Ricongiungimento familiare e coesione familiare
Il ricongiungimento familiare e la coesione familiare come riconoscimenti del diritto all’unità familiare per gli stranieri.
Il ricongiungimento familiare è la possibilità di raggiungere in Italia un familiare che vi risiede. Rappresenta uno dei modi previsti dalla legge per accedere, e risiedere, legalmente in Italia. È disciplinato dagli articoli 28/29/29bis e 30 del Testo Unico sull’Immigrazione (TUI), normativa di riferimento della materia.
La coesione familiare con un cittadino straniero è possibile quando il richiedente si trova già in Italia ad altro titolo. L’autorizzazione al soggiorno può essere data in quanto familiare di un cittadino italiano (o europeo) che sta esercitando in Italia il suo diritto di libera circolazione.
Ricongiungimento familiare
L’ingresso in Italia per ricongiungimento familiare è possibile previo rilascio di un apposito visto per ricongiungimento familiare.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente emette un nulla osta. Una volta ricevuta l’autorizzazione, l’Autorità consolare del paese di origine, concede a sua volta al cittadino straniero il visto di ingresso.
Chi ha diritto al ricongiungimento familiare?
Ha il diritto di richiedere il ricongiungimento familiare con i parenti residenti in Italia, ogni straniero in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, in caso di lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo politico, studio, motivi religiosi, motivi di famiglia.
Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia viene rilasciato per una durata pari a quella del permesso del familiare che ha richiesto il ricongiungimento familiare.
Colui/colei che raggiunge il congiunto ottiene un “permesso di soggiorno per motivi familiari”, documento che consente di:
- iscriversi alle liste di collocamento;
- lavorare;
- studiare;
- accedere a servizi assistenziali,
I congiunti, o parenti, per i quali è possibile fare richiesta di ricongiungimento familiare sono:
- il marito, la moglie o il partner unito civilmente, a patto che non abbiano meno di 18 anni e che non sia intervenuta nel frattempo una separazione legale;
- figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. I minorenni adottati, affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
- i figli maggiorenni, se a carico, nel caso in cui abbiano un’invalidità totale;
- i genitori, se a carico e se comunque non hanno altri figli nel paese di origine o provenienza;
- I genitori ultra sessantacinquenni, se non possono essere sostentati da altri figli per gravi e documentati motivi di salute;
- gli ascendenti diretti di primo grado, in caso di minore non accompagnato titolare dello status di rifugiato.
Eccezionalmente è consentito l’ingresso per ricongiungimento familiare al genitore naturale il cui figlio, minorenne, sia già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore,.
Il richiedente dovrà essere lo straniero residente in Italia, titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità, di durata non inferiore ad un anno.
I requisiti per ottenere il ricongiungimento familiare
Non basta essere soggiornanti per ottenere il ricongiungimento familiare. Gli ulteriori requisiti che permettono l’accoglimento delle domande sono:
- disponibilità di un alloggio che possa ospitare i familiari. Tale alloggio dovrà essere conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, per cui andrà sottoposto ad accertamenti da parte dei competenti uffici comunali, cui spetta rilasciare il certificato di idoneità alloggiativa.
- Reddito minimo annuo “non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà dell’importo dello stesso per ogni familiare da ricongiungere”. Nel calcolo rientra il “reddito annuo complessivo dei familiari conviventi”.
Per comprendere l’entità del reddito richiesto prendiamo ad esempio il 2019, anno in cui veniva richiesto un importo pari a:
- Richiedente: 5.954 € annui
- 1 familiare: 8.931 €
- 2 familiari: 11.908 €
- 3 familiari: 14.885 €
- 4 familiari: 17.862 €
- 5 familiari: 20.839 €
- 6 familiari: 23.816 € .
In caso di ricongiungimento di due, o più, figli minori di 14 anni, il reddito minimo richiesto per il 2018 euro era di € 11.908,00.
Per ogni altro ricongiunto oltre ai minori di 14 anni (figli, coniugi o genitori), all’importo di 11.908,00 euro si deve aggiungere per ogni persona l’importo di 2.977,00 euro.
Vengono esclusi dalla presentazione di documenti comprovanti reddito e idoneità dell’alloggio, i titolari dello status di rifugiato e coloro che usufruiscono della protezione sussidiaria.
I documenti che servono per il ricongiungimento familiare
Il rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare, che serve per ottenere il visto di ingresso, deve essere richiesto allo Sportello Unico per l’Immigrazione della località in cui si vive, tramite compilazione di appositi moduli telematici
Vengono richiesti:
- Documenti comprovanti l’identità del richiedente e dei congiunti che dovranno raggiungerlo (copia del passaporto).
- Documenti comprovanti il diritto al soggiorno, in corso di validità. In caso di permesso scaduto andrebbe bene la ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo.
- Codice fiscale del richiedente.
- Certificato di stato famiglia del richiedente rilasciato dal Comune di residenza.
- Certificato di stato di famiglia per risalire al numero di persone che abitano nell’alloggio in cui vivranno i familiari ricongiunti. Dovrà essere rilasciato dal Comune di residenza con la dicitura “uso immigrazione”.
- Documenti relativi al tipo di attività intrapresa in Italia dal richiedente.
- Documenti relativi al reddito.
Coesione familiare
Per ottenere il riconoscimento alla coesione familiare bisogna avere gli stessi requisiti di parentela, reddito e alloggio richiesti per il ricongiungimento familiare.
La dichiarazione di parentela può essere richiesta direttamente alla propria Autorità consolare in Italia.
Chi fa richiesta per coesione familiare deve disporre di un permesso di soggiorno in Italia in corso di validità, o scaduto da non più di un anno;
Un matrimonio celebrato in Italia dà diritto alla coesione familiare se il richiedente è regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno.
Qualora il richiedente sia il genitore, dovrà dimostrare, relativamente alla prole, la condizione di familiare a carico nell’anno precedente.
Coesione familiare come tutela dell’unità familiare
La legge italiana, in linea con l’articolo 8 della Cedu, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, prevede la salvaguardia dell’unità della famiglia. In quest’ottica la Cassazione si è espressa negando l’espulsione “in presenza di legami familiari e minori”: Suprema Corte di Cassazione, sez. III civile, con l’ordinanza 4 marzo – 19 giugno 2020, n. 11955. La storia è quella di un uomo che, nel 2018, aveva fatto richiesta di soggiorno vedendosela respinta per motivi economici.
La sussistenza di rapporti familiari in Italia va valutata, anche al di fuori delle ipotesi di ricongiungimento familiare, poiché, se anche tale diritto non viene esercitato, lo straniero va tutelato nel caso in cui abbia legami “qualificati ed effettivi” nel territorio dello Stato. In presenza di figli minori il giudice dovrà valutare anche l’impatto della distanza con il paese di origine sulla prosecuzione del rapporto affettivo con il figlio.
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