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Minor issue e cittadinanza italiana: con la sentenza 24045/2026 i bipolidi nati all’estero non perdono il diritto

28 Lug 2026 - Diritto Dell’Immigrazione - 🕒 Reading time: 9 min 32 sec
Minor issue e cittadinanza italiana: con la sentenza 24045/2026 i bipolidi nati all’estero non perdono il diritto
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La Cassazione chiarisce quando la naturalizzazione del genitore non fa perdere la cittadinanza italiana al figlio bipolide nato all’estero.

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza 24045 pubblicata il 26/07/2026,pubblicata il 26 luglio 2026, hanno chiarito che il minore non emancipato, nato all’estero e bipolide fin dalla nascita, non perde la cittadinanza italiana per effetto della successiva naturalizzazione o perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore, salvo rinuncia da maggiorenne.

In sintesi: il minore nato all’estero e bipolide fin dalla nascita conserva la cittadinanza italiana anche se il genitore si naturalizza straniero. L’art. 12 della legge n. 555/1912 opera invece quando il minore possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana e ha acquistato successivamente quella straniera per effetto della scelta del genitore.

La cosiddetta minor issue riguarda il possibile effetto della naturalizzazione straniera del genitore italiano sulla cittadinanza dei figli ancora minorenni, secondo la disciplina prevista dalla legge n. 555/1912, ed è stata al centro di dibattiti e di sentenze contrastanti.

Con la Circolare n. 43347 del 3 ottobre 2024 il Ministero dell’Interno aveva sancito che l’unica interpretazione possibile fosse quella della perdita della cittadinanza italiana anche nel caso di bipolidia, ma tale disposizione non aveva convinto del tutto e il dubbio si era tutt’altro che esaurito.

Alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stato chiesto come interpretare nello specifico l’art. 12 della Legge n. 555 del 1912, che prevedeva che, se il genitore perdeva la cittadinanza italiana per naturalizzazione in un Paese straniero, i figli minori conviventi la perdevano di conseguenza, tenendo conto che l’art. 7 della medesima legge, invece sottolineava come, se il figlio era nato all’estero in un paese che applicava lo ius soli (vedi USA, Brasile o Argentina), possedeva già la cittadinanza straniera dalla nascita e quindi avrebbe dovuto conservare quella italiana nonostante la scelta del genitore.

Proprio quest’ultima è quella che ha infine prevalso dopo l’analisi delle Sezioni Unite: la cittadinanza acquistata per nascita costituisce uno status permanente e imprescrittibile.

Nel caso del bipolide originario disciplinato dall’art. 7 della legge n. 555/1912, essa non viene meno per la sola naturalizzazione del genitore, salvo eventuali disposizioni speciali contenute in trattati internazionali o una successiva rinuncia validamente espressa dall’interessato una volta maggiorenne o emancipato.

Il minore nato bipolide non perde la cittadinanza italiana

Il principio è chiaro: il minore non emancipato, nato all’estero e bipolide fin dalla nascita perché italiano iure sanguinis e cittadino dello Stato di nascita iure soli, conserva la cittadinanza italiana anche se il genitore italiano si naturalizza straniero o perde successivamente la cittadinanza italiana.

La Corte ha confermato che un minore che abbia acquisito la cittadinanza italiana iure sanguinis, e che possieda anche un’altra cittadinanza fin dalla nascita, non perde la cittadinanza italiana semplicemente perché uno dei genitori si è naturalizzato dopo la sua nascita e prima del compimento della maggiore età.

La sentenza riavvolge il nastro e ripristina l’interpretazione della Legge sulla cittadinanza del 1912 consolidata in passato, ribaltando l’approccio più restrittivo emerso nel 2024.

Chi è il “bipolide” nato all’estero

Per bipolide si intende il soggetto che possiede fin dalla nascita due cittadinanze, di solito perché:

  • uno dei genitori è italiano (cittadinanza italiana iure sanguinis);
  • lo Stato di nascita attribuisce la cittadinanza per nascita sul territorio (ius soli).

Art. 7 e art. 12 legge 555/1912: la Cassazione mette ordine

Il contrasto riguardava il rapporto tra due articoli della stessa legge sulla cittadinanza: l’art. 7 e l’art. 12, comma 2, della legge n. 555/1912.

