Home » Diritto Dell’Immigrazione » Ordinanza 147/2026 e cittadinanza iure sanguinis: rinvio alla CGUE

Ordinanza 147/2026 e cittadinanza iure sanguinis: rinvio alla CGUE

11 Ago 2026 - Diritto Dell’Immigrazione - 🕒 Reading time: 10 min 9 sec
Ordinanza 147/2026 e cittadinanza iure sanguinis: rinvio alla CGUE

Ordinanza 147/2026 e cittadinanza iure sanguinis: rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La riforma della cittadinanza italiana iure sanguinis approda davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE).

Con l’Ordinanza n. 147, depositata il 23 luglio 2026, la Corte costituzionale ha chiesto alla CGUE di chiarire se i nuovi limiti introdotti dall’art. 3-bis della legge n. 91/1992 siano compatibili con la cittadinanza europea.

La legge non è stata annullata e continua a trovare applicazione, ma il giudizio costituzionale resta sospeso in attesa della risposta dei giudici europei.

Il nodo centrale della discussione riguardava chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza.

I giudici di Mantova e Campobasso sostengono che la nuova disciplina, applicandosi anche a persone nate prima della riforma, possa incidere retroattivamente su situazioni già maturate.

Le censure poste erano soprattutto di legittimità costituzionale, ma Campobasso ha anche evocato il profilo del diritto dell’Unione, chiedendo in sostanza se la norma (art. 3-bis) fosse compatibile con gli artt. 9 TUE e 20 TFUE.

Il TUE, Trattato sull’Unione europea, e il TFUE, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, costituiscono le principali fonti del diritto primario dell’UE. L’art. 9 TUE e l’art. 20 TFUE stabiliscono che è cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

L’art. 9 TUE precisa, inoltre, che la cittadinanza europea si aggiunge a quella nazionale e non la sostituisce.

Che cosa prevede l’art. 3-bis sulla cittadinanza iure sanguinis

La riforma del 2025 ha introdotto nuovi limiti al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza.

In base all’art. 3-bis della legge n. 91/1992, la persona nata all’estero e in possesso di un’altra cittadinanza è considerata come mai divenuta cittadina italiana, salvo che ricorra una delle condizioni espressamente previste dalla legge.

La disciplina riguarda anche le persone nate prima del 28 marzo 2025.

Proprio questa applicazione a situazioni anteriori alla riforma rappresenta uno degli aspetti più discussi davanti alla Corte costituzionale.

A chi si applica la nuova preclusione

La preclusione interessa, in linea generale, i discendenti di cittadini italiani che:

  • sono nati all’estero;
  • possiedono un’altra cittadinanza;
  • non rientrano nelle eccezioni previste dall’art. 3-bis;
  • non hanno presentato una domanda amministrativa o giudiziale entro i termini stabiliti dalla disciplina transitoria.

Non è quindi sufficiente dimostrare l’esistenza di un ascendente italiano. Occorre verificare la distanza generazionale, la cittadinanza posseduta dagli ascendenti più vicini, l’eventuale residenza del genitore in Italia e le date delle domande o degli appuntamenti consolari.

Ogni posizione deve essere valutata sulla base della documentazione genealogica, anagrafica e amministrativa disponibile.

Quali sono le eccezioni previste dalla legge

L’art. 3-bis non esclude in modo assoluto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per chi è nato all’estero.

La norma vigente prevede, in sintesi, le seguenti eccezioni:

  • domanda amministrativa completa presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025;
  • domanda presentata nel giorno dell’appuntamento, se l’appuntamento era stato comunicato entro quella scadenza;
  • domanda giudiziale depositata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025;
  • ascendente di primo o secondo grado esclusivamente cittadino italiano;
  • genitore o adottante residente in Italia per almeno due anni continuativi, dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o dell’adozione del figlio.

L’esistenza di una di queste condizioni può modificare in modo decisivo la disciplina applicabile.

Non tutte le domande presentate prima della riforma, tuttavia, rientrano automaticamente nelle deroghe: occorre verificare il rispetto delle specifiche condizioni previste dalla legge.

Ordinanza 147/2026: cosa ha deciso la Corte costituzionale

La Corte ha ritenuto necessario chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) se una norma che preclude in via originaria l’acquisto della cittadinanza italiana per chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza sia compatibile con il diritto dell’Unione.

Il rinvio risponde al principio di leale cooperazione e alla funzione della CGUE di assicurare un’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione europea.

La pronuncia si inserisce nel solco della sentenza n. 63/2026, nella quale la Corte aveva già qualificato l’art. 3-bis come una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza, e non come una revoca di uno status già acquisito e riconosciuto.

