Risarcimento terzo trasportato dopo incidente stradale
- Chi sono i soggetti coinvolti nel risarcimento
- Cosa cambia con la sentenza della Cassazione
- Diritto al risarcimento dei danni subiti dal terzo trasportato
- Rivalsa e caso fortuito: i limiti al risarcimento
- Cosa succede se il terzo trasportato è straniero
- Come funziona il risarcimento per il terzo trasportato
- Negoziazione assistita per il terzo trasportato
- Perché rivolgersi a uno studio legale
- FAQ sul Risarcimento terzo trasportato
Novità per il terzo trasportato: possibile cumulo delle domande verso più assicurazioni. Ecco come funziona in Italia, anche per cittadini stranieri.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24840 del 9 settembre 2025, ha chiarito come, in tema di risarcimento danni da circolazione stradale, il terzo trasportato (passeggero) possa proporre richieste di indennizzo da più assicurazioni contemporaneamente.
Questo è possibile se nel sinistro sono rimasti coinvolti anche altri veicoli, oltre a quello in cui viaggiava il passeggero “offeso”, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti.
L’azione diretta del terzo trasportato nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore non gli preclude di chiedere un risarcimento anche alla compagnia assicurativa del responsabile civile.
il terzo trasportato può cumulare le domande risarcitorie nei confronti di più assicurazioni, rendendo più semplice ottenere un indennizzo pieno e veloce.
Potrà quindi cumulativamente proporre, sia l’azione diretta (prevista dall’art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005), sia l’azione generale di danno (art. 144 del medesimo D.Lgs.).
Chi sono i soggetti coinvolti nel risarcimento
Quando si parla di “terzo trasportato” di un veicolo ci si riferisce alla persona coinvolta in un incidente stradale mentre si trova a bordo di un veicolo come passeggero, e che subisce danni fisici o materiali conseguenti all’incidente.
Non è escluso che il terzo trasportato possa essere lo stesso proprietario del veicolo ma che, al momento dell’incidente, non fosse alla guida.
Il vettore è colui che guidava il veicolo su cui si trovava il terzo trasportato al momento dell’incidente.
Il responsabile civile è colui a cui spetta l’obbligo di risarcire il danno. Normalmente è la compagnia assicurativa del vettore o del proprietario del veicolo.
il proprietario del veicolo è un litisconsorte necessario, e deve quindi essere necessariamente chiamato in causa insieme all’assicuratore.
Il litisconsorzio si verifica quando in un processo civile sono presenti più attori, più convenuti.
Può essere necessario, ossia quando la sentenza può produrre effetti solo se emessa nei confronti di tutte le parti (ad esempio, azioni che modificano lo status di una persona), oppure facoltativo, quando la partecipazione di più parti è opzionale e non essenziale per la validità del giudizio.
Il conducente, ad esempio, non è un litisconsorte necessario e può essere citato o meno dal terzo trasportato.
Cosa cambia con la sentenza della Cassazione
Il terzo trasportato può cumulare le domande nei confronti di tutte le compagnie coinvolte nell’incidente.
Cosa significa?
- Il passeggero ha la facoltà di citare sia l’assicurazione del veicolo su cui viaggiava, sia quella dell’altro/i veicolo/i coinvolto/i.
- Non si crea un “litisconsorzio necessario”: il trasportato ha la libertà di scegliere chi citare, una o anche più assicurazioni insieme.
- Questo aumenta le possibilità di ottenere il pieno risarcimento, senza rischiare rifiuti o rinvii per conflitti tra compagnie.
Diritto al risarcimento dei danni subiti dal terzo trasportato
Il diritto al risarcimento dei danni subiti dal terzo trasportato è previsto e disciplinato dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
Ai fini del risarcimento la dinamica dell’incidente e l’eventuale colpa del conducente non hanno alcuna rilevanza.
Il terzo trasportato è il passeggero che, a differenza del conducente, non ha alcuna responsabilità nella dinamica del sinistro, per questo ha diritto al risarcimento e potrà avanzare immediatamente le proprie richieste risarcitorie alle assicurazioni senza dover attendere che venga ricostruita la dinamica dell’incidente.
Per tutelarlo, il Codice delle Assicurazioni (art. 141) prevede che:
- il risarcimento gli spetti indipendentemente dalla colpa dei conducenti;
- possa rivolgere la richiesta direttamente alla compagnia del veicolo sul quale viaggiava;
- abbia la possibilità di agire, contemporaneamente, anche verso le altre assicurazioni coinvolte.
In particolari circostanze il diritto del passeggero potrebbe essere limitato.
Ad esempio, se il danno subito è stato accentuato dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
Questo significa che il trasportato non deve preoccuparsi di stabilire chi sia responsabile: il suo diritto al risarcimento è autonomo.
Altro limite è quello del “caso fortuito”, evento molto raro, che solleva tutti i soggetti coinvolti da colpe.
Rivalsa e caso fortuito: i limiti al risarcimento
Se l’assicuratore del vettore risarcisce il terzo trasportato, può poi esercitare la propria rivalsa contro la compagnia assicurativa del veicolo responsabile effettivo del sinistro.
Il terzo trasportato può ricevere un rifiuto al risarcimento dall’assicurazione se si appura che ci si è trovati di fronte a un caso fortuito, ossia un evento imprevedibile e inevitabile, di natura naturale o umana, che contribuisce al sinistro, deve essere estraneo alla circolazione del veicolo e non imputabile a nessuno dei conducenti.
Il caso fortuito esclude il diritto al risarcimento del terzo trasportato da parte della compagnia assicurativa del veicolo su cui si trovava, secondo l’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni.
Cosa succede se il terzo trasportato è straniero
Nel caso in cui il terzo trasportato sia un cittadino straniero le modalità di richiesta del risarcimento potrebbero cambiare in base alla sua residenza:
- Straniero residente in Italia. Se il passeggero è un cittadino straniero residente in Italia, ha gli stessi diritti di un cittadino italiano: può citare direttamente la compagnia assicurativa (o le diverse compagnie coinvolte) e beneficiare della normativa italiana.
- Straniero residente all’estero. Se il passeggero è un cittadino straniero residente all’estero il risarcimento segue comunque le regole italiane, dato che l’incidente è avvenuto in Italia.
il passeggero straniero può promuovere l’azione legale in Italia o, in alcuni casi, nel proprio Paese attraverso procedure di cooperazione internazionale.
La presenza di più compagnie assicurative coinvolte rende ancora più importante un’assistenza legale specializzata, soprattutto per la gestione dei tempi, delle traduzioni e del riconoscimento delle somme all’estero.
Per ulteriori informazioni vedi come funziona il risarcimento per la morte di un familiare in Italia e cosa fare in caso di incidente mortale in Italia.
Cosa fare in caso di incidente stradale provocato da un veicolo straniero in Italia?
Nel caso di incidente stradale provocato da un veicolo straniero in Italia, la richiesta di risarcimento del danno va inoltrata per iscritto ad un ente apposito, denominato Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.).
Alla richiesta vanno allegate una copia del modulo di constatazione amichevole (se le parti lo hanno sottoscritto) e una copia della carta verde (se nella disponibilità del richiedente).
Nel caso in cui si accerti che il mezzo straniero non era assicurato oppure che la garanzia non era operativa, il danneggiato dovrà rivolgersi al Fondo di Garanzia per la Vittime della Strada.
Come funziona il risarcimento per il terzo trasportato
Il risarcimento per il terzo trasportato in Italia funziona tramite l’Azione Diretta (art. 141 del Codice delle Assicurazioni), che consente al passeggero di richiedere direttamente il risarcimento alla compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava al momento del sinistro, indipendentemente dalla colpa del conducente, ma anche alle compagnie assicuratrici degli altri veicoli coinvolti.
La procedura prevede l’invio di una richiesta di risarcimento alle compagnie, che poi provvederanno a valutare i danni e a formulare un’offerta di risarcimento entro termini stabiliti.
Procedura di richiesta del risarcimento
- Invio della richiesta di risarcimento: Il terzo trasportato deve inviare una richiesta formale (raccomandata A/R o PEC) alla compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava (oppure, come abbiamo visto, contattare anche le compagnie assicurative di altri veicoli coinvolti).
La richiesta deve includere:
- Generalità del danneggiato (dati anagrafici, codice fiscale, reddito).
- Descrizione delle circostanze dell’incidente.
- Certificati medici che attestano la gravità dei danni e la eventuale guarigione.
- Dichiarazione sull’eventuale diritto a prestazioni da enti previdenziali obbligatori (es. INAIL).
- Indirizzo del luogo e data in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione.
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Valutazione e offerta: La compagnia assicurativa, una volta ricevuta la richiesta, può far intervenire un perito o un medico legale per la valutazione dei danni.
- Per le lesioni fisiche, l’assicurazione ha 90 giorni di tempo per formulare un’offerta.
- Per i danni materiali, il termine è di 60 giorni.
- Accettazione o rifiuto: Il terzo trasportato può accettare l’offerta di risarcimento, dopodiché la liquidazione avverrà entro 15 giorni. In caso di rifiuto (se l’offerta è ritenuta troppo bassa), si può ricevere la cifra proposta come anticipo e poi procedere per le vie legali per ottenere il risarcimento integrale.
In caso di mancanza di copertura assicurativa o veicolo non identificabile, il risarcimento può essere richiesto al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Negoziazione assistita per il terzo trasportato
Prima di arrivare a un processo, la legge prevede la possibilità della negoziazione assistita, cioè un accordo extragiudiziale gestito dagli avvocati.
Per il terzo trasportato può essere un modo rapido per ottenere il risarcimento senza tempi lunghi di causa, soprattutto se si tratta di un turista straniero che deve tornare nel proprio Paese.
Perché rivolgersi a uno studio legale
Il terzo trasportato gode di una tutela forte, ma la possibilità di cumulare le domande verso più assicurazioni apre scenari complessi che richiedono competenza giuridica.
Per i cittadini stranieri, in particolare, la gestione di pratiche transfrontaliere rende ancora più necessario avere al fianco un avvocato con competenza internazionale.
Se sei stato vittima di un incidente come passeggero in Italia, o se un tuo familiare lo è stato, il nostro Studio legale può assisterti passo dopo passo per ottenere il giusto risarcimento.
FAQ sul Risarcimento terzo trasportato
Chi paga i danni al terzo trasportato?
La compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava, con possibilità di agire anche contro altre assicurazioni coinvolte.
Il terzo trasportato deve dimostrare la colpa del conducente?
No, il diritto al risarcimento è automatico, salvo il caso fortuito.
Un passeggero straniero ha diritto al risarcimento in Italia?
Sì, sia se residente in Italia che se residente all’estero: valgono le regole del Codice delle Assicurazioni italiano.
È necessario fare causa a entrambe le assicurazioni?
Non è obbligatorio, ma è possibile cumulare le domande verso più compagnie per ottenere il pieno risarcimento.
Si può chiudere la pratica senza andare in tribunale?
Sì, attraverso la negoziazione assistita gestita dagli avvocati, che può accelerare i tempi.
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