Successione europea ed internazionale: novità e direttive (2025)
- Le regole europee: il Regolamento UE 650/2012
- Il diritto alla quota legittima in Italia
- Il diritto alla quota legittima nel diritto successorio internazionale
- Successioni extra-UE: cosa considerare
- Cosa dicono le sentenze in tema di successione internazionale
- Cosa fare in caso di successione internazionale
- FAQ – Successione europea ed internazionale
Successione UE e extra-UE: regole, legge applicabile, CSE, quota legittima, sentenze e consigli pratici per eredi e testatori.
Quando una persona muore lasciando beni, immobili o conti correnti in più Paesi, si apre una successione internazionale.
Questo accade, ad esempio, se il defunto:
- era residente all’estero;
- possedeva beni in diversi Stati;
- aveva cittadinanza diversa dal Paese in cui viveva.
Per evitare conflitti tra ordinamenti (es. Italia vs USA), l’Unione Europea ha introdotto regole comuni per i Paesi membri (tranne Danimarca, Irlanda e Regno Unito), ma è fondamentale conoscere anche le implicazioni extra-UE.
Le regole europee: il Regolamento UE 650/2012
Dal 17 agosto 2015, tutte le successioni transfrontaliere nell’Unione Europea (eccetto quelle che interessano Danimarca, Irlanda e Regno Unito) seguono il Regolamento 650/2012.
Il Regolamento permette di:
- determinare una sola legge applicabile, di solito quella del Paese dove il defunto risiedeva;
- scegliere la legge della propria Cittadinanza;
- ottenere un Certificato Successorio Europeo, riconosciuto in tutti gli Stati membri.
Come si determina la legge applicabile
Di norma si applica la legge del luogo di residenza abituale del defunto.
Il defunto può aver scelto che venga applicata alla sua successione la legge della propria Cittadinanza, che sarà valida per tutti i suoi beni.
Il Certificato Successorio Europeo (CSE)
Il Certificato Successorio Europeo, CSE, è un documento unico che attesta:
- chi sono gli eredi
- chi è l’esecutore testamentario
È riconosciuto automaticamente in tutta l’UE ed evita di avviare più procedure in Paesi diversi.
Il diritto alla quota legittima in Italia
Il diritto alla quota legittima, nel contesto successorio italiano, si riferisce alla parte di patrimonio ereditario che la legge riserva ai familiari più stretti (coniuge, figli, e in loro assenza, genitori) e che non può essere negata da disposizioni testamentarie.
Questi familiari sono chiamati legittimari e hanno diritto a una quota minima del patrimonio del defunto (de cuius), sia in caso di successione legittima, ossia in assenza di testamento, che in caso di successione testamentaria.
La parte eccedente rispetto alla quota legittima è detta “quota disponibile“, e su di essa il defunto può disporre liberamente tramite testamento.
La quota di legittima non può essere lesa né da disposizioni testamentarie né da atti di liberalità (donazioni) compiuti in vita dal defunto.
In caso contrario, gli eredi possono tutelare i diritti di legittima, impugnare le disposizioni testamentarie, o eventuali donazioni effettuate in vita dal de cuius, attraverso specifiche azioni giudiziarie.
Il diritto alla quota legittima nel diritto successorio internazionale
In diversi Paesi dell’Unione Europea (come Italia, Francia, Spagna e Germania) la legge tutela i familiari più stretti dei defunti prevedendo un diritto alla quota legittima.
Ciò limita la libertà testamentaria e le disposizioni, anche testamentarie, sul patrimonio.
Diversa è la situazione nella maggior parte dei Paesi di Common law. Come Stati Uniti, Regno Unito, Australia, che consentono assoluta libertà testamentaria e dispositiva.
In Diritto Successorio internazionale, in generale, il concetto di quota legittima può non essere tutelato allo stesso modo in tutti i Paesi.
Il Regolamento (UE) n. 650/2012 stabilisce che la legge applicabile alla successione è generalmente quella del paese di residenza abituale del defunto al momento della morte, ma il defunto può scegliere la legge del proprio paese di cittadinanza.
Gli italiani, dunque, che desiderano sottrarre il proprio patrimonio alle norme interne sulla successione necessaria, possono trasferire la propria residenza in uno Stato che non prevede vincoli testamentari.
Nonostante il regolamento UE citi le quote di legittima, la loro tutela nel diritto internazionale non è sempre garantita e dipende dalla legge applicabile alla successione.
Successioni extra-UE: cosa considerare
Quando il patrimonio coinvolge Paesi fuori dall’UE, entrano in gioco norme diverse.
Ad esempio:
- USA e Regno Unito: non applicano la legittima; trust e will possono escludere gli eredi naturali;
- Svizzera, Israele, Brasile: l’Italia ha accordi di cooperazione giudiziaria e riconoscimento reciproco delle decisioni;
- Convenzioni internazionali: alcune regole derivano da trattati multilaterali (es. Convenzione dell’Aja, mai ratificata da tutti).
In questi casi è importante:
- Verificare la convenzione bilaterale tra l’Italia e il Paese coinvolto;
- Considerare la fiscalità internazionale (doppia imposizione, esenzioni);
- Farsi assistere da un legale esperto in diritto successorio comparato.
Cosa dicono le sentenze in tema di successione internazionale
Sentenza UE C‑21/22 (12 ottobre 2023)
Chi è cittadino extra‑UE e residente in un Paese UE può scegliere la legge del proprio Stato di Cittadinanza, anche se un accordo bilaterale imporrebbe leggi diverse.
La Corte ha chiarito che l’articolo 22 del regolamento non limita la scelta della legge applicabile alla legge di uno Stato membro, ma consente la scelta di qualsiasi legge nazionale.
Sentenza UE C‑57/24 (27 marzo 2025)
Riguarda l’interpretazione dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 650/2012, relativo alle successioni transfrontaliere.
La sentenza chiarisce che, in caso di rinuncia all’eredità tardiva, l’erede non può rivolgersi al giudice del proprio luogo di residenza abituale per ottenere la convalida del rifiuto delle conseguenze della mancata dichiarazione, ma dovrà farlo presso le autorità competenti dello Stato in cui si è aperta la successione.
Le autorità giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale dell’erede non sono dunque competenti a convalidare una rinuncia all’eredità presentata tardivamente, nel momento in cui l’erede cerca di opporsi alle conseguenze giuridiche della mancata dichiarazione.
Corte EDU – casi Jarre e Colombier (febbraio 2024)
In caso di successioni internazionali, dove le leggi di diversi paesi possono entrare in conflitto, l’approccio della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo deve tener conto dei diritti di tutte le parti coinvolte.
Così è stato per i casi Jarre e Colombier.
Entrambi, compositori di successo, si erano trasferiti in California e vi risiedevano al momento della morte.
I loro patrimoni erano stati trasformati in trust regolati dal diritto californiano.
Le rispettive mogli erano state indicate come uniche beneficiarie dei trust, mentre i figli erano stati totalmente esclusi dalle successioni.
I loro figli, residenti in Francia, si sono appellati a tribunali francesi chiedendo che potesse essere applicato, nei loro casi, l’articolo 2 della legge del 14 luglio 1819 sul “droit d’aubaine et de détraction”, che consentiva agli eredi francesi esclusi da un’eredità regolata da una legge straniera un diritto di prelievo compensativo sui beni siti in Francia.
La norma però era stata abrogata nel 2011 dalla Corte Costituzionale francese.
Chiamata ed esprimersi sulla possibilità che l’esclusione dalla successione violasse l’ordine pubblico internazionale, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha confermato il parere dei giudici francesi, stabilendo che“non esiste un diritto generale e incondizionato dei figli a ereditare una parte dei beni dei genitori” e che la scelta testamentaria seguiva le leggi, senza violare l’ordine pubblico internazionale.
Cosa fare in caso di successione internazionale
Se stai affrontando una successione internazionale (come erede o come testatore) ci sono alcuni aspetti da valutare:
- Residenza: definisce la legge applicabile di base.
- Scelta della legge applicabile: per evitare futuri conflitti andrebbe scelta prima la legge applicabile.
- Richiesta del Certificato Successorio Europeo – CSE: si eviteranno lunghe procedure negli altri Paesi. Ci si può rivolgere all’autorità competente (notaio o tribunale).
- Attenzione alle scadenze: la rinuncia o accettazione entro i termini può essere complessa dopo le sentenze più recenti.
- Pianificazione della legittima: in prospettiva dell’applicazione delle leggi internazionali, facendo testamento va posta attenzione sulla possibile imposizione della quota legittima spettante agli eredi, come da sentenze.
Dunque, anche in presenza di libertà testamentaria, bisogna tener conto delle tutele previste dal Diritto.
- Prestare attenzione alla fiscalità: verificare se vi sono imposte da versare in più Paesi;
- Nominare un avvocato: se presenti beni in Paesi extra-UE o in Paesi diversi, è consigliabile farsi guidare da un professionista.
Una volta aperta la successione, gli eredi sono chiamati ad accettare o a rinunciare l’eredità.
Nel caso di successione internazionale l’erede, che abbia la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui è gestita la successione, può fare la dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell’eredità dinanzi ad un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui risiede abitualmente.
Il sistema UE sulla successione europea tiene conto della situazione e della volontà del defunto, ma negli ultimi anni la giurisprudenza e la pianificazione legale sono diventate cruciali per evitare sorprese, soprattutto con testatori extra‑UE e patrimoni transnazionali.
Se avete bisogno di maggiori informazioni sull’argomento non esitate a contattare gli avvocati del Dipartimento di Successione dello Studio Legale Internazionale Boccadutri.
FAQ – Successione europea ed internazionale
Posso scegliere la legge della mia cittadinanza anche da extra-UE?
Sì: la sentenza C‑21/22 (ottobre 2023) lo conferma.
Cos’è il CSE?
Il Certificato successorio europeo è un documento riconosciuto in tutta l’UE che garantisce l’esercizio dei diritti ereditari nel paese estero.
Serve il CSE anche se ho solo beni in Italia?
No, il CSE serve solo se ci sono beni in altri Stati membri UE.
Chi è competente se voglio rinunciare all’eredità?
Solo l’autorità dello Stato in cui l’erede vive riceve la dichiarazione; casi più complessi rientrano nella giurisdizione dello Stato del defunto.
La legge italiana sulla legittima vale anche se ho beni all’estero?
Non necessariamente. Se la legge predominante è quella di altri Paesi con libertà testamentaria la legittima può non valere.
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