Come diventare cittadini italiani
- Cittadinanza italiana: chi può chiederla
- Cittadinanza automatica: per i nati o gli adottati da cittadini italiani
- Per i discendenti di Italiani
- Per i coniugi di cittadini Italiani
- Per chi vive in Italia
- Per i dipendenti dello Stato Italiano
- Altri requisiti per ottenere la cittadinanza
- Conoscenza della lingua italiana
- Reddito
- Assenza di condanne penali e di pericolosità sociale
- I documenti necessari per diventare cittadini italiani
- Tutti i documenti prodotti necessitano di traduzione in lingua italiana.
Aumentano le richieste da parte degli stranieri di diventare cittadini italiani ma l’iter per vederle accettate è lungo e complesso.
Per uno straniero diventare cittadino italiano pone in essere una serie di doveri ma permette, contestualmente, di acquisire diritti politici e civili altrimenti negati.
L’ottenimento della Cittadinanza italiana è disciplinato dalla legge n. 91 del 1992, e dalle modifiche apportate dalle leggi n. 94 del 2009 e n. 132 del 2018. Le novità introdotte hanno avuto come conseguenza un aumento delle difficoltà nella presentazione della domanda.
Il risultato è stato un drastico calo della percentuale di domande accettate, a fronte dell’aumento delle richieste per ottenere la cittadinanza italiana. In quest’ottica è sempre meglio evitare il “do it yourself” ed assicurasi, rivolgendosi ad un professionista, di avere i requisiti necessari per presentare domanda, evitando inutili aspettative, visto anche gli elevati tempi di risposta da parte del Governo Italiano, prima causa di richiesta di Cittadinanza Italiana in via Giudiziale.
Cittadinanza italiana: chi può chiederla
I titoli per conseguire la cittadinanza italiana si differenziano in base allo status del richiedente. La cittadinanza si può ottenere automaticamente solo attraverso lo “iure sanguinis”, negli altri casi, si può ottenere sempre e soltanto su istanza dell’interessato.
Hanno diritto alla cittadinanza italiana:
- I figli, nati o adottati, da cittadini italiani;
- i discendenti di cittadini italiani;
- i coniugi di cittadini italiani;
- coloro che vivono in Italia;
- i dipendenti dello stato Italiano.
Cittadinanza automatica: per i nati o gli adottati da cittadini italiani
Chi nasce in Italia non è automaticamente cittadino italiano, a meno che non lo sia uno dei genitori. Chi, invece, nasce in Italia da genitori entrambi stranieri, potrà diventare cittadino italiano al compimento dei 18 anni.
Allo stesso modo, un bambino adottato in Italia, potrà essere riconosciuto come italiano se lo è uno dei genitori, altrimenti potrà diventare cittadino italiano solo al compimento della maggiore età.
In caso di bambini nati o adottati in Italia da genitori non italiani, la scelta di diventare cittadini italiani al compimento dei 18 anni dovrà essere effettuata entro il compimento del diciannovesimo anno d’età.
I figli nati all’estero da cittadini italiani, saranno anch’essi considerati italiani, ma dovranno trascrivere l’atto di nascita al Comune italiano di riferimento.
Qualora un genitore convivente acquisisca la cittadinanza italiana, il minore ne avrà automaticamente diritto.
Esiste la possibilità di affiancare la cittadinanza italiana a quella di altri paesi, visto che l’Italia lo prevede, ma ciò è subordinato anche alla legge estera (se lo consente ugualmente). Per farvi un’idea potete consultare la Guida alla doppia cittadinanza in Italia.
Qualsiasi altro tipo di conseguimento potrà avvenire soltanto su istanza dell’interessato.
Per i discendenti di Italiani
I discendenti di cittadini italiani, anche se nati all’estero, potranno ottenere la cittadinanza italiana, senza limite di generazioni, purché la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia mai interrotta, ad esempio con la naturalizzazione straniera di uno degli avi o mediante rinuncia espressa alla cittadinanza italiana.
