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Circolare 43347: Novità Fondamentali sulla Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis

27 Dic 2024 - Diritto Dell’Immigrazione - 🕒 Reading time: 5 min 40 sec
Circolare 43347: Novità Fondamentali sulla Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis

La Circolare 43347 del 3 ottobre 2024, emanata dal Ministero dell’Interno italiano, rappresenta un punto di svolta significativo nella gestione delle richieste di Cittadinanza italiana.

Alla base della Circolare ci sono gli ultimi pronunciamenti giurisprudenziali in tema di cittadinanza iure sanguinis che hanno proposto un’interpretazione della legge del 1912.

La Circolare affronta tre aspetti delle controversie in materia di Cittadinanza iure sanguinis:

  1. Chiarimenti sull’interpretazione della legge 555/1912.
    Disposizione che in sostanza dichiara interrotta la trasmissione della Cittadinanza italiana anche per i figli minorenni di chi si è naturalizzato cittadino di un altro Paese.
  2. Decorrenza dell’acquisto della cittadinanza per soggetti riconosciuti come figli da cittadino italiano, o per i quali la filiazione è stata dichiarata giudizialmente in maggiore età.
    Chiariti i dubbi sul momento dell’acquisto della cittadinanza per i figli di cittadini italiani riconosciuti in maggiore età o dal genitore o per sentenza del tribunale: l’acquisizione retroagisce alla nascita, investendo così gli eventuali discendenti.
  3. Dimostrazione del possesso ininterrotto dello stato di figlio.
    Viene spiegato come sia possibile ricostruire lo stato di figlio (ascendenza) dell’avo da cui passa la ricostruzione del diritto alla Cittadinanza iure sanguinis, attraverso il reperimento di documenti alternativi all’atto di nascita.
    Questo qualora manchi del tutto l’atto di nascita, o manchino indicazioni sui genitori nell’atto di nascita, o siano presenti indicazioni dubbie sulla filiazione.

Chiarimenti sull’interpretazione della legge 555/1912.

La linea di sangue interrotta per tutto il nucleo familiare

Secondo l’orientamento “classico” si riteneva che il figlio minorenne di un uomo naturalizzato mantenesse comunque la cittadinanza italiana.

Secondo tale più recente orientamento minoritario il figlio minorenne che risultava convivente col genitore naturalizzato perdeva la cittadinanza come il genitore.

La spiegazione di questa interpretazione è che in quel preciso periodo storico, il 1912, anno di emanazione della legge di riferimento, il padre era il capofamiglia e aveva potere decisionale su moglie e figli: naturalizzandosi lui era come se lo avesse fatto tutto il nucleo familiare.

Secondo la legge n. 555 del 1912, il figlio di emigrati, nato all’estero, in un paese che considera propri cittadini tutti coloro che vi sono nati, poteva essere americano (per fare l’esempio più comune) per ius soli e italiano per discendenza.

Finora la doppia cittadinanza veniva ritenuta preservata anche se il genitore italiano si naturalizzava, purché il figlio fosse già nato.

Adesso sappiamo che, se il padre si naturalizzava quando il figlio era minorenne e convivente, la linea di trasmissione deve ritenersi interrotta, in applicazione dell’art. 12.

Il figlio aveva la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana, per scelta, una volta diventato maggiorenne, e di ricucire il legame con l’Italia, motivo per cui andrebbe indagato questo aspetto quando si ricostruisce la storia familiare e verificare se si è avvalso della possibilità di riavere la doppia cittadinanza.

Il riacquisto della cittadinanza però, per essere ritenuto utile alla ricostruzione della linea di sangue, deve essere dimostrabile e aver avuto luogo prima della nascita del figlio da cui discende il richiedente. 

Secondo la Corte di Cassazione, Ordinanza n.454 del 2024, “l’unica interpretazione possibile del testo normativo”, ossia della legge n. 555 del 1912 è che, è vero che “il figlio di cittadino italiano nato all’estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, ma questo stato si perdeva se in minore età il padre convivente non avesse deciso di rinunciare alla cittadinanza italiana, “nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli a minori a lui sottoposti”.

Questo per “conservare l’unità di cittadinanza all’interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa tanto nel 1865 che nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un “capo famiglia” che aveva la potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere i soggetti minus habens (moglie e figli) e adottava decisioni che vincolavano tutti; e sempre che l’unità familiare fosse effettiva, in ragione della comune residenza”.

Situazione oggi superata e ritenuta anacronistica, ma adeguata al periodo in cui è stata scritta la legge cui si fa riferimento.

Gli aggiornamenti dei Consolati

In seguito alla diffusione della Circolare 43347, i Consolati italiani hanno messo a conoscenza l’utenza delle implicazioni e dei possibili rigetti.

La descrizione della situazione attuale è tutta in questi avvisi:

“Si attira l’attenzione degli utenti, potenzialmente interessati al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, sulle importanti novità introdotte in materia da alcune recenti pronunce della suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, ord. N. 454/2024 e n. 17161/2023) e dalla circolare 3 ottobre 2024 n. 43347 del Ministero dell’Interno, emanata in applicazione delle nuove linee interpretative dettate dal predetto organo giudiziario.
Recependo gli orientamenti della Cassazione, la circolare chiarisce anzitutto che il cittadino italiano che – in vigenza della norma del 1912 (e, prima ancora, del codice civile del 1865) – ha perso la cittadinanza italiana in conseguenza dell’acquisto volontario della naturalità straniera ha fatto contestualmente perdere il nostro status civitatis al figlio minore con lui convivente anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia nato in un paese, come gli Stati Uniti, dove si applica lo iure soli (e che pertanto, alla nascita, risultava bipolide: italiano per derivazione paterna in base al principio dello iure sanguinis e straniero in base al luogo di nascita in applicazione del principio dello iure soli). In tutti tali casi, pertanto, la linea di trasmissione della cittadinanza deve considerarsi interrotta, il minore in questione non disponendo più, a far data dalla naturalizzazione del padre, della capacità di trasmettere a sua volta il diritto ai propri eventuali discendenti.
Fermo quanto precede, è tuttavia data all’istante la possibilità di dimostrare che il proprio ascendente, incorso nella perdita per le ragioni sopra esposte, abbia, successivamente al raggiungimento della maggiore età, compiuto un atto di riacquisto del nostro status civitatis. Nell’ipotesi in cui ciò sia effettivamente avvenuto e possa essere provato, occorrerà tuttavia che l’evento abbia avuto luogo prima della nascita del discendente in linea retta dell’interessato. Diversamente la linea di trasmissione non potrà considerarsi ricostituita”.

Il monitoper gli utenti è:  

“Se ritenete di non essere più idonei a richiedere la cittadinanza italiana per discendenza in base alle nuove norme, vi invitiamo a non inviare la vostra domanda.”

Ciò ovviamente non esclude la valutazione di una diversa linea di sangue attraverso altri antenati o il ricorso a un Tribunale.

Decorrenza dell’acquisto per riconoscimento in maggiore età

La Circolare 43347 costituisce un punto di svolta importante sull’interpretazione dell’acquisto della Cittadinanza da parte di maggiorenni che vengono riconosciuti dai genitori, cittadini italiani o che ottengono il riconoscimento della filiazione tramite tribunale.

L’interpretazione legislativa aveva finora fissato la data di decorrenza della Cittadinanza dal giorno successivo all’elezione.

La Circolare in materia si rifà alla sentenza n. 5518/2024 della Corte di Cassazione, che stabilisce la parificazione della condizione dei figli riconosciuti contestualmente alla nascita e di coloro che lo divengono dopo il raggiungimento della maggiore età.

L’acquisto della cittadinanza italiana per i figli riconosciuti da cittadino italiano o la cui filiazione sia stata dichiarata giudizialmente nel corso della loro maggiore età, deve essere considerato retroattivo alla nascita, in modo da investire eventuali discendenti.  

Possesso ininterrotto dello stato di figlio

Viene riconsiderato il concetto di possesso continuo dello stato di figlio, per venire a capo di quelle situazioni in cui per il richiedente non sia possibile produrre l’atto di nascita dell’avo italiano.

La sentenza da cui prende spunto il terzo argomento della Circolare è la n. 14194 del 22 maggio 2024, emessa dalla Corte di Cassazione.

La Suprema Corte ha accettato che ci sia la possibilità di utilizzare l’atto di matrimonio al posto dell’atto mancante: “Il riconoscimento postumo, effettuato nell’atto di matrimonio, sia di per sé fondante il possesso continuo dello stato di figlio e idoneo a comprovare la paternità e la conseguente trasmissione della cittadinanza italiana”.

La Circolare del Ministero dell’Interno chiarisce che l’applicazione di tale disposizione non è applicabile ai procedimenti di cittadinanza iure sanguinis che seguono la via amministrativa, ma solo ed esclusivamente a quelli presentati in Tribunale.  

Finora non era chiaro se fosse possibile utilizzare prove alternative all’atto di nascita e molti procedimenti si arenavano per questo motivo.

Qualunque sia la vostra attuale situazione, se avete dubbi sull’interruzione della linea di sangue che vi porterebbe a rivendicare la Cittadinanza italiana non esitate a contattare il Dipartimento di Immigrazione dello Studio Legale Internazionale Boccadutri.

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Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



2 comments

  1. Salve
    Ho fatto il giuramento per cittadinanza italiana il giorno 20 febbraio ( per residenza 10 anni)
    Ho un figlio minorenne, nato e cresciuto qui / ha studiato sempre qui in Italia/; che pensavo prendesse automaticamente la cittadinanza italiana insieme a me ( ed so che era gratuito) invece il comune mi dice che con la nuova legge , devo pagare 600€. Per favore, posso avere la vostra conferma?! È vero che anche per naturalizzazione nel territorio italiano ci vuole il pagamento di 600€? La ringrazio anticipatamente.

    1. Gent.mo Sig.ra Giada la ringraziamo per averci commentato, le invieremo maggiori informazioni sul caso tramite e-mail.

      Cordiali Saluti
      Avv. Calogero Boccadutri

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