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Ultimo aggiornamento 17 Mar 2026

Cittadinanza italiana minori nati all’estero: proroga 2029 e dichiarazione gratuita

23 Gen 2026 - Diritto Dell’Immigrazione - 🕒 Reading time: 10 min 50 sec
Cittadinanza italiana minori nati all’estero: proroga 2029 e dichiarazione gratuita
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In sintesi: Cosa cambia nel 2026?

  • Scadenza prorogata: C’è tempo fino al 31 maggio 2029 per i nati prima del 25 maggio 2025.
  • Costi azzerati: La dichiarazione è gratuita (addio al contributo di 250€).
  • Nuovi nati: Per i nati dopo maggio 2025, il termine è di 3 anni dalla nascita.

La normativa sulla cittadinanza italiana per minori nati all’estero da genitori italiani è stata recentemente modificata, introducendo nuove modalità per l’acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge”, nei casi in cui non avvenga automaticamente alla nascita.

Molti genitori si chiedono come ottenere la cittadinanza italiana per un figlio nato all’estero e quali siano oggi i termini per presentare la dichiarazione.

Una novità importante riguarda proprio il termine entro cui presentare la dichiarazione di volontà per l’acquisto della cittadinanza a favore del minore, in base a quanto previsto dalla normativa transitoria.

Con la Legge 28 febbraio 2026 n. 26, che ha convertito il Decreto-Legge 31 dicembre 2025 n. 200 (Decreto Milleproroghe), il termine per presentare la dichiarazione è stato prorogato dal 31 maggio 2026 al 31 maggio 2029 per tutti gli aventi diritto.

Come funziona la cittadinanza italiana per i figli nati all’estero?

In base alla normativa italiana, la cittadinanza si trasmette principalmente secondo il principio dello iure sanguinis, cioè per discendenza da un cittadino italiano.

Tuttavia, non in tutti i casi la cittadinanza può essere acquisita automaticamente alla nascita.

Le recenti modifiche legislative hanno introdotto una procedura specifica per alcuni figli minorenni nati all’estero da cittadini italiani.

In questi casi la cittadinanza può essere acquisita attraverso una dichiarazione dei genitori, e non automaticamente.

Si parla di acquisto della cittadinanza “per beneficio di legge”, pur essendo collegato alla discendenza da un cittadino italiano.

Ciò significa che:

  • il minore non diventa cittadino italiano dal giorno della nascita;
  • la cittadinanza viene acquisita dal giorno successivo alla dichiarazione resa dai genitori davanti all’autorità competente, (normalmente presso il Consolato italiano).

Cittadinanza italiana per figli minori nati all’estero: il quadro normativo

Non tutti i minori nati all’estero da genitori italiani si trovano nella stessa situazione giuridica.

La normativa distingue infatti tra cittadinanza italiana acquisita automaticamente alla nascita e cittadinanza che deve essere acquisita tramite una dichiarazione dei genitori.

Le novità si inseriscono nel contesto delle modifiche introdotte nel 2025 alla legge sulla cittadinanza italiana e riguardano i figli minorenni nati all’estero da almeno un genitore italiano per nascita, che in base alla legge 74/2025 non acquisiscono più in automatico la cittadinanza iure sanguinis, come avveniva prima.

La normativa del 2025 ha ristretto i casi di trasmissione automatica della cittadinanza italiana ai minori nati all’estero.

Nei casi in cui non ricorrano le condizioni per la trasmissione automatica della cittadinanza, il minore può acquisire la cittadinanza italiana per beneficio di legge, esclusivamente a seguito di una dichiarazione di volontà presentata dai genitori entro i termini previsti.

Mio figlio è già cittadino italiano o devo fare la dichiarazione?

Ci sono casi in cui il bambino è cittadino italiano dalla nascita, per effetto diretto della legge.

In questi casi non serve alcuna dichiarazione di volontà, ma solo la registrazione dell’atto di nascita.

Il bambino nato all’estero è cittadino italiano automaticamente se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  • almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita e ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita del figlio
  • almeno uno dei genitori ha esclusivamente la cittadinanza italiana
  • il bambino non possiede un’altra cittadinanza
  • un ascendente diretto fino al secondo grado (genitore o nonno) possiede o possedeva alla morte solo la cittadinanza italiana

In queste ipotesi:

  • il bambino è cittadino italiano dalla nascita
  • non serve alcuna dichiarazione di acquisto
  • i genitori devono solo registrare l’atto di nascita presso il Consolato o il Comune italiano competente.

Cosa devono fare i genitori in questi casi

Quando il figlio è già cittadino italiano:

  • si procede con la trascrizione dell’atto di nascita
  • non si parla di acquisto della cittadinanza ma di semplice riconoscimento di uno status già esistente
  • non si applicano termini temporali né tantomeno la scadenza del 31 maggio 2029

Figli di genitori naturalizzati o nonni italiani: cosa bisogna sapere?

La condizione relativa ai nonni nel contesto della cittadinanza italiana iure sanguinis si riferisce a una norma specifica introdotta con le recenti modifiche alla Legge 91/1992 (in particolare Art. 3-bis, comma 1, lett. c), che disciplina l’acquisto automatico della cittadinanza per i minori nati all’estero.

Questa prevede che il bambino sia cittadino italiano se “un ascendente diretto fino al secondo grado (genitore o nonno) possiede o possedeva alla morte solo la cittadinanza italiana”, intendendo che tale ascendente non abbia mai acquisito un’altra cittadinanza o l’abbia posseduta in via esclusiva.​

Tuttavia, questa regola non interrompe il principio generale della trasmissione per linea di sangue: la cittadinanza italiana si trasmette di genitore in figlio solo se il genitore era cittadino italiano al momento della nascita del figlio.

Se il genitore (figlio del nonno italiano) si naturalizza straniero prima della nascita del minore, la catena si interrompe, rendendo irrilevante il fatto che il nonno avesse solo la cittadinanza italiana; i consolati applicano questa logica per evitare trasmissioni oltre la rottura.​

In sintesi, la disposizione sui nonni funge da condizione alternativa e integrativa, ma subordinata alla continuità della linea genitoriale senza interruzioni da naturalizzazioni.​

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Quando i genitori DEVONO fare una dichiarazione per far acquisire la cittadinanza italiana ai figli

Dopo le modifiche introdotte nel 2025, non tutti i figli nati all’estero da almeno un cittadino italiano sono automaticamente cittadini italiani.

Se il minore nato all’estero non rientra nei casi di cittadinanza automatica visti sopra, ma ha almeno un genitore cittadino italiano per nascita, la cittadinanza italiana non è acquisita automaticamente e i genitori devono presentare una dichiarazione formale presso il Consolato italiano competente, o presso il Comune di residenza in Italia entro un termine specifico.

Serve una dichiarazione quando:

  • il figlio nasce all’estero
  • non ricorrono le condizioni che consentono la trasmissione automatica della cittadinanza
  • almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita

In questi casi il minore acquista la cittadinanza per beneficio di legge, non iure sanguinis, solo se i genitori presentano la dichiarazione entro i termini previsti.

La dichiarazione è ammessa solo se:

  • almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita

Piccola precisazione: la procedura di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge è generalmente prevista per i figli di cittadini italiani per nascita.
Se il genitore italiano ha acquisito la cittadinanza per naturalizzazione, matrimonio o altre modalità, la situazione può essere diversa e deve essere valutata caso per caso in base alla normativa applicabile.

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Procedura al Consolato: come presentare la domanda correttamente?

La dichiarazione:

  • deve essere resa di persona
  • davanti a un funzionario dello stato civile
  • presso il Consolato italiano all’estero o il Comune italiano competente
  • entro i termini di legge (tre anni dalla nascita o dalla filiazione nel regime ordinario oppure 31 maggio 2029 nei casi transitori).

Senza questa dichiarazione, il minore non diventa cittadino italiano, anche se figlio di cittadino italiano.

Scadenze 2026: quando scade il termine per la cittadinanza dei minori?

Come già sottolineato, dopo la riforma della cittadinanza introdotta nel 2025, non tutti i figli nati all’estero da genitori italiani diventano automaticamente cittadini italiani.

In alcuni casi i genitori devono presentare una dichiarazione di volontà per far acquisire la cittadinanza italiana al minore.

Le situazioni possibili sono due.

1. Nati prima del 25 maggio 2025: la proroga al 31 maggio 2029.

Per i minori che erano già nati prima dell’entrata in vigore della riforma è previsto un regime transitorio.

In questi casi la dichiarazione può essere presentata fino al 31 maggio 2029, in base alla proroga introdotta dalla Legge 28 febbraio 2026 n. 26.

2. Nati dopo il 25 maggio 2025: il termine dei 3 anni.

Se il figlio nasce all’estero dopo il 25 maggio 2025 e non rientra nei casi di cittadinanza automatica, i genitori possono presentare una dichiarazione di volontà davanti al Consolato italiano o al Comune competente.

Il termine per presentare la dichiarazione è stato esteso a tre anni dalla nascita o dalla data in cui viene stabilita la filiazione (anche adottiva) dalla Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, comma 513, che ha modificato l’art. 4, comma 1-bis, lettera b) della legge 91/1992.

In sintesi:

  • figli nati prima del 25 maggio 2025 → dichiarazione entro 31 maggio 2029
  • figli nati dopo il 25 maggio 2025 → dichiarazione entro tre anni dalla nascita.
Data di nascita/adozione Regime Termine dichiarazione
Prima del 25 maggio 2025 Transitorio 31 maggio 2029
Dopo il 25 maggio 2025 Ordinario   3 anni dalla nascita
Per tutti procedura presso Consolato o Comune

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Quanto costa la cittadinanza italiana per i figli minori nel 2026?

Un altro aspetto importante della dichiarazione di acquisto della cittadinanza riguarda i costi della procedura.

In passato, alcune richieste erano soggette al pagamento di un contributo amministrativo di 250 euro (cifra destinataal Ministero dell’Interno).

Tuttavia, per le dichiarazioni di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge presentate dal 1° gennaio 2026, non è più richiesto il pagamento di tale contributo.

Dal 1° gennaio 2026 la procedura è esente dalla tassa di 250€.

L’abolizione del contributo è stata confermata anche dalla circolare del Ministero dell’Interno Prot. 889/2026, che ha chiarito l’applicazione della nuova disciplina ai procedimenti previsti dall’art. 4, comma 1-bis, della legge 91/1992.

Restano eventualmente a carico degli interessati i costi per:

  • traduzioni dei documenti;
  • legalizzazioni o apostille;
  • certificati.

Come presentare la dichiarazione di acquisto della cittadinanza minori

La procedura per l’acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge si svolge generalmente attraverso alcune fasi amministrative presso il Consolato italiano competente o, se la famiglia risiede in Italia, presso il Comune di residenza.

In sintesi, la procedura prevede:

  1. presentazione della richiesta e della documentazione necessaria al Consolato italiano competente (in molti casi tramite il portale consolare o altri sistemi di prenotazione online);
  2. verifica dei documenti da parte dell’autorità consolare;
  3. prenotazione di un appuntamento presso il Consolato o presso il Comune italiano competente;
  4. dichiarazione formale resa dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale davanti all’autorità consolare o all’ufficiale di stato civile.

A seguito della dichiarazione, il minore acquisisce la cittadinanza italiana per beneficio di legge, con effetto dal giorno successivo alla dichiarazione.

Importante: la dichiarazione deve essere resa personalmente davanti all’autorità competente e non può essere presentata solo online.

In sintesi: cosa cambia nel 2026

Nel 2026 la disciplina della cittadinanza per i figli minorenni nati all’estero è stata ulteriormente chiarita attraverso:

  • Legge di Bilancio 2026, che ha esteso il termine per la dichiarazione a tre anni e abolito il contributo di 250 euro;
  • Legge 28 febbraio 2026 n. 26 (Milleproroghe), che ha prorogato al 31 maggio 2029 il termine previsto dal regime transitorio;
  • circolare del Ministero dell’Interno Prot. 889/2026, che ha fornito indicazioni operative sull’applicazione dell’art. 4, comma 1-bis, della legge 91/1992.

E dunque:

  • Dal 1° gennaio 2026 la dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana per i minori nati all’estero è esentata dal contributo di 250 euro.
  • Il termine per presentare la dichiarazione è stato esteso fino a tre anni dalla nascita o dalla filiazione per tutti i minori rientranti nella nuova fattispecie prevista dalla legge.
  • I minori nati prima del 25 maggio 2025, se ancora minorenni al 24 maggio 2025, restano soggetti al regime transitorio, ma la scadenza per fare domanda è fissata al 31 maggio 2029.
  • I bambini che rientrano nei casi di trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis sono già cittadini italiani dalla nascita e non devono presentare alcuna dichiarazione, ma solo registrare l’atto di nascita.
  • Le modalità applicative non sono ancora del tutto uniformi tra i Consolati, per cui è fondamentale verificare sempre la prassi della sede competente prima di presentare la domanda.

Tabella riepilogativa: quando serve la dichiarazione e quando no

Situazione del minore nato all’estero Il minore è già cittadino italiano? Serve dichiarazione dei genitori? Dove si procede
Figlio di cittadino italiano per nascita che rientra nei casi di trasmissione automatica Sì, dalla nascita No Registrazione dell’atto di nascita c/o Consolato o Comune
Figlio nato all’estero senza requisiti per lo iure sanguinis, ma con almeno un genitore italiano per nascita No Sì, entro i termini di legge Consolato o Comune
Figlio di genitore italiano naturalizzato o cittadino per matrimonio Dipende dal caso, spesso no In genere non ammessa questa procedura Valutazione caso per caso
Minore nato dopo il 25 maggio 2025 e rientrante nella nuova fattispecie No Sì, entro tre anni dalla nascita Consolato
Minore nato prima del 25 maggio 2025 e minorenne al 24 maggio 2025 No Sì, entro 31 maggio 2029 Consolato
Minore già cittadino italiano iure sanguinis No, solo trascrizione nascita Comune/Consolato

Scenario cittadinanza per minorenni per il 2026

Dopo la proroga dei termini per la dichiarazione dei minori nati all’estero, figli di cittadini italiani, la speranza per tanti altri aspiranti cittadini italiani è rivolta verso la Corte Costituzionale italiana, la cui decisione potrebbe rivedere le restrizioni della legge 74/2025.

