Riacquisto della cittadinanza italiana: guida completa 2025–2027
Finestra 2025–2027 per riacquistare la Cittadinanza italiana: scopri requisiti, modalità e scadenze.
Dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027, una finestra temporale consente il riacquisto della Cittadinanza italiana da parte di chi l’ha persa prima del 1992, tramite una semplice dichiarazione formale.
Questa opportunità è stata introdotta dal Decreto-Legge 36/2025, convertito nella Legge 74/2025 e fa il paio con un’altra finestra temporale che permette di richiedere la Cittadinanza italiana per i figli minorenni nati all’estero (entro il 31 maggio 2026).
In caso di riacquisto della Cittadinanza tramite questa opzione si ridiventa cittadini italiani a far data dal giorno successivo alla dichiarazione.
Ciò vuol dire che, anche se prima si era cittadini italiani per nascita, la Cittadinanza sarà riacquisita per beneficio di legge, con effetto legale ex novo e non retroattivamente.
Chi può riacquistare la Cittadinanza Italiana?
Possono presentare domanda di riacquisto coloro che:
- Sono nati in Italia o sono nati all’estero e hanno risieduto legalmente in Italia per almeno due anni consecutivi;
-
Hanno perso la Cittadinanza italiana prima del 15 agosto 1992 per:
- Acquisto volontario di una Cittadinanza straniera e trasferimento all’estero (art. 8, n. 1, Legge 555/1912);
- Rinuncia alla Cittadinanza italiana a seguito di acquisto non volontario di cittadinanza straniera (art. 8, n. 2);
- Perdita della Cittadinanza da minorenni in conseguenza alla perdita della Cittadinanza italiana dei genitori, dei quali erano conviventi (art. 12).
L’obiettivo è quello di sanare tutte quelle situazioni di perdita automatica (e dunque involontaria) della Cittadinanza, favorendo il riacquisto su base volontaria.
Esempio pratico come riacquistare la Cittadinanza Italiana
Maria, nata in Italia nel 1950, ha acquisito la Cittadinanza canadese nel 1980, perdendo quella italiana.
Avendo perso la Cittadinanza prima del 1992, può presentare domanda di riacquisto tra luglio 2025 e dicembre 2027.
Chi è escluso dal riacquisto della Cittadinanza
Non possono beneficiare della misura:
- Coloro che hanno perso la Cittadinanza (o rinunciato ad essa) nei casi previsti dall’articolo 8, numero 3°, della Legge n. 555/1912: “colui che, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l’intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l’impiego o il servizio”;
- Coloro che hanno perso la Cittadinanza (o rinunciato ad essa) dopo il 15 agosto 1992;
- Coloro che non hanno esercitato l’opzione prevista dall’articolo 5, secondo comma, della legge n. 123/1983: “figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina che, in caso di doppia cittadinanza, poteva optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età”.
Come, dove e quando presentare domanda
La Cittadinanza può essere riacquistata rendendo una semplice dichiarazione previo appuntamento.
La dichiarazione di riacquisto deve essere presentata tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027 presso:
- Uffici consolari italiani nel paese di residenza
- Comune italiano di residenza, se si vive in Italia.
Documentazione richiesta
La documentazione da presentare è più o meno la stessa per chi è nato in Italia e per chi è nato all’estero.
Potrebbero esserci documenti specifici richiesti dal singolo Comune o Consolato per i quali occorre informarsi al momento di fissare un appuntamento.
Documenti richiesti a chi è nato in Italia
Per i nati in Italia i documenti da presentare sono i seguenti:
- Documento d’identità;
- Atto di nascita italiano. (Attenzione: in alcuni casi è richiesto l’atto integrale originale, come a Londra o Brisbane);
- Prova del precedente possesso della Cittadinanza italiana (Certificato storico di Cittadinanza);
- Documentazione attestante la perdita di Cittadinanza (ad es. Certificato di acquisizione di Cittadinanza straniera o Certificazione dello status di apolide);
- Certificato di Stato di famiglia o equivalente;
- Ricevuta del pagamento del contributo/tariffa consolare (varia in base al luogo di presentazione).
Documenti richiesti a chi è nato all’estero
Per i nati all’estero i documenti da presentare sono i seguenti:
- Documento d’identità;
- Atto di nascita trascritto in Italia (Attenzione: in alcuni casi è richiesto l’atto originale, come a Londra o Brisbane);
- Certificato storico di residenza anagrafica in Italia;
- Prova del precedente possesso della Cittadinanza italiana (Certificato storico di Cittadinanza);
- Documentazione attestante la perdita di Cittadinanza (ad es. Certificato di acquisizione di Cittadinanza straniera o Certificazione dello status di apolide);
- Ricevuta del pagamento del contributo/tariffa consolare (varia in base al luogo di presentazione).
Tutti i documenti stranieri devono essere legalizzati (apostillati) e tradotti in italiano.
Come funziona materialmente la richiesta di riacquisto
1. Prenotazione dell’appuntamento (prima fase)
La prima cosa da fare è prenotare un appuntamento, senza dover presentare subito i documenti.
- La prenotazione avviene esclusivamente online, tramite il sistema ufficiale del Ministero degli Esteri chiamato Prenot@Mi.
- Ogni richiedente deve prenotare il proprio appuntamento individuale.
2. Preparazione della documentazione (fase successiva)
Dopo aver prenotato, bisogna raccogliere tutti i documenti richiesti per presentarsi all’appuntamento già con il fascicolo completo.
La documentazione non viene inviata prima, ma deve essere portata fisicamente al Consolato o Comune italiano il giorno dell’appuntamento.
Attenzione: alcuni Consolati, come quello di Londra, richiedono che il bonifico per la tariffa consolare sia effettuato e accreditato almeno due giorni prima della data fissata.
Serve quindi pianificare bene i tempi.
3. Presentazione della dichiarazione e documenti
Il giorno dell’appuntamento:
- L’interessato si presenta presso il Consolato o Comune (a seconda che risieda all’estero o in Italia);
- Rende una dichiarazione formale di riacquisto della Cittadinanza italiana;
- Consegna tutta la documentazione cartacea, già tradotta e legalizzata se necessario;
- La dichiarazione ha effetto giuridico dal giorno successivo alla sua resa (non dal giorno di accettazione o verifica).
Per assistenza nella preparazione della documentazione o ulteriori informazioni, contattate il Dipartimento di Diritto dell’Immigrazione dello Studio legale internazionale Boccadutri.
Lo Studio legale segue costantemente gli sviluppi legati alle modifiche della legge sulla Cittadinanza iure sanguinis ed in generale sui cambiamenti alle modalità per diventare cittadini italiani.
FAQ – Domande frequenti su come riacquisto della cittadinanza italiana
Posso presentare la domanda se ho perso la cittadinanza dopo il 1992?
No, la misura si applica solo a chi ha perso la cittadinanza prima del 15 agosto 1992.
È necessario risiedere in Italia per presentare la domanda?
No, la domanda può essere presentata anche presso gli uffici consolari italiani nel paese di residenza.
I miei figli minori ottengono automaticamente la cittadinanza?
Non automaticamente in tutti i casi.
Sì, se il minore risiede in Italia da almeno 2 anni al momento del riacquisto da parte del genitore.
No, se vive all’estero o non ha ancora maturato 2 anni di residenza in Italia: in questo caso, non acquisisce la cittadinanza automaticamente, ma potrà eventualmente presentare domanda per proprio conto, una volta maggiorenne o se acquisisce i requisiti.
Quanto tempo richiede il processo?
I tempi possono variare, ma è consigliabile presentare la domanda il prima possibile all’interno della finestra temporale.
Cosa succede se non presento la domanda entro il 31 dicembre 2027?
Perderai l’opportunità offerta da questa finestra temporale e dovrai attendere eventuali future disposizioni legislative.
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