Si parla di successione europea quando un’eredità presenta collegamenti con più Paesi e assume rilievo la disciplina europea delle successioni transfrontaliere.

Ciò può accadere, ad esempio, quando una persona vive stabilmente in uno Stato diverso da quello di cittadinanza o di nascita, oppure se lascia beni all’estero.

Dal 17 agosto 2015, il Regolamento (UE) n. 650/2012 disciplina la competenza delle autorità, la legge applicabile, il riconoscimento delle decisioni e l’uso del Certificato Successorio Europeo nelle successioni transfrontaliere.

In generale, la legge applicabile alla successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte, salvo una valida scelta della propria legge nazionale o altre eccezioni previste dal Regolamento.

Il Regolamento non ha creato un diritto successorio europeo unico, ma ha introdotto regole comuni per individuare il giudice competente e la legge da applicare, disciplinando anche alcune situazioni che coinvolgono Stati extraeuropei.

Le imposte di successione, e le formalità catastali e amministrative restano disciplinati dalle leggi nazionali applicabili.

A chi si applica il Regolamento UE 650/2012

Il Regolamento (UE) n. 650/2012 disciplina gli aspetti civilistici delle successioni transfrontaliere e si applica, negli Stati membri partecipanti, alle successioni delle persone decedute dal 17 agosto 2015.

Le sue disposizioni possono assumere rilievo quando il defunto risiedeva in uno Stato diverso da quello di cittadinanza, possedeva beni all’estero oppure la successione presenta altri collegamenti con più ordinamenti giuridici.

Le regole sulla legge applicabile possono essere rilevanti anche in presenza di collegamenti con Paesi non appartenenti all’Unione europea.

Danimarca e Irlanda non aderiscono al Regolamento; il Regno Unito non vi ha mai partecipato.

Se una successione presenta collegamenti con questi Paesi, le autorità degli Stati partecipanti possono comunque applicare il Regolamento nell’ambito delle rispettive competenze, mentre occorre verificare separatamente le regole applicate dalle autorità degli altri Paesi.

In sintesi

Il Regolamento (UE) n. 650/2012 disciplina gli aspetti civilistici delle successioni transfrontaliere e si applica, negli Stati membri partecipanti, alle successioni delle persone decedute dal 17 agosto 2015.

Le sue norme possono rilevare anche in presenza di collegamenti con Stati non UE.

Quale legge si applica alla successione

La regola generale, prevista dall’articolo 21 del Regolamento, è che alla successione venga applicata la legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

Il principio di fondo è che la legge applicabile dovrebbe essere quella del Paese in cui il defunto aveva scelto di vivere, trasferendovi interessi personali, familiari o professionali.

In alcune condizioni potrebbero entrare in gioco altri fattori per determinare la legge applicabile alla successione: l’autorità che se ne occupa potrebbe, in casi eccezionali in cui, per esempio, il defunto si fosse trasferito nello Stato di residenza abituale in un momento relativamente prossimo alla sua morte, e tutte le circostanze del caso indichino che aveva collegamenti manifestamente più stretti con un altro Stato, concludere che la legge applicabile alla successione non debba essere la legge dello Stato di residenza abituale del defunto, bensì la legge dello Stato con il quale il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti.

La scelta della legge nazionale: professio iuris

Il defunto potrebbe aver lasciato traccia della propria scelta in merito legge che desidera applicare alla propria successione, mediante una disposizione a causa di morte, come un testamento.

L’articolo 22 del Regolamento consente di scegliere, per regolare l’intera successione, la legge dello Stato di cui si possiede la cittadinanza al momento della scelta oppure al momento della morte.

In presenza di più cittadinanze, potrebbe scegliere una delle relative leggi nazionali.

La scelta deve essere espressa in una disposizione a causa di morte oppure risultare dalle sue clausole.

Questa facoltà è detta professio iuris e consente di designare la propria legge nazionale come legge applicabile all’intera successione, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal Regolamento.

Cittadini extra-UE residenti nell’UE

Anche la successione di un cittadino extra-UE residente nell’Unione Europea è a sua volta disciplinata dal Regolamento (UE) n. 650/2012.

L’articolo 22 del Regolamento non limita la scelta della legge applicabile a quella degli Stati membri dell’Unione europea.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza C-21/22 del 12 ottobre 2023, ha chiarito che anche un cittadino di uno Stato terzo può, in linea di principio, scegliere la legge del proprio Stato di cittadinanza.

Per fare un esempio, un cittadino extra-UE residente in Italia può decidere di sottoporre la propria successione alla legge del Paese di cui possiede la cittadinanza.

Questa facoltà non opera necessariamente in modo identico in tutte le situazioni.

Occorre verificare se esistano convenzioni internazionali applicabili che possano incidere sulla possibilità di scegliere la legge successoria.

La scelta “alternativa” deve inoltre essere effettuata validamente e valutata tenendo conto delle disposizioni applicabili alla successione e delle formalità richieste per i beni situati in Italia.

Competenza delle autorità

In linea generale, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento, sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro partecipante in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento del decesso.

È importante distinguere la legge applicabile alla successione dall’autorità competente a occuparsene.

La scelta della legge di uno Stato non trasferisce automaticamente la competenza ai giudici di quello stesso Stato.

Il Regolamento prevede, agli articoli 5 e seguenti, specifiche condizioni che possono consentire di attribuire la competenza ad autorità diverse da quelle individuate sulla base della residenza abituale del defunto.

Sono inoltre previste particolari regole per le successioni che presentano collegamenti con Stati terzi.

L’obiettivo è favorire una gestione coordinata della successione ed evitare, per quanto possibile, procedimenti paralleli e decisioni contrastanti sulla stessa eredità.

Certificato Successorio Europeo

Il Certificato Successorio Europeo (CSE) è un documento standardizzato previsto dal Regolamento 650/2012.

Serve a provare, negli altri Stati membri, la qualità e i diritti/poteri (se pertinenti) di:

  • erede;
  • legatario;
  • esecutore testamentario;
  • amministratore dell’eredità.

Il CSE è riconosciuto negli Stati membri partecipanti senza necessità di una procedura speciale di riconoscimento.

È particolarmente utile per dimostrare la qualità di erede o il diritto successorio su un immobile, un conto bancario o un altro bene situato in uno Stato UE membro, diverso da quello in cui viene gestita la successione.

Il certificato ha valore probatorio, secondo le disposizioni del Regolamento, e può costituire un documento idoneo per l’iscrizione dei beni ereditari nei registri, ferme restando le condizioni e le esclusioni previste dalla normativa applicabile.

Non sostituisce tutti gli adempimenti locali: la trascrizione dell’immobile, gli obblighi catastali, le imposte di successione e le formalità notarili restano regolati dal diritto del Paese in cui il bene si trova.

Il Certificato Successorio Europeo è diverso dalla dichiarazione di successione italiana.

Il primo è destinato a dimostrare qualità, diritti e poteri nell’ambito di una successione transfrontaliera, mentre la seconda è un adempimento di natura prevalentemente fiscale, previsto dalla normativa italiana nei casi in cui risulta dovuto.

In Italia il Certificato Successorio Europeo è rilasciato dai notai.

Importante: il suo uso è facoltativo e le copie autentiche hanno normalmente validità di sei mesi.

Come richiedere il CSE

La richiesta di Certificato Successorio Europeo va presentata all’autorità competente dello Stato membro in cui pende la successione, secondo i criteri di competenza del Regolamento.

Orientativamente, a seconda delle caratteristiche della successione, può essere utile raccogliere:

  • atto di morte del defunto;
  • documento d’identità del richiedente;
  • testamento, se esistente;
  • documentazione relativa ai beni ereditari;
  • prove della residenza abituale del defunto;
  • elementi utili a dimostrare la residenza abituale del defunto;
  • eventuali dichiarazioni di accettazione o rinuncia all’eredità.

La documentazione effettivamente richiesta dipenderà dalla situazione concreta.

Per gli aspetti procedurali è possibile consultare anche il portale europeo della giustizia dedicato al Certificato Successorio Europeo.

Rinuncia all’eredità nelle successioni europee

La rinuncia all’eredità è uno degli aspetti più delicati delle successioni transfrontaliere, perché le conseguenze possono variare in base alla legge applicabile e al Paese in cui vengono compiuti gli adempimenti.

L’articolo 13 del Regolamento prevede, a determinate condizioni, la possibilità di rendere una dichiarazione di accettazione o rinuncia dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui l’erede ha la residenza abituale, anche quando la successione è sottoposta alla competenza delle autorità di un altro Stato membro.

Questa competenza specifica riguarda la ricezione della dichiarazione e non si estende automaticamente ad altre controversie relative alla successione.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sentenza C-57/24 del 27 marzo 2025, ha chiarito che la competenza del giudice del luogo di residenza abituale dell’erede, prevista dall’articolo 13, non comprende, per il solo effetto di tale disposizione, il potere di decidere sulla domanda diretta a rimuovere le conseguenze della mancata rinuncia entro il termine previsto.

Per questa domanda occorre individuare il giudice competente secondo le regole generali del Regolamento.

Chi deve accettare o rinunciare a un’eredità internazionale dovrebbe verificare tempestivamente:

  • la legge applicabile alla successione;
  • la forma richiesta per la dichiarazione;
  • i termini previsti dalla legge applicabile;
  • l’autorità competente a ricevere o a decidere su eventuali controversie;
  • le conseguenze civilistiche e fiscali della scelta.

Successione europea e quota legittima

Il Regolamento (UE) 650/2012 non elimina le differenze tra i sistemi successori nazionali.

In Italia, la quota di legittima tutela coniuge, figli e, in assenza di discendenti, gli ascendenti, limitando la libertà di disporre del patrimonio tramite testamento o donazioni.

Se si applica la legge italiana alla successione, la tutela dei legittimari può rilevare anche per beni situati all’estero.

Se invece risulta applicabile la legge di un Paese con maggiore libertà testamentaria, la tutela della quota legittima può essere diversa o più limitata.

È quindi importante individuare correttamente la legge successoria applicabile, anche per comprendere quali diritti possano spettare ai familiari del defunto.

