
È possibile procedere con la trascrizione in Italia di matrimoni contratti all’estero se vengono celebrati in una località straniera e si desidera che siano registrati nel nostro Paese.
Tra l’altro, la trascrizione del matrimonio produce effetti civili retrodatabili alla data della sua celebrazione.
Anche se celebrati all’estero, infatti, i matrimoni possono essere validi a tutti gli effetti in Italia ove siano eseguiti legittimamente.
L’Ufficio preposto all’accoglimento della domanda di trascrizione dei matrimonio/unione civile, contratti all’estero, è l’Ufficio di Stato Civile del Comune italiano in cui si ha la residenza, presso cui fa riferimento la cittadinanza o a cui si fa riferimento per un qualsivoglia motivo (nascita, passata residenza …).
Celebrare il matrimonio all’estero
Se gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di loro è cittadino italiano e l’altro è straniero, il matrimonio estero può essere celebrato dall’autorità diplomatica o consolare competente, oppure dinanzi da un’autorità locale, in base alle leggi del paese in cui ci si sposa.
Il matrimonio estero è preceduto comunque dalle pubblicazioni, il cui scopo è quello di appurare che le due persone abbiano i requisiti o non ci siano impedimenti per contrarre nozze.
Requisiti:
- maggiore età,
- capacità di intendere e di volere,
- libertà di stato civile, ossia inesistenza di vincolo matrimoniale ancora in corso di validità
Impedimenti:
- presenza di stretti vincoli di parentela,
- presenza di affinità,
- stato di adozione tra i nubendi.
La mancanza di uno dei requisiti oppure la presenza di un impedimento rendono il matrimonio invalido con riferimento all’ordinamento giuridico italiano.
In alcuni paesi è richiesta un’attestazione concernente la mancanza di impedimenti alle nozze o un “certificato di capacità matrimoniale” ai sensi della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980.
Il cittadino italiano all’estero resta soggetto alle leggi italiane sull’impedimento di matrimonio. (Vedi legge applicabile ai matrimoni internazionali)
Secondo l’art. 28 della legge 218 del 1995, “Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”.
In caso di unione civile le regole restano le medesime, ma le pubblicazioni sono sostituite da una richiesta verbale in cui gli interessati si assumono la responsabilità di dichiarare di non avere impedimenti previsti dalla legge (gli stessi che impedirebbero il matrimonio).
Come trascrivere in Italia un matrimonio contratto all’estero
Per poter avviare il processo di trascrizione del matrimonio estero in Italia, si dovrà procedere su istanza di parte di entrambi gli sposi.
Gli sposi dovranno presentare una serie di documenti all’Ufficio di Stato Civile del Comune italiano di riferimento:
- Certificato di Matrimonio. Serve una copia certificata dell’atto di matrimonio celebrato all’estero che costituisce la prova principale dell’avvenuto matrimonio.
- Traduzione Ufficiale. Occorre allegare all’atto di matrimonio, una traduzione asseverata in italiano ai sensi della legge italiana.
- Documenti di Identità. Vanno allegate le copie dei documenti di identità degli sposi.
- Marche da bollo. Laddove richiesto.
- Ulteriori documenti. A discrezione dell’ufficio in cui si presenta domanda, potrebbero essere richiesti ulteriori documenti, come ad esempio la documentazione comprovante la residenza o la cittadinanza italiana.
L’ufficio di Stato civile, una volta esaminati i documenti e una volta appurata la sussistenza delle condizioni poste dalla legge, potrà trascrivere il documento e darne conferma agli interessati.
Seguono lo stesso procedimento le sentenze emesse da un tribunale straniero o i provvedimenti di stato civile stranieri, che per essere resi efficaci in Italia devono essere trascritti nei Registri di Stato Civile.
Trascrizione unioni civili celebrate all’estero
L’Unione Civile consente a coppie che convivono di ratificare legalmente la loro unione presso le autorità competenti.
Per ottenere la trascrizione di un atto di costituzione di unione civile formato all’estero occorrerà presentare l’atto in originale o in copia conforme.
Se la procedura tra matrimonio e unione civile non cambia, nel caso di matrimonio tra persone dello stesso sesso, poiché la pratica non è attualmente riconosciuta in Italia, viene sì trascritto, ma considerato come unione civile.
L’atto deve essere legalizzato o apostillato, a seconda delle convenzioni stabilite tra l’Italia e il Paese in cui è stato prodotto.
Deve essere accompagnato da traduzione asseverata.
L’atto non deve contenere elementi di contrarietà all’ordine pubblico italiano.
La trascrizione dell’atto estero permetterà a chi si unisce civilmente e agli sposi dello stesso sesso di ottenere gli stessi diritti che potrebbe avere una coppia sposata.
Matrimonio all’estero e validità in Italia
Il matrimonio (o l’unione civile) celebrato all’estero può essere tranquillamente riconosciuto in Italia anche se, in mancanza dei requisiti richiesti agli italiani per sposarsi (o convolare a unione civile), questo legame ratificato all’estero potrebbe non essere considerato valido e quindi non essere trascritto.
Prima di richiederne la trascrizione occorre verificare che abbia tutti i requisiti secondo la legge italiana.
Se il matrimonio celebrato all’estero è religioso, per essere considerato valido ed efficace in Italia deve produrre effetti civili per l’ordinamento dello Stato straniero in cui si è celebrato e dovrà essere trascritto con valore dichiarativo nei registri dello Stato civile italiano.
Tempistiche per la Trascrizione dell’Atto di Matrimonio
La trascrizione dell’atto di matrimonio viene di norma effettuata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
Poiché le tempistiche per completare la trascrizione dell’atto di matrimonio potrebbero variare in base alla disponibilità dell’Ufficio a cui ci si rivolge, è consigliabile avviare la procedura il prima possibile dopo aver acquisito i documenti necessari. Per informazioni e assistenza non esitate a contattare i nostri avvocati del Dipartimento di Diritto di Famiglia e Divorzio
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