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Ottenere il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza

23 Ago 2024 - Diritto Dell’Immigrazione - 🕒 Reading time: 2 min 49 sec
Ottenere il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza

Un cittadino straniero, discendente da cittadino italiano per nascita, che intende avviare in Italia la procedura di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, ha la possibilità di richiedere il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza.

Non è possibile ottenere dall’estero un visto di ingresso per attesa cittadinanza, pertanto, è necessario prima entrare in Italia secondo quanto stabilito dalla legge sull’immigrazione, stabilire la residenza nel Comune in cui si intende presentare domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana, presentare domanda, e successivamente richiedere il permesso per attesa cittadinanza.

Il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza consente al titolare di permanere legalmente in Italia fino alla conclusione del procedimento per l’ottenimento della cittadinanza italiana.

Iter del procedimento

L’iter del procedimento che consente di ottenere il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza è stato descritto e spiegato in diverse circolari ministeriali, che fungono da vademecum per i Comuni italiani, ossia:

  • Circolare del Ministero dell’Interno k.28.1/1991;
  • Circolare del Ministero dell’Interno n. 28/2002;
  • Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2007;
  • Circolare del Ministero dell’Interno n. 52/2007.

Documenti necessari

Le Circolari distinguono tra

  1. cittadini appartenenti all’area Schengen, (Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia).

Viene loro richiesta copia della dichiarazione di presenza formulata al Questore entro otto giorni dall’ingresso in Italia

oppure

copia della dichiarazione resa ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, ai sensi dell’art. 109 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773.

  1. cittadini non appartenenti all’area Schengen.

Viene loro richiesta una dichiarazione di presenza formulata all’Autorità di frontiera al momento dell’ingