Cittadinanza italiana stop al test di lingua per disabili e anziani
La Corte Costituzionale, con la sentenza n.25, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9.1 della legge n. 91/1992, laddove impone la conoscenza dell’italiano a livello intermedio per qualunque straniero che richieda Cittadinanza italiana per matrimonio o naturalizzazione, senza prevedere eccezioni.
In base alla sentenza 25, la Corte ha stabilito che le persone con disabilità documentate non devono più dimostrare la conoscenza della lingua italiana per ottenere la Cittadinanza italiana.
Parimenti illegittima era stata ritenuta con sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2017, la disposizione dell’art. 10 della stessa legge n. 91 del 1992, che poneva quale condizione di efficacia del decreto di concessione della Cittadinanza il giuramento di fedeltà alla Repubblica, un atto formale necessario per completare l’acquisizione della Cittadinanza italiana, non tenendo conto, anche in questo caso, che ci sono persone impossibilitate a soddisfare tale adempimento a causa di grave e accertata condizione di disabilità.
La legge, introducendo il requisito di conoscenza della lingua italiana, non ha tenuto conto di chi versa in condizioni di oggettiva e documentata impossibilità di acquisire una discreta conoscenza della lingua, ossia il livello richiesto, a causa di disabilità, di patologie o per limitazioni nell’apprendimento linguistico dovute all’età.
La legge 91 del 1992 viola il principio di uguaglianza
Per la Corte Costituzionale la legge 91 del 1992 vìola il principio di uguaglianza nel momento in cui subordina l’acquisto della Cittadinanza, per matrimonio o naturalizzazione, alla conoscenza della lingua italiana a livello intermedio per qualunque straniero, senza specificare come si possa e si debba distinguere tra chi è in grado di acquisire le conoscenze linguistiche e chi non lo è.
Una volta documentata l’impossibilità di acquisire tale grado di conoscenza, a causa di una disabilità, o di altri motivi, si dovrebbe restare in grado di acquisire la Cittadinanza, essendo in possesso di tutti i restanti requisiti.
La legge attualmente non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana colui che richiede la Cittadinanza, anche se affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità.
La sentenza 25 pone rimedio a questa “dimenticanza”.
Il caso sollevato dal Tar
A sollevare il caso è stato il Tar dell’Emilia-Romagna con l’ordinanza del 30 maggio 2024.
Secondo il Tar non poteva essere legittima una legge che imponesse il requisitodella conoscenza linguistica per l’attribuzione della Cittadinanza italiana, senza tener conto che in questo modo avrebbe escluso a priori tutti quei soggetti che, in ragione dell’impossibilità di apprendere la lingua per gravi disabilità e certificati deficit cognitivi, non fossero nelle condizioni di ottenere una certificazione di conoscenza linguistica.
Di fatto la legge italiana finora ha impedito alle persone disabili e alle persone con difficoltà di apprendimento di rivendicare un diritto fondamentale, ossia lo status di cittadino.
Le leggi internazionali a tutela della disabilità
Sul piano del Diritto Comparato, la Corte ha rilevato come in tutti gli ordinamenti dei Paesi europei in cui è richiesta la conoscenza della lingua nazionale, nell’iter di ottenimento della Cittadinanza, sia sempre prevista l’esenzione della conoscenza della lingua per chiunque non abbia la capacità di acquisirla, a causa di determinate condizioni personali di vulnerabilità (patologia, disabilità fisica o mentale, anzianità, …).
In parole povere, negli altri Paesi europei, chi non può imparare la lingua per motivi di salute o per incapacità personale è sempre esentato.
La legge si pone in contrasto anche con la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità che riconosce il diritto di “acquisire, mantenere e cambiare la Cittadinanza agli individui con menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali”.
Cosa ha stabilito la Corte Costituzionale per rimediare
La Consulta ha stabilito l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 3 della Costituzione, dell’articolo 9.1 della Legge n. 91 del 1992, nella parte in cui non prevede una clausola di esenzione dalla dimostrazione della conoscenza della lingua italiana per lo straniero che versi in condizioni di oggettiva e documentata impossibilità di acquisirla in ragione di una disabilità.
La formula di esonero adatta a questo tipo di situazioni è quella già prevista dall’ordinamento in relazione al test di lingua richiesto per l’ottenimento del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
Il Decreto 4 giugno 2010 del Ministero dell’Interno specifica che non è tenuto a sottoporsi al test di conoscenza della lingua italiana, per ottenere il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, lo “straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica”.
La proposta della Corte Costituzionale è in pratica quella di usare lo stesso modello di esenzione anche per la Cittadinanza, rendendolo un punto – ponte facilmente comprensibile.
Secondo la Corte Costituzionale pretendere la padronanza della lingua italiana, indifferentemente, da tutti i richiedenti la Cittadinanza, si traduce nel porre una condizione inesigibile per quegli stranieri che siano oggettivamente impediti ad apprenderla in ragione di una disabilità.
Ciò costituisce anche una violazione di uno dei corollari del principio giuridico di ragionevolezza, ossia “ad impossibilia nemo tenetur” che significa “nessuno è tenuto a cose impossibili” e quindi che una persona che ha degli obblighi per legge può compiere solo prestazioni che siano fisicamente o giuridicamente possibili.
Gli Enti certificatori e l’assistenza ai disabili
In relazione alla prova della conoscenza dell’italiano nel procedimento per l’acquisto della cittadinanza, gli Enti certificatori offrono soluzioni su misura per agevolare coloro che hanno difficoltà oggettive, ma che sono comunque in grado di ottenere la certificazione.
Per consentire il superamento degli ostacoli che il disabile può incontrare nell’esame, tali Enti possono predisporre specifiche facilitazioni (fornitura di strutture o attrezzature particolari, aggiunta di tempo, lettura ad alta voce, …).
Per informazioni e assistenza in tema di Cittadinanza italiana non esitate a contattare il Dipartimento di Immigrazione dello Studio legale internazionale Boccadutri.
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