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Cittadinanza Italiana in via Giudiziale

Ultimo aggiornamento 12 Giu 2021

15 Mar 2019 - Diritto Dell’Immigrazione - Min Read 6 min
Cittadinanza Italiana in via Giudiziale

Si allungano ulteriormente i tempi per ottenere la cittadinanza italiana, come fare se la pratica è già in corso.

In data 27 novembre 2018 la Camera ha approvato il ddl 840/2018, che apporta modifiche alla normativa su sicurezza e immigrazione, senza novità rispetto alla versione già passata in senato il 7 novembre.

Se il silenzio dello Stato finora è stato motivo di ricorso per diverse pratiche di richiesta della cittadinanza italiana, rimaste nel “limbo” per anni, le nuove disposizioni normative rischiano di cancellare con un colpo di spugna la residua speranza di essere riconosciuti cittadini italiani in tempi ragionevoli, avendone tutti i requisiti.

La precedente legge 91/1992, che prevedeva la risoluzione delle pratiche di richiesta in 24 mesi, è stata violata dallo Stato in innumerevoli casi.

Dopo aver analizzato i tempi d’attesa per ottenere la cittadinanza, in rapporto al numero di domande presentate, il Ministero dell’Interno ha valutato che la mancanza di risposta entro i mesi previsti  fosse causata dal poco tempo a disposizione per dare risposta, per cui ha ben pensato di raddoppiarlo.

Per ammissione dello stesso Ministro Salvini, lo Stato fa fatica a smaltire le domande anche, e soprattutto, a causa dell’enorme mole di documenti contraffatti.

Il Decreto Legge Sicurezza

Il Decreto Legge avente come oggetto “sicurezza e immigrazione”, del 4 ottobre 2018, n. 113, ribattezzato dai media “Decreto Legge Salvini”, è entrato in vigore il 5 ottobre dopo una prima approvazione dalla Camera e la ratifica del Presidente della Repubblica.

All’articolo 14 il decreto indica in quarantotto mesi il nuovo periodo di tempo in cui lo Stato italiano è tenuto a dare risposta a chi richiede la cittadinanza italiana.

La legge 91 del 5 febbraio 1992 aveva in precedenza fissato il limite plausibile di attesa in 730 giorni.

Il nuovo termine si applica anche ai procedimenti di “riconoscimento della cittadinanza avviati dall’autorità diplomatica o consolare, o dall’Ufficiale di stato civile”.

Restano molti i dubbi sulle pratiche aperte prima della fatidica data del 5 ottobre 2018.

In seguito all’entrata in vigore del d.l. Salvini, ogni straniero che aspiri a diventare cittadino italiano (facendo richiesta in Italia) dovrà:

  • dimostrare il possesso di fedina penale pulita;
  • dimostrare di risiedere in Italia da 10 anni, senza interruzioni (come già veniva richiesto). Se è cittadino extra UE e fa la richiesta per residenza ininterrotta, legale e dimostrabile, su territorio Italiano. Per tutti gli altri casi sono previsti altri requisiti:
  • cittadinanza per matrimonio: quanto previsto ex art. 5 l.91/92 (non è prevista la residenza di 10 anni). In più, grazie agli emendamenti presentati, la legge di conversione prevede anche una certificazione – non inferiore al livello “B1” – che attesta la conoscenza della lingua italiana;
  • cittadino europeo: 4 anni di residenza;
  • rifugiato o titolare di protezione internazionale: 5 anni di residenza;
  • dimostrare di aver avuto un reddito sufficiente a mantenere il proprio nucleo familiare, negli ultimi tre anni antecedenti la richiesta. Se in uno dei tre anni il reddito non è stato sufficiente la domanda verrà respinta;
  • presentare i documenti richiesti con tanto di traduzione/legalizzazione.

La cittadinanza si può sempre ottenere nei casi già previsti per legge.

Nel caso di figli minori di stranieri in attesa di ottenere la cittadinanza il rischio è che, nel frattempo, diventino maggiorenni e perdano il diritto di acquisire la cittadinanza in automatico.

Le domande già presentate

Di fatto qualcosa è cambiato anche per coloro che hanno prodotto i documenti e attendono risposta o per coloro che, di fronte al superamento dei tempi in precedenza stabiliti dalla legge, si sono già rivolti ad un tribunale civile o amministrativo per vedere riconosciuti i propri diritti.

La legge prevede espressamente che i “procedimenti in corso” includibili nel nuovo decreto legge, siano quelli che non sono stati definiti al 5 ottobre 2018.

Si ha notizia di istruttorie riaperte e retrocesse a fasi precedenti, nonostante fossero già state concluse prima del 5 ottobre. Eppure un buon numero di pratiche non dovrebbero risultare soggette al Decreto Salvini.

La cittadinanza in via giudiziale

La cittadinanza italiana in via giudiziale si ottiene tramite discendenza o si può acquisire in presenza di circostanze specifiche.