L’udienza è prevista per l’11 marzo 2026, successivamente (si spera entro tre mesi) ci sarà la decisione.

Cosa cambia nel 2026 per la cittadinanza dei minori nati all’estero

  • proroga al 2029
  • abolizione contributo
  • procedura dichiarativa
  • attesa sentenza Sezioni Unite

Assistenza legale per la cittadinanza dei minori nati all’estero

Le differenze tra i regimi applicabili, le scadenze rigide e l’assenza di retroattività rendono questa materia particolarmente delicata.

Un errore nella procedura, una domanda presentata fuori termine o una valutazione errata dei requisiti può comportare la perdita definitiva della possibilità di trasmettere la cittadinanza al minore.

Per questo è opportuno farsi assistere da un professionista legale che studi l’evoluzione delle disposizioni in materia di cittadinanza e diritto dell’immigrazione internazionale.

Uno studio legale che si occupi di diritto dell’immigrazione e cittadinanza internazionale può:

  • verificare se il minore rientra nel regime transitorio
  • controllare i requisiti dei genitori
  • coordinarsi con il Consolato competente
  • assistere nella preparazione corretta della documentazione
  • prevenire errori che potrebbero compromettere la pratica

Lo Studio legale internazionale Boccadutri può assistervi durante tutte le fasi della richiesta, e documentarsi sul Vostro caso e sulle sue peculiarità.

Non esitate a contattare il Dipartimento di Diritto dell’Immigrazione.

FAQ sulla cittadinanza dei minori nati all’estero

Qual è il nuovo termine per la dichiarazione di cittadinanza dei minori nati all’estero?

Il termine è stato prorogato al 31 maggio 2029 dalla Legge 28 febbraio 2026 n. 26, che ha convertito il Decreto Milleproroghe.

La proroga riguarda tutti i minori nati all’estero?

No. Riguarda i figli minorenni nati prima del 25 maggio 2025, per i quali la legge del 2025 ha previsto un regime transitorio.

La dichiarazione di cittadinanza per i figli minori nati all’estero è gratuita?

Sì. Dal 1° gennaio 2026 non è più richiesto il contributo di 250 euro che in passato era previsto per alcune procedure di cittadinanza.
La dichiarazione per l’acquisto della cittadinanza per beneficio di legge dei figli minorenni nati all’estero può quindi essere presentata senza pagamento del contributo, sia per i minori nati dopo il 25 maggio 2025 sia per quelli già nati prima di tale data.

Quando il minore diventa cittadino italiano col beneficio di legge?

Nel caso di cittadinanza per beneficio di legge, il minore diventa cittadino dal giorno successivo alla dichiarazione resa davanti all’autorità consolare o comunale, non dalla nascita.
I bambini nati all’estero da genitori italiani sono sempre cittadini italiani automaticamente?
No. Dopo le modifiche normative del 2025, la trasmissione automatica della cittadinanza italiana iure sanguinis è limitata a specifici casi. In molte situazioni è necessaria una dichiarazione di volontà dei genitori affinché il minore possa acquisire la cittadinanza.

Quando non è necessaria alcuna dichiarazione dei genitori?

La dichiarazione non è necessaria quando il minore rientra nei casi di cittadinanza automatica iure sanguinis. In tali ipotesi il bambino è cittadino italiano dalla nascita e i genitori devono solo procedere alla registrazione dell’atto di nascita presso il Consolato o il Comune italiano competente.

La procedura di acquisto della cittadinanza è ammessa anche per i figli di genitori italiani naturalizzati?

No. In linea generale, la procedura di acquisto della cittadinanza tramite dichiarazione per beneficio di legge è normalmente riservata ai figli di cittadini italiani per nascita. I figli di cittadini italiani per naturalizzazione possono trovarsi in situazioni diverse, che devono essere valutate caso per caso in base alla normativa applicabile.

Le regole sono uguali in tutti i Consolati italiani?

Non sempre. Sebbene il quadro normativo sia nazionale, le modalità applicative possono non essere ancora del tutto uniformi tra le diverse sedi consolari. Per questo è fondamentale verificare le istruzioni del Consolato competente prima di avviare la procedura.

È obbligatorio presentare la dichiarazione di persona?

Sì. La dichiarazione di volontà per l’acquisto della cittadinanza deve essere resa personalmente dai genitori o dal tutore davanti a un funzionario dello stato civile, presso il Consolato italiano competente o il Comune di residenza in Italia.

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Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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