La cittadinanza per discendenza può ottenersi sia per discendenza maschile che femminile. La sostanziale differenza è che la discendenza maschile comporta sempre una pratica di tipo amministrativo (cioè tramite richiesta al Consolato o al Comune, a seconda della residenza del soggetto interessato), mentre la discendenza femminile comporta una pratica di tipo o amministrativo o giudiziale, a seconda che la discendenza da madre italiana abbia avuto luogo prima o dopo il 1948. Nel primo caso, per ottenere la cittadinanza sarà necessario il ricorso ad un’azione giudiziaria.
Per i coniugi di cittadini Italiani
Un’altra possibilità per chi è straniero, o apolide, di divenire italiano a tutti gli effetti di legge, è quella di essere sposato ad un cittadino italiano.
La domanda potrà essere inoltrata se, dopo il matrimonio, siano trascorsi almeno 24 mesi di residenza nel nostro paese.
Se, invece, la coppia è residente all’estero, dovranno essere trascorsi almeno 36 mesi dalla data del matrimonio.
In entrambi i casi, sia che la coppia risieda in Italia, sia che risieda all’estero, il vincolo coniugale deve permanere e i suddetti termini sono dimezzati in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Per chi vive in Italia
La cittadinanza italiana può essere concessa per naturalizzazione allo straniero residente legalmente nel territorio italiano.
Il periodo di residenza legale richiesto varia in base alla situazione personale di chi presenta la domanda di cittadinanza:
- Tre anni per chi aveva un genitore o un nonno italiano di nascita, o per lo straniero nato in Italia nel caso in cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni. Fa eccezione “lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita”. Questi “diviene cittadino se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana”.
- Quattro anni per i cittadini dell’Unione Europea.
- Cinque anni (successivi all’adozione) per lo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano. Stesso periodo viene richiesto al figlio maggiorenne del cittadino straniero naturalizzato italiano. Nel secondo caso però il conteggio dei cinque anni potrà partire da quando il genitore ottiene a sua volta la cittadinanza italiana.
- Cinque anni per apolidi o rifugiati politici (il loro status dovrà essere riconosciuto per poter far partire il conteggio degli anni).
- Dieci anni per gli stranieri non comunitari.
Un requisito per ottenere la cittadinanza italiana è infatti quello di vivere con continuità nel nostro paese da un certo numero di anni e poter dimostrare di avere un reddito congruo con quanto richiesto dalla legge.
La residenza legale è diversa dal soggiorno regolare e si ottiene iscrivendosi all’anagrafe della popolazione residente del Comune. Il soggiorno regolare invece viene autorizzato dalla Questura nel cui territorio il cittadino straniero dimora ed è propedeutico alla richiesta di residenza legale.
Nel conteggio degli anni per ottenere la cittadinanza per naturalizzazione, si tiene conto soltanto del periodo di residenza legale.
La residenza dovrà essere continuativa senza periodi intermedi di residenza all’estero o di irreperibilità. Diversamente da quanto avveniva in passato, dall’entrata in vigore della legge 132/2018, non vengono più tollerati i cosiddetti “buchi di residenza”. In presenza di (seppur) brevi interruzioni di residenza viene giudicata inammissibile la domanda di cittadinanza.
In presenza di “buchi” il consiglio è comunque di allegare certificati di residenza storica delle città italiane in cui si è vissuti, in modo da poter giustificare eventuali brevi assenze.
Per i dipendenti dello Stato Italiano
Il privilegio di ottenere la cittadinanza italiana spetta anche ai dipendenti dello Stato Italiano dopo almeno 5 anni di servizio, anche se svolto all’estero.
È possibile ricevere assistenza in ognuno di questi casi da parte degli avvocati dello studio legale internazionale Boccadutri.
Loro vi aiuteranno a compilare le domande e a reperire la documentazione necessaria anche in presenza di situazioni problematiche o di imprevisti.
Altri requisiti per ottenere la cittadinanza
A completare i requisiti necessari all’acquisizione della cittadinanza italiana sono:
- Conoscenza della lingua italiana (livello L2 B1)
- Reddito
- Assenza di condanne penali e di pericolosità sociale
Conoscenza della lingua italiana
L’art. 9.1 della legge n.91 del 1992, così come ridisegnato dalla legge n.132 del 2018, prevede che la concessione della cittadinanza italiana sia subordinata al possesso, da parte del richiedente, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale conoscenza viene definita dai parametri del QCER, ossia il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, nel livello minimo B1.