A parte nel caso in cui gli ascendenti per i quali si richiede il riconoscimento siano donne, situazione questa che obbliga l’interessato ad adire per vie legali facendo ricorso al Tribunale ordinario civile di Roma, il richiedente cittadinanza, una volta sforata la legittima attesa, ha la facoltà di decidere se attendere i tempi dell’amministrazione o se agire per via giudiziale contro l’amministrazione.

Poichè, facendo una media tra i tempi finora impiegati dal Ministero dell’Interno, si arriva a situazioni in cui non sono bastati 5 anni dalla data di presentazione della domanda per vedersi riconosciuto il diritto di dirsi italiano. Chi aspetta da tempi biblici, può rivendicare la cittadinanza davanti ad un giudice che ha il potere di emettere un decreto di riconoscimento della cittadinanza.

Finora sia il TAR che i tribunali italiani hanno dato accoglimento al ricorso presentato da cittadini stranieri contro il Ministero dell’Interno, e dunque contro lo Stato italiano.

Nel caso di ricorso al tribunale civile, il Giudice ordinario, valutate le pratiche e considerando il permanere del silenzio dello Stato, pone in essere la decadenza della P.A. e concede la Cittadinanza.

Invece nel caso di ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale va ricordato come, nei poteri del TAR, non rientri quello di concedere la cittadinanza ma quello di imporre al Ministero un preciso termine entro il quale dovrà concludere la pratica.

È anche vero che, in caso di ulteriore inadempimento il Tar può nominare un commissario ad acta, che si sostituirà all’Amministrazione e porterà a conclusione il procedimento.

In caso di richiesta del ricorrente, il commissario ad acta può essere nominato in occasione della sentenza che constata il ritardo dello Stato.

Una sentenza “storica” (sentenza n. 2257) è stata emessa il 26 febbraio 2014 dal Tribunale Amministrativo del Lazio, II Sezione Quater, che ha dato ragione ad una cinquantina di cittadini stranieri, riunitisi in una class action contro il Ministero dell’Interno.

Il giudice ha accertato una “lesione diretta concreta e attuale dei diritti e degli interessi dei ricorrenti derivante dalla mancata conclusione entro i termini di legge dei procedimenti amministrativi in tema di concessione della cittadinanza”, Il Ministero è stato “condannato” ad adottare “ogni atto ritenuto idoneo a risolvere in maniera sistematica e generale il disservizio dedotto” entro un anno dalla sentenza.

Ciò che è emerso durante il procedimento dinnanzi al TAR del Lazio è l’abitudine degli uffici periferici di richiedere documenti superflui o, peggio ancora, l’ostinazione ad utilizzare modelli cartacei obsoleti, senza fare affidamento a più pratiche e veloci procedure telematizzate.

Cos’altro cambia con la legge 132/2018 (“riforma Salvini”)

La legge 132/2018 ha stravolto il concetto di immigrazione in Italia, abolendo i permessi di soggiorno umanitari, al cui posto verranno concessi permessi speciali dal carattere temporaneo.

I centri per i rimpatri in caso di necessità sono autorizzati a trattenere i migranti sei mesi, contro i precedenti tre.

Viene riconosciuta la possibilità di rilascio di un permesso speciale per valore civile. Il permesso consente la permanenza in Italia per due anni, è rinnovabile e comunque può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro.

Per meritarsi tale riconoscimento bisognerà aver compiuto atti eroici, salvato vite, collaborato ad arresti, aver dato un contributo alla scienza o al bene dell’umanità. Essere in pratica di esempio e vanto per la Patria.

Gli stranieri destinati all’espulsione potranno essere trattenuti in strutture di pubblica sicurezza se non dovesse esserci posto o se dovessero mancare Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr)

I progetti di integrazione ed inclusione sociale verranno limitati ai chi è sottoposto a protezione internazionale ed ai minori non accompagnati.

Lo Sprar, ossia il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, viene ridimensionato. Per i richiedenti asilo si apriranno esclusivamente le porte dei Cara (Centri di accoglienza per richiedenti asilo).

Nelle pratiche per le domande di asilo si terrà conto di eventuali condanne in primo grado per reati gravi, in primis l’omicidio e la violenza sessuale, circostanze queste che porterebbero alla sospensione delle stesse e al probabile obbligo di lasciare il territorio nazionale.

La novità, rispetto al passato, è che viene ampliato il numero di reati per i quali un imputato possa essere ritenuto socialmente pericoloso e, consequenzialmente, allontanato.

Le cittadinanze già ottenute saranno d’ora in poi passibili di revoca in caso di condanna in via definitiva per terrorismo.

Inoltre:

  • Le forze di Polizia Locale di quei Comuni che contano più di 100mila abitanti verranno dotate di taser, pistole elettriche che bloccano i soggetti colpiti attraverso scariche elettriche.
  • daspo urbano ampliato,
  • inasprimento delle pene per chi occupa abusivamente immobili,
  • possibilità di utilizzare il braccialetto elettronico anche nei confronti degli imputati dei reati di maltrattamento in famiglia e stalking.

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Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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