lett. d) sulla residenza biennale del genitore in Italia, o le altre ipotesi transitorie).
Se mio figlio minorenne vive con me all’estero, diventerà italiano quando io giuro?
Dopo il 24/05/2025, l’art. 14 richiede che il minore risieda legalmente in Italia da 2 anni alla data in cui il genitore acquista/riacquista la Cittadinanza (o dalla nascita se <2 anni). Diversamente, l’acquisto non opera.
La Circolare a cosa serve concretamente?
A fornire istruzioni uniformi su come applicare le nuove norme (soprattutto art. 3-bis lett. d) e art. 14) e su quali prove/documenti richiedere.
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