La conoscenza della lingua va dimostrata allegando apposita certificazione di uno degli enti legalmente riconosciuti.
Non è necessaria la certificazione linguistica per chi abbia sottoscritto l’accordo di integrazione (art. 4-bis del Testo Unico decreto legislativo n. 286/1998) o per i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Reddito
La strada verso la cittadinanza italiana passa anche attraverso la dimostrazione di possedere un reddito sufficiente a vivere nel paese.
Può far testo anche la situazione reddituale dei familiari conviventi. In soldoni, il reddito non dovrà essere inferiore a 8.263,31 €, incrementato a 11.362,05 € in presenza di coniuge a carico più 516,46 € per ogni figlio a carico.
I familiari che possono concorrere al reddito sono coniuge, parte unita civilmente o convivente di fatto (legato da contratto scritto di convivenza), figli legittimi o legittimati, genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle (Codice Civile art. 433).
Per dimostrare la presenza del reddito di altri componenti del nucleo familiare, occorrerà allegare alla domanda apposita documentazione, sia essa Certificazione Unica, modello 730 o modello Unico.
Se è vero che dopo la presentazione della domanda di cittadinanza è possibile aggiornare la propria situazione reddituale, e segnalare eventuali miglioramenti della posizione economica personale, è anche vero che occorre partire da una base adeguata perché la nuova legge non apre spiragli all’accettazione con riserva, che scompare come possibilità per ogni tipo di pratica. Non si avrà più la possibilità di imbattersi in problematiche risolvibili, perché ogni possibile intoppo comporta il rigetto della pratica: con redditi bassi arriva la bocciatura immediata da parte di Prefetture e Consolati. In tal caso si dovrà ricominciare da capo con dati aggiornati e plausibili.
A differenza degli altri punti, conoscenza lingua italiana verificabile e reddito minimo, la richiesta di assenza di condanne e la valutazione di pericolosità sociale del richiedente cittadinanza presentano diverse interpretazioni. Nello specifico, l’articolo 6 della legge n. 91/92 prevede tale requisito soltanto per le domande di cittadinanza in seguito a matrimonio, tuttavia è stato ritenuto applicabile anche ai casi di richiesta di cittadinanza per naturalizzazione.
La giurisprudenza lo considera un “requisito naturale” e non “categorico”, per cui non è escluso che chi abbia precedenti penali possa aspirare a diventare cittadino italiano. Il tipo di reato commesso potrebbe non essere considerato così grave da precludere ogni possibilità di “redenzione sociale”.
Verrà infatti valutata la storia dell’individuo, verificando se la sua presenza in Italia possa mettere a repentaglio la sicurezza della Repubblica.
Allo stesso modo l’articolo 6 della legge 91/92 specifica come la riabilitazione estingua gli effetti penali della condanna, facendone cessare gli effetti preclusivi.
Vi sono invece alcuni tipi di reati, per i quali vi sia stata una sentenza di condanna definitiva, che determinano il sicuro rigetto della domanda. Essi sono:
- delitti contro la personalità dello Stato;
- delitti contro la personalità internazionale dello Stato;
- delitti contro la personalità interna dello Stato;
- delitti contro i diritti politici dei cittadini;
- delitti non colposi (ossia commessi intenzionalmente, in piena coscienza e non per errore) per i quali la legge preveda una pena che parta da tre anni di reclusione;
- reato non politico con pena detentiva comminata superiore ad un anno, da parte di un’autorità giudiziaria straniera, nel caso in cui la sentenza sia stata riconosciuta in Italia.
I documenti necessari per diventare cittadini italiani
Per diventare cittadini italiani, la documentazione da presentare deve essere assolutamente accurata, pena il respingimento della domanda.
Dal 18 maggio 2015 le domande di cittadinanza italiana per naturalizzazione possono essere presentate soltanto in via telematica.