Successioni con beni extra-UE

Il Regolamento può attribuire competenza alle autorità di uno Stato membro anche quando l’eredità comprende beni situati fuori dall’Unione europea. Tuttavia, il riconoscimento della decisione e degli effetti del Certificato Successorio Europeo in un Paese terzo non è automatico, ma dipende dal diritto locale e dagli eventuali accordi internazionali applicabili.

L’articolo 12 del Regolamento prevede anche, in determinate circostanze, la possibilità che il giudice competente decida di non pronunciarsi su uno o più beni situati in uno Stato terzo, quando sia prevedibile che la relativa decisione non venga riconosciuta o, se necessario, dichiarata esecutiva in quello Stato.

Quando sono coinvolti Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera o altri Paesi extra-UE, occorre considerare anche trust, testamenti stranieri, regole fiscali e possibili conflitti tra ordinamenti.

In questi casi è opportuna una valutazione giuridica comparata, come illustrato nella guida sulla successione internazionale.

Cosa fare in caso di successione europea

Per gestire correttamente una successione che coinvolge più Paesi è opportuno procedere attraverso alcune verifiche fondamentali.

  1. Verificare la residenza abituale del defunto al momento della morte, considerando i suoi principali collegamenti personali, familiari e professionali.
  2. Individuare la legge applicabile, considerando l’eventuale professio iuris (scelta della legge nazionale).
  3. Controllare la competenza dell’autorità chiamata ad aprire o gestire la successione, distinguendola dalla legge applicabile.
  4. Valutare la necessità del Certificato Successorio Europeo, se occorre provare la qualità di erede o legatario, oppure determinati poteri, in un altro Stato UE membro.
  5. Rispettare i termini per l’accettazione o la rinuncia, verificando le forme e le procedure previste.
  6. Verificare gli adempimenti fiscali, catastali e amministrativi nei Paesi interessati dalla successione.
  7. Consultare un legale che si occupi di successioni transfrontaliere, soprattutto in presenza di immobili, conti bancari, società o familiari in più Stati.

Queste verifiche permettono di individuare preventivamente le principali questioni giuridiche e gli adempimenti necessari.

Quando serve assistenza legale

È consigliabile rivolgersi a un professionista quando:

  • il defunto era residente all’estero e possedeva beni in Italia;
  • gli eredi risiedono in Stati diversi;
  • esiste un testamento redatto all’estero;
  • occorre ottenere un Certificato Successorio Europeo;
  • vi sono beni situati in Paesi extra-UE;
  • sorgono dubbi sulla rinuncia all’eredità, sulla legittima o sulle imposte di successione.

Gestire un’eredità con beni o familiari in più Paesi può richiedere di individuare la legge applicabile, verificare la competenza delle autorità e coordinare gli adempimenti previsti dai diversi ordinamenti.

Se dovete aprire una successione con beni in Italia, ottenere un CSE o stabilire quale legge si applica a un’eredità transfrontaliera, il Dipartimento Successioni di Boccadutri può fornire assistenza nella valutazione e nella gestione delle questioni successorie internazionali.

Non esitate a contattarci per un primo consulto.

FAQ Successione europea

Cos’è la successione europea?

È una successione che presenta collegamenti con più Stati membri UE, disciplinata nei casi previsti dal Regolamento UE 650/2012. Il Regolamento stabilisce criteri comuni per individuare la legge applicabile, la competenza delle autorità e le regole di riconoscimento delle decisioni.

Quale legge si applica a una successione europea?

Di norma, la legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Il defunto può tuttavia scegliere, mediante una disposizione a causa di morte, la legge dello Stato di cui possiede la cittadinanza al momento della scelta o della morte. Sono previste anche specifiche eccezioni.

Un cittadino extra-UE può scegliere la legge del proprio Paese?

Sì, in linea di principio. La Corte di giustizia, con la sentenza C-21/22, ha confermato che un cittadino extra-UE residente in uno Stato membro può designare la legge del proprio Stato di cittadinanza. Il caso specifico verrà verificato anche alla luce delle convenzioni internazionali applicabili.

A cosa serve il Certificato Successorio Europeo?

Serve a provare negli altri Stati membri la qualità di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità e i relativi diritti o poteri. Non elimina automaticamente gli adempimenti fiscali, catastali o notarili locali richiesti dalle normative applicabili.

Chi è competente in caso di rinuncia tardiva all’eredità?

Secondo la sentenza C-57/24, il giudice dello Stato membro in cui l’erede risiede abitualmente non è competente, in base al solo articolo 13 del Regolamento, a decidere sulla domanda diretta a rimuovere le conseguenze della mancata rinuncia entro il termine. La competenza deve essere verificata secondo le altre disposizioni applicabili.

Il Regolamento europeo regola le imposte di successione?

No. Il Regolamento riguarda gli aspetti civilistici della successione; le imposte restano disciplinate dalle leggi nazionali.

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Questo articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale, fiscale, tributaria o regolamentare. Le informazioni non tengono conto delle circostanze specifiche di singoli casi e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Prima di assumere decisioni, si raccomanda di richiedere una consulenza personalizzata.

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Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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