Le Sezioni Unite hanno affermato che l’art. 7 rappresenta una norma speciale a tutela del bipolide dalla nascita.

Di conseguenza, l’art. 12, comma 2, non può essere usato per far perdere la cittadinanza italiana al figlio che è già doppio cittadino fin dalla nascita.

Cosa succede se il genitore italiano si naturalizza all’estero

Nel caso in cui il genitore italiano, residente all’estero, si naturalizza cittadino del Paese straniero quando il figlio è ancora minore:

  • Se il figlio è già bipolide ab origine (italiano per sangue, straniero per nascita), la naturalizzazione del genitore non gli fa perdere la cittadinanza italiana.
  • L’art. 12, comma 2, della legge n. 555/1912 si applica soltanto al minore non emancipato che possiede esclusivamente la cittadinanza italiana e che, condividendo la residenza con il genitore, acquista successivamente e in via derivata la cittadinanza straniera per effetto della naturalizzazione del padre o della madre.
  • Chi è doppio cittadino per nascita mantiene la cittadinanza italiana alla quale potrebbe rinunciare, in modo volontario, dopo il compimento della maggiore età o dopo aver ottenuto l’emancipazione.

Con riferimento alla situazione del bipolide dalla nascita, questa interpretazione impedisce che uno status acquistato originariamente venga meno per il solo effetto di una scelta compiuta dal genitore.

La regola opera salvo eventuali disposizioni speciali in senso contrario contenute in trattati internazionali applicabili e salvo una rinuncia validamente espressa dall’interessato una volta maggiorenne o emancipato.

Importante. Nel caso di perdita della cittadinanza italiana per naturalizzazione del genitore, per minore non emancipato nato in Italia, la legge prevede il riacquisto facilitato della cittadinanza.

Il caso analizzato dalle Sezioni Unite: perché è importante

La Cassazione ha preso in considerazione:

  • l’art. 3-bis;
  • la sentenza della Corte costituzionale n. 142/2025;
  • la sentenza della Corte costituzionale n. 63/2026.

Il caso affrontato dalla Cassazione riguardava una donna italiana emigrata in Venezuela, poi naturalizzata venezuelana, e il figlio nato in Venezuela, doppio cittadino sin dalla nascita.

I giudici di merito avevano ritenuto che, a seguito della naturalizzazione della madre, il figlio avesse perso la cittadinanza italiana quando era minore, interrompendo la linea di sangue.

Le Sezioni Unite hanno cassato la sentenza della Corte d’appello e rinviato la causa alla stessa Corte in diversa composizione, affinché decida applicando i principi di diritto enunciati dalla Cassazione.

In base a tali principi, la naturalizzazione della madre non aveva prodotto la perdita automatica della cittadinanza italiana del figlio bipolide dalla nascita e non poteva, per tale ragione, considerarsi interrotta la linea di trasmissione.

Riassumendo, le Sezioni Unite hanno stabilito che:

  • il figlio, essendo bipolide ab origine, ha conservato la cittadinanza italiana ex art. 7 l. 555/1912;
  • la naturalizzazione della madre non ha prodotto la perdita automatica della cittadinanza italiana;
  • la comune residenza con il genitore naturalizzato non è sufficiente a determinare la perdita della cittadinanza italiana quando il figlio possiede già, fin dalla nascita, sia la cittadinanza italiana sia quella straniera.
  • In base ai principi enunciati dalle Sezioni Unite, la naturalizzazione della madre non ha interrotto automaticamente la capacità di trasmissione della cittadinanza italiana. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare la domanda applicando tale interpretazione e verificando la presenza degli ulteriori requisiti necessari.

Quali documenti servono per verificare una minor issue

Per valutare se la naturalizzazione abbia interrotto la linea di cittadinanza occorre verificare, tra gli altri elementi, la data di nascita del figlio, la cittadinanza attribuitagli dallo Stato di nascita, la data della naturalizzazione del genitore, la comune residenza durante la minore età e l’eventuale presenza di successive rinunce.