Il Servizio di inoltro telematico è raggiungibile sul sito del Ministero dell’Interno. Una volta effettuata la registrazione, ed ottenute le credenziali personali di accesso, si potrà compilare il modello predisposto.
Verranno richiesti i seguenti documenti:
- Fotocopia del documento di riconoscimento, fotocopia del passaporto, del permesso di soggiorno/attestazione di soggiorno e fotocopia della carta d’identità italiana.
- Fotocopia dell’estratto dell’atto di nascita, completo di tutte le generalità (tradotto e legalizzato o munito di Apostille) fornito dalle autorità del Paese di origine. Alle cittadine straniere che hanno modificato il cognome di nascita in seguito a matrimonio, qualora non abbiano riscontro del cambiamento nell’atto di nascita, è richiesto di allegare anche l’atto di matrimonio.
- Fotocopia del certificato penale fornito dalle autorità del Paese di origine e di eventuali paesi terzi di residenza (tradotto e legalizzato o munito di Apostille). In base alla Circolare del Ministero dell’Interno del 19 novembre 2015 va allegato anche se il richiedente straniero è arrivato in Italia quando non aveva ancora compiuto 14 anni.
- Certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, secondo i parametri del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Il livello non dovrà essere inferiore al B1 del QCER. (Non dovranno presentarla coloro che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione, art. 4-bis del Testo Unico decreto legislativo n. 286/1998, o che siano titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo).
- Se si è dichiarato di poter fare affidamento su redditi procacciati da sé stesso o da componenti del proprio nucleo familiare vanno presentati i modelli fiscali di quanto percepito negli ultimi tre anni.
- Fotocopia della ricevuta del pagamento del contributo di 250,00€.
- Estremi della marca da bollo telematica.
- Nel caso di rifugiati politici o apolidi, impossibilitati ad ottenere dal proprio paese il certificato di nascita e il certificato penale, vanno esibiti un atto di notorietà recante l’indicazione delle proprie generalità e di quelle dei genitori, e una dichiarazione sostitutiva del certificato penale che potranno sostituire i documenti stessi.
Può capitare che le generalità e i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) presenti sui certificati esteri non coincidano del tutto a quelli risultanti sul passaporto e sui documenti italiani (carta identità, titolo al soggiorno/attestazione di soggiorno), a tal proposito il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare (Circolare n. 462 del 18 gennaio 2019) specificando che “l’atto di nascita del Paese estero prodotto a corredo dell’istanza è destinato a far prova dell’identità del soggetto intestatario, in quanto contiene le sue generalità complete, nonché, mediante le annotazioni marginali, i fatti o gli atti, giuridicamente rilevanti, intervenuti successivamente alla nascita a modificare o a integrare i dati identificativi”.
Il problema, come già detto, numericamente si pone soprattutto per le donne straniere coniugate che hanno cambiato il proprio cognome di nascita con quello del coniuge. Se nell’atto di nascita straniero non vi è stata l’espressa annotazione di tale evento, perché magari lo Stato di origine non lo prevede, è consentito produrre anche l’atto di matrimonio. In generale, se nel corso degli anni ci sono state variazioni nei documenti vanno anch’esse documentate e accuratamente giustificate.
Tutti i documenti prodotti necessitano di traduzione in lingua italiana.
Gli stranieri di origine italiana che intendono trasferirsi in Italia, dovranno fare domanda al consolato italiano nel loro paese di residenza.
Nel caso in cui si trovino in Italia, devono fare richiesta all’ufficio Comunale della città in cui hanno la residenza e dimostrare di essere residenti nonché certificare le loro origini italiane.
Per affrontare al meglio la domanda di cittadinanza ed evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti, è sempre consigliabile il supporto di un Avvocato, che sia in grado di prestare assistenza a chi intenda ottenere la cittadinanza italiana.
Se vi trovate in Italia o all’estero e pensate di avere i requisiti per ottenere la cittadinanza italiana, i nostri Avvocati del dipartimento di immigrazione sono a vostra disposizione per una prima consulenza gratuita.
Potrete contattare i nostri legali compilando il modulo di richiesta qui.
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