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Riconoscimento e trascrizione di provvedimenti stranieri in materia familiare

27 Nov 2023 - Diritto di Famiglia e Divorzio - Min Read 5 min
Riconoscimento e trascrizione di provvedimenti stranieri in materia familiare

Il riconoscimento e la trascrizione degli atti stranieri in materia familiare (matrimonio, divorzio, filiazione, …), in Italia potrebbero avvenire in modo automatico, in base alla legge sul diritto internazionale privato, in presenza di determinati requisiti, tra cui il fatto che non siano contrari all’ordine pubblico e che siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

Riconoscimento di sentenze europee

Il diritto dell’Unione Europea si ispira ad un principio di reciproca fiducia tra ordinamenti e prevede che le sentenze emesse in uno Stato membro dell’Unione Europea siano riconosciute automaticamente negli altri Stati membri.

Il principio si applica anche ai provvedimenti di giurisdizione volontaria relativi a tutela, affidamento consensuale, adozione di maggiorenni, ….

Il riconoscimento di sentenze europee è disciplinato dal Regolamento (CE) n.2201/2003 del Consiglio dell’Unione Europea.

Il riconoscimento di sentenze extraeuropee

Il riconoscimento di sentenze extraeuropee è disciplinato dalla legge 218 del 1995, che indica le norme di diritto privato internazionale, applicabili in mancanza di convenzioni internazionali.

L’art. 64 della legge 218/1995 prevede che le sentenze straniere abbiano efficacia automatica in Italia se rispettano determinati requisiti:

  • Competenza dell’autorità straniera. L’autorità straniera che ha pronunciato la sentenza deve essere competente secondo la legge italiana.
  • Forma della sentenza. La sentenza deve essere pronunciata secondo una forma che sia conforme alla legge italiana.
  • Soggetti della sentenza. I soggetti della sentenza devono avere la capacità giuridica secondo la legge italiana.
  • Contenuto della sentenza. Il contenuto della sentenza non deve essere contrario all’ordine pubblico italiano.
  • Notifica.
  • Mancanza di altre sentenze in Italia.

La principale differenza tra i due regimi è che il riconoscimento delle sentenze europee è automatico, mentre il riconoscimento delle sentenze extraeuropee è soggetto a un controllo più specifico da parte del giudice italiano.

Trascrizione di provvedimenti stranieri

I provvedimenti stranieri relativi alla materia familiare che necessitano di riconoscimento nell’ordinamento italiano, perché riguardano cittadini italiani, o perché riguardano cittadini stranieri residenti in Italia sono nella maggior parte dei casi matrimoni (vedi “Trascrizione matrimonio estero in Italia”), sentenze di divorzio e adozioni.

Affinché il riconoscimento avvenga in ogni sede ufficiale, bisogna esibire gli atti in originale, legalizzati e tradotti.

Trascrizione delle sentenze di divorzio

Le sentenze di divorzio (o di annullamento del matrimonio) emesse all’estero, che si vogliono rendere efficaci in Italia, devono essere trascritte nei registri dell’Ufficio di Stato Civile competente.

Le modalità di richiesta di trascrizione potrebbero variare in base al Comune di residenza o iscrizione AIRE degli ex coniugi.

Per le sentenze di divorzio emesse si dovranno presentare normalmente:

  • Istanza di trascrizione;
  • Sentenza di divorzio passata in giudicato e legalizzata dalle autorità competenti del paese d’emissione;
  • Traduzione asseverata della sentenza in italiano;
  • Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Tale documentazione dovrà essere presentata dal richiedente al Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio.

L’Ufficiale di Stato Civile trascrive la sentenza e l’annota a margine dell’atto di matrimonio.

Segue comunicazione all’ufficio anagrafe del Comune di residenza per il cambiamento di stato civile da coniugato a libero degli ex coniugi ed al/ai comune/i di nascita per l’annotazione.

Adozione minori

L’efficacia della sentenza straniera in materia di adozioni è disciplinata dalla legge n. 149 del 2001.

Il provvedimento di adozione di un minore straniero, pronunciato all’estero, non può essere trascritto in Italia dall’ufficiale di Stato Civile, senza il preventivo riconoscimento della sua efficacia da parte del Tribunale per i minorenni competente, in modo che possa accertare il rispetto dei requisiti di legge.

Ciò vuol dire che le trascrizioni delle sentenze straniere relative a minori avvengono attraverso un riconoscimento giudiziale.

Per la legge, le sentenze di adozione emesse in un Paese straniero possono essere riconosciute in Italia solo se:

  • Sono rispondenti agli interessi del minore;
  • Attuano un procedimento conforme ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

Fa eccezione l’adozione di un minore straniero, realizzata all’estero, da adottanti residenti all’estero, che può invece essere trascritta dall’Ufficiale dello Stato civile.

Stessa possibilità è data nel caso in cui un solo genitore adottivo sia italiano, per cui la competenza al riconoscimento dell’efficacia del provvedimento straniero spetterebbe all’ufficiale di stato civile italiano.

Qualora l’ufficiale di stato civile rifiutasse di effettuare la trascrizione, il genitore potrà proporre ricorso davanti alla Corte di Appello per ottenerne il riconoscimento.

In base alla Convenzione dell’Aja del 1993, non viene limitata la possibilità di adozione alle sole coppie coniugate, di conseguenza possono anche essere riconosciute le sentenze straniere che pronunciano l’adozione piena di un minore da parte di un cittadino italiano non coniugato, residente all’estero.

Adozione maggiorenni

La sentenza di adozione di un maggiorenne straniero potrà essere trascritta, a seconda dei casi, nel Comune di iscrizione dell’atto di nascita dello straniero (se nato in Italia) o del luogo di iscrizione anagrafica dello stesso (se nato all’estero).

Le eventuali variazioni anagrafiche, conseguenti al provvedimento di adozione, verranno apportate dal Comune di iscrizione anagrafica dell’adottato su richiesta dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente alla trascrizione della sentenza di adozione.

Se il cittadino straniero maggiorenne viene adottato all’estero da un cittadino italiano, e la legge nazionale dell’adottato prevede, al pari di quella italiana, di allegare alla documentazione i consensi delle altre parti interessate (documenti di accettazione dell’adozione da parte dei genitori, se viventi, e dell’eventuale coniuge sia di adottante che di adottando e, se presenti, dei figli maggiorenni dell’adottante), l’ufficiale dello stato civile potrà trascrivere l’atto di adozione solo in presenza di tutti i consensi di legge.

Conseguenze del riconoscimento di un provvedimento straniero

Il riconoscimento di un provvedimento straniero relativo alla materia familiare produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse stato pronunciato da un giudice italiano.

In particolare, il riconoscimento comporta la trascrizione della sentenza nei registri dello stato civile italiano.

La trascrizione della sentenza straniera ha le seguenti conseguenze:

  • Convalida degli effetti civili. La sentenza straniera acquista efficacia nell’ordinamento italiano.
  • Modifica dello stato civile. La sentenza straniera può comportare la modifica dello stato civile delle persone interessate.
  • Eseguibilità. La sentenza straniera può essere eseguita in Italia.

Il riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti stranieri relativi alla materia familiare è un argomento complesso che può avere importanti conseguenze per le persone interessate, è pertanto opportuno rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto internazionale per avere assistenza.

Gli avvocati dei Dipartimenti di Immigration e Diritto di Famiglia dello Studio legale internazionale Boccadutri vi assisteranno nella trascrizione delle vostre sentenze di divorzio o adozione, e nell’eventuale trascrizione di atti di stato civile formati all’estero.

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Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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