In sintesi. La Corte costituzionale ha chiesto alla CGUE se gli artt. 9 TUE e 20 TFUE consentano a uno Stato membro di introdurre una disciplina che consideri come mai acquistata la cittadinanza nazionale da parte di persone nate all’estero, anche prima dell’entrata in vigore della riforma, titolari di un’altra cittadinanza e non comprese nelle eccezioni previste dalla legge.

La differenza tra revoca e preclusione originaria

Uno dei punti centrali del dibattito riguarda la qualificazione degli effetti prodotti dall’art. 3-bis.

Secondo alcuni dei giudici che hanno sollevato la questione, la norma inciderebbe retroattivamente su uno status già acquisito alla nascita in virtù della precedente disciplina sulla cittadinanza iure sanguinis.

La Corte costituzionale ha invece ricostruito la norma come una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza.

La Corte spiega che la revoca opera su uno status già acquisito, mentre l’art. 3-bis, secondo la sua lettura, agisce ex tunc, cioè dall’origine.

Per questo usa la formula “è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana”, che per la Corte è coerente con una situazione in cui lo status non era ancora giuridicamente certo o formalmente riconosciuto.

La posizione della Corte costituzionale

La Corte ha richiamato la sentenza n. 63/2026, dove aveva già qualificato l’art. 3-bis come preclusione originaria all’acquisto e non come revoca della cittadinanza.

Secondo la ricostruzione adottata dalla Corte costituzionale, la norma non revoca una cittadinanza già formalmente accertata, ma impedisce che lo status possa essere riconosciuto in origine nei confronti dei destinatari della nuova disciplina.

Con la sentenza n. 63/2026, prima, e con l’ordinanza n. 147/2026, poi, la Corte costituzionale si è confrontata con una disciplina nuova e ancora non pienamente assestata sul piano giurisprudenziale: quella introdotta dalla riforma del 2025 in materia di cittadinanza iure sanguinis.

In questo contesto, la Corte ha ritenuto necessario verificare non solo la compatibilità della norma con la Costituzione, ma anche il suo rapporto con il diritto dell’Unione europea, rimettendo la questione alla Corte di giustizia UE.

Le obiezioni dei Tribunali di Mantova e Campobasso

I giudici rimettenti hanno messo in dubbio la legittimità della nuova disciplina nella parte in cui si applica anche alle persone nate prima dell’entrata in vigore della riforma del 2025.

Secondo i Tribunali di Mantova e Campobasso, l’art. 3-bis potrebbe incidere retroattivamente su situazioni già maturate in base alla normativa che veniva precedentemente applicata.

La cittadinanza iure sanguinis, infatti, veniva tradizionalmente considerata acquistata al momento della nascita per effetto della discendenza da un cittadino italiano, anche quando il successivo riconoscimento avveniva in sede amministrativa o giudiziale.

Da questa prospettiva, qualificare oggi tali persone come soggetti che non hanno mai acquistato la cittadinanza italiana potrebbe compromettere l’affidamento riposto nella disciplina vigente al momento della nascita e incidere su posizioni giuridiche formatesi prima della riforma.

Il Tribunale di Campobasso ha sollevato anche un dubbio relativo al diritto dell’Unione europea.

Poiché la cittadinanza italiana determina anche l’acquisizione dello status di cittadino dell’Unione, il giudice ha chiesto se una preclusione applicata in modo generalizzato, senza una valutazione delle conseguenze prodotte nel singolo caso, sia compatibile con gli artt. 9 TUE e 20 TFUE.

Le obiezioni dei giudici rimettenti si concentrano quindi su due aspetti principali: l’applicazione della nuova disciplina alle persone nate prima della riforma e i suoi possibili effetti sull’acquisizione della cittadinanza europea.

Cosa dice la Corte Costituzionale sulla cittadinanza UE

Sul piano eurounitario, la Corte ragiona sul nesso tra cittadinanza nazionale e cittadinanza dell’Unione.

Ribadisce che, in linea generale, quando uno Stato membro incide sulla cittadinanza, bisogna considerare anche gli effetti sulla cittadinanza dell’Unione Europea.

Nella sentenza 63/2026, aveva già ritenuto non pertinenti, in quel caso specifico, le sentenze CGUE sulla perdita di cittadinanza, perché riguardavano ipotesi di status già accertato e poi revocato o perso.

In questa situazione, invece, chiede se una preclusione così ampia e retroattiva all’acquisto possa incidere in modo incompatibile sullo status di cittadino dell’Unione.

Perché la Corte ha deciso di rivolgersi alla CGUE

L’ordinanza 147/2026 segna un ulteriore passaggio perché la Corte, pur mantenendo la propria lettura dell’art. 3-bis come preclusione originaria, ritiene necessario un chiarimento della Corte di giustizia sulla compatibilità della disciplina con gli artt. 9 TUE e 20 TFUE.

Un segmento di problema resta aperto e non è stato definito nel giudizio precedente (sentenza 63/2026).

Il dubbio riguarda l’applicazione della preclusione anche a coloro che sono nati prima dell’entrata in vigore della riforma, possiedono un’altra cittadinanza e non hanno presentato una domanda amministrativa o giudiziale entro i termini previsti dalla disciplina transitoria.

L’ordinanza n. 147/2026 non rappresenta quindi un semplice seguito lineare.

La Corte:

  • mantiene la propria ricostruzione dell’art. 3-bis;
  • continua a considerare la norma una preclusione e non una revoca;
  • decide comunque, per lealtà cooperativa e per ottenere l’interpretazione del diritto UE, di rivolgersi alla CGUE.

Cosa cambia adesso per chi chiede la cittadinanza italiana

L’ordinanza n. 147/2026 apre una fase di attesa, ma non modifica immediatamente la disciplina vigente.

Chi intende presentare una domanda di cittadinanza iure sanguinis deve continuare a confrontarsi con i requisiti e con i limiti introdotti nel 2025.

L’effetto immediato è la sospensione del giudizio costituzionale, in attesa della risposta della CGUE.

Per gli altri procedimenti pendenti, l’eventuale sospensione dipende dalla rilevanza della questione europea e dalla decisione del giudice competente.

Una volta ricevuta la risposta dei giudici europei, la Corte costituzionale potrà riprendere il giudizio e valutare le questioni sollevate dai Tribunali di Mantova e Campobasso alla luce dell’interpretazione fornita dalla CGUE.

Effetti immediati del provvedimento

  • Sospensione del giudizio di legittimità costituzionale: il giudizio di legittimità costituzionale resta sospeso fino alla definizione della questione pregiudiziale da parte della CGUE. La prosecuzione degli altri procedimenti dipende dall’oggetto del ricorso, dalle questioni sollevate e dalle decisioni del giudice competente.
  • Nessuna modifica diretta della legge: l’ordinanza non annulla, modifica o sospende l’efficacia dell’art. 3-bis. La disciplina continua quindi a essere applicabile.
  • Prassi amministrativa: poiché l’art. 3-bis resta in vigore, consolati e uffici di stato civile sono tenuti, in linea generale, ad applicare la disciplina attuale, salvo eventuali provvedimenti adottati nei singoli procedimenti.

In alcuni casi il giudice potrebbe ritenere necessario attendere la pronuncia della CGUE. In altri, il procedimento potrebbe proseguire quando riguarda questioni diverse o quando la posizione del richiedente rientra chiaramente in una delle eccezioni previste dalla legge.

Cosa non decide l’Ordinanza n. 147/2026

È importante distinguere il rinvio alla CGUE dagli effetti di una decisione definitiva.

L’ordinanza:

  • non annulla la riforma della cittadinanza;
  • non sospende automaticamente l’efficacia dell’art. 3-bis;
  • non riapre i termini del 27 marzo 2025;
  • non determina automaticamente la sospensione di tutti i procedimenti sulla cittadinanza iure sanguinis;
  • non risolve la distinta questione della minor issue.

Cosa devono valutare i discendenti di cittadini italiani

Prima di iniziare o proseguire una procedura è opportuno verificare:

  • quando è nato il richiedente;
  • quale altra cittadinanza possiede;
  • se il genitore o il nonno fosse esclusivamente cittadino italiano;
  • se un genitore abbia risieduto in Italia per almeno due anni nelle condizioni previste dalla legge;
  • se sia stata presentata una domanda amministrativa o giudiziale entro il 27 marzo 2025;
  • se esistano eventi di naturalizzazione o perdita della cittadinanza nella linea di discendenza;
  • se il caso presenti una possibile minor issue.

Questi elementi permettono di stabilire se la posizione sia regolata dalla nuova disciplina o possa rientrare nelle eccezioni o nelle norme precedentemente vigenti.

La sentenza 24045/2026 sulla minor issue

Nel quadro delle recenti pronunce sulla cittadinanza iure sanguinis assume rilievo anche la sentenza n. 24045 del 26 luglio 2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

La decisione affronta un tema distinto da quello sottoposto alla CGUE: la cosiddetta minor issue, relativa agli effetti della naturalizzazione o della perdita della cittadinanza italiana del genitore nei confronti del figlio minorenne nato all’estero.