Madre e padre: piena equiparazione nella trasmissione o perdita

Le Sezioni Unite si collocano nel solco della giurisprudenza costituzionale che ha equiparato la posizione della madre a quella del padre in tema di trasmissione della cittadinanza.

Dopo la storica sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983, il figlio di madre italiana è stato considerato cittadino italiano dalla nascita, al pari del figlio di padre italiano.

Partendo da questo dato, la Cassazione afferma che:

  • l’equiparazione vale non solo per l’acquisto, ma anche per le regole sulla perdita della cittadinanza;
  • il figlio di madre italiana nato all’estero in Paese ius soli è bipolide ab origine e beneficia del regime protettivo dell’art. 7, indipendentemente dal fatto che sia il padre o la madre a perdere successivamente la cittadinanza italiana.

Non è ammissibile applicare al figlio di madre italiana un regime deteriore rispetto a quello applicabile al figlio di padre italiano, né nella trasmissione della cittadinanza né negli effetti della successiva perdita della cittadinanza da parte del genitore.

Il ruolo dell’art. 3-bis legge 91/1992 e i giudizi pendenti

Nel 2025 il legislatore, con il DL 36/2025, convertito nella Legge 74/2025, è intervenuto introducendo l’art. 3-bis nella legge n. 91/1992, con disciplina specifica per alcune ipotesi di acquisto o riconoscimento della cittadinanza

Le Sezioni Unite hanno preliminarmente chiarito che la nuova disciplina introdotta dall’art. 3-bis della legge n. 91/1992 non si applica alla domanda giudiziale esaminata, presentata entro il termine previsto dalla disciplina transitoria.

Le domande giudiziali depositate entro le ore 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025 restano regolate dalla normativa precedentemente in vigore.

La decisione delle Sezioni Unite costituisce il principale riferimento interpretativo per i giudizi regolati dalla disciplina precedente e potrà incidere anche sull’orientamento seguito dalle amministrazioni competenti nelle pratiche che presentano la stessa questione.

Cosa significa la sentenza 24045 per chi chiede la cittadinanza iure sanguinis

Dal punto di vista pratico, la decisione Cass. SS.UU. n. 24045/2026, pubblicata il 26 luglio 2026 comporta alcuni effetti chiave per i discendenti di italiani nati all’estero:

  • Se l’avo italiano emigrato ha avuto un figlio nato in un Paese ius soli (bipolide per nascita), la successiva naturalizzazione dell’avo non fa perdere automaticamente la cittadinanza italiana al figlio.
  • La naturalizzazione del genitore non interrompe la linea quando il figlio era già bipolide dalla nascita. La possibilità di ottenere oggi il riconoscimento deve però essere valutata considerando eventuali rinunce, altri fatti estintivi, la documentazione genealogica e i limiti introdotti dall’art. 3-bis della legge n. 91/1992.
  • Non basta provare il fatto della naturalizzazione del genitore per sostenere la perdita automatica della cittadinanza del figlio bipolide: occorre dimostrare che si trattava di un minore con sola cittadinanza italiana e che abbia acquisito derivativamente quella straniera.

Sebbene il caso riguardasse una naturalizzazione straniera, il principio formulato dalle Sezioni Unite si riferisce più in generale alla naturalizzazione o alla perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore.

Ordinanza 147/2026 della Corte Costituzionale

Su un piano distinto rispetto alla minor issue esaminata dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 147/2026 la Corte costituzionale ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea alcune questioni relative alla compatibilità dell’art. 3-bis con il diritto dell’Unione.

La Consulta non ha quindi dichiarato la norma né illegittima né definitivamente compatibile con il diritto europeo, ma ha sospeso il giudizio in attesa della decisione della Corte di giustizia.

La Corte Costituzionale non ha decretato la correttezza dell’art. 3‑bis, né lo ha negato, ma ha rimesso alla Corte di giustizia europea il nodo centrale della preclusione originaria alla cittadinanza italiana per i nati all’estero con altra cittadinanza.

Come ti può assistere uno studio legale

La decisione delle Sezioni Unite del 2026 segna uno spartiacque nella gestione delle pratiche di cittadinanza italiana iure sanguinis riguardanti i bipolidi nati all’estero.

Uno studio legale internazionale può verificare la tua linea di discendenza e valutare se sussistono i presupposti, e se hai i requisiti per richiedere la cittadinanza italiana, in base alla normativa e alle interpretazioni delle Corti italiane.

La naturalizzazione di un ascendente non interrompe necessariamente la linea di cittadinanza italiana.

Il nostro team può verificare la data della naturalizzazione, la cittadinanza posseduta dal figlio fin dalla nascita, l’eventuale comune residenza e l’applicabilità della sentenza n. 24045/2026 alla tua linea genealogica.

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FAQ

Chi è un “bipolide” nato all’estero?

È una persona che possiede due cittadinanze fin dalla nascita: quella italiana, trasmessa per discendenza da un genitore italiano, e quella del Paese in cui è nato, se questo applica lo ius soli (es. USA, Brasile, Argentina, Canada).

Se mio padre o mia madre italiani si sono naturalizzati stranieri quando ero minorenne, ho perso la cittadinanza italiana?

Se eri già bipolide dalla nascita (italiano per sangue e cittadino dello Stato estero per nascita), le Sezioni Unite hanno chiarito che non perdi automaticamente la cittadinanza italiana solo perché un tuo genitore si è naturalizzato straniero.

In quali casi si applica l’art. 12, comma 2, della legge 555/1912?

Si applica al minore che ha esclusivamente cittadinanza italiana e che acquista la cittadinanza straniera “derivata” dalla naturalizzazione del genitore convivente; in questa ipotesi, il minore segue la sorte del genitore e può perdere la cittadinanza italiana.

L’art. 12, comma 2, si applica anche al bipolide dalla nascita?

No. Le Sezioni Unite hanno precisato che l’art. 12, comma 2, si applica al minore non emancipato che possiede esclusivamente la cittadinanza italiana, condivide la residenza con il genitore e acquista successivamente, a titolo non originario, la cittadinanza straniera come conseguenza della scelta del genitore.

Cosa prevede l’art. 7 della legge 555/1912 per i bipolidi?

L’art. 7 stabilisce che il figlio di cittadino italiano nato all’estero in un Paese che lo considera proprio cittadino per nascita conserva la cittadinanza italiana, salvo che da maggiorenne/emancipato dichiari di rinunciarvi secondo le forme di legge.

Posso perdere la cittadinanza italiana senza saperlo, perché un mio avo si è naturalizzato all’estero?

Nei casi regolati dall’art. 7 della legge n. 555/1912, il bipolide dalla nascita non perde automaticamente la cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione del genitore. Restano ferme eventuali disposizioni speciali contenute in trattati internazionali, una rinuncia validamente espressa e l’applicabilità della normativa successiva alla singola domanda.

La naturalizzazione del genitore interrompe sempre la linea di trasmissione della cittadinanza?

No. Interrompe la linea solo se il figlio, al momento della naturalizzazione, non era bipolide e ha acquisito la cittadinanza straniera in via derivata, perdendo quella italiana ai sensi dell’art. 12, comma 2. Se il figlio era già bipolide ab origine, la linea può proseguire.

La posizione dei figli di madre italiana è diversa da quella dei figli di padre italiano?

No. Dopo la giurisprudenza costituzionale, madre e padre sono equiparati nella trasmissione e nelle regole sulla perdita della cittadinanza; il figlio di madre italiana nato all’estero in Paese ius soli è bipolide a tutti gli effetti, come il figlio di padre italiano.

Come incide la riforma del 2025 (art. 3‑bis legge 91/1992) sui giudizi in corso?

Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’art. 3‑bis non si applica ai giudizi di accertamento della cittadinanza iniziati entro le ore 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025, che restano regolate dalla disciplina precedentemente in vigore (legge 555/1912 e relativa interpretazione).

Se la mia domanda è stata respinta in passato per “minor issue”, posso fare qualcosa dopo le Sezioni Unite?

La sentenza n. 24045/2026 può essere rilevante per procedimenti ancora pendenti o per decisioni ancora impugnabili. Non comporta però la riapertura automatica di una sentenza definitiva. Occorre verificare la natura del precedente rigetto, lo stato del procedimento, la data della domanda originaria e l’applicabilità dell’art. 3-bis della legge n. 91/1992.

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Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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