Le Sezioni Unite hanno stabilito che il minore nato all’estero, cittadino italiano iure sanguinis e contemporaneamente cittadino dello Stato di nascita (iure soli), conserva la cittadinanza italiana anche quando il genitore si naturalizza straniero o perde la cittadinanza italiana.

Secondo la Cassazione, l’art. 12 della legge n. 555/1912 può operare soltanto nei confronti del minore che possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana e che acquisiva successivamente quella straniera in via derivata. Non si applica invece al minore già bipolide fin dalla nascita, che viene tutelato dall’art. 7 della stessa legge.

La sentenza ha inoltre chiarito che l’art. 3-bis introdotto nel 2025 non si applica alle domande giudiziali di accertamento presentate prima delle ore 23:59 del 27 marzo 2025, le quali restano regolate dalla normativa precedente.

La pronuncia rappresenta quindi un chiarimento favorevole per i richiedenti coinvolti in controversie sulla minor issue ancora regolate dalla disciplina previgente, ma non risolve la diversa questione della compatibilità dell’art. 3-bis con il diritto dell’Unione europea.

Il collegamento tra le due decisioni mostra quanto sia importante esaminare separatamente:

  • l’applicabilità della riforma del 2025;
  • la continuità della linea di trasmissione della cittadinanza;
  • la presenza di una minor issue;
  • la data di deposito della domanda giudiziale;
  • le eventuali eccezioni previste dall’art. 3-bis.

Perché rivolgersi a uno studio legale

L’ordinanza n. 147/2026 non chiarisce in via definitiva la questione della cittadinanza italiana iure sanguinis, ma apre un passaggio decisivo davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’attuale quadro normativo richiede una valutazione che non si limiti alla ricerca dell’avo italiano.

Occorre ricostruire l’intera linea di discendenza, verificare le naturalizzazioni, accertare le cittadinanze possedute dai minori coinvolti e individuare la normativa applicabile in base alla data della domanda.

L’ordinanza n. 147/2026 e la sentenza n. 24045/2026 riguardano questioni diverse, ma entrambe confermano l’importanza della ricostruzione giuridica e documentale di ogni singolo caso.

Il Dipartimento di Diritto dell’Immigrazione dello Studio Legale Boccadutri può esaminare la documentazione disponibile, ricostruire la linea di discendenza e verificare l’incidenza della riforma del 2025, delle relative eccezioni e della giurisprudenza più recente sulla posizione del richiedente.

Se la domanda di cittadinanza iure sanguinis è stata presentata prima o dopo il 27 marzo 2025, oppure il caso coinvolge una possibile minor issue, è possibile contattare i nostri legali per una valutazione della documentazione e della disciplina applicabile.

FAQ

La Corte costituzionale ha annullato la riforma della cittadinanza?

No. L’ordinanza n. 147/2026 non ha dichiarato illegittimo l’art. 3-bis. La Corte ha sospeso il giudizio e ha chiesto alla CGUE di chiarire se la disciplina sia compatibile con gli artt. 9 TUE e 20 TFUE.

La legge sulla cittadinanza iure sanguinis è ancora in vigore?

Sì. Fino a una nuova decisione, l’art. 3-bis della legge n. 91/1992 continua a essere applicabile. Il rinvio alla CGUE non ne sospende automaticamente l’efficacia.

Che cosa dovrà decidere la CGUE?

La CGUE dovrà chiarire se il diritto dell’Unione consenta una disciplina che preclude fin dall’origine l’acquisto della cittadinanza italiana a determinate persone nate all’estero, anche prima della riforma, quando possiedono un’altra cittadinanza e non rientrano nelle eccezioni previste dalla legge.

Tutti i ricorsi sulla cittadinanza italiana vengono sospesi?

No. L’ordinanza sospende i giudizi riuniti davanti alla Corte costituzionale. La decisione sulla prosecuzione o sospensione degli altri procedimenti spetta ai giudici competenti e dipende dal contenuto del singolo ricorso.

L’ordinanza riapre i termini del 27 marzo 2025?

No. Il provvedimento non riapre i termini e non introduce nuove eccezioni. Rimangono applicabili le condizioni previste dall’art. 3-bis, salvo futuri interventi della CGUE, della Corte costituzionale o del legislatore.

Richiedi una consulenza adesso!
 

Compila il modulo per richiedere una consulenza legale. I nostri esperti valuteranno il tuo caso e ti suggeriranno la soluzione migliore.

Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Richiedi una Consulenza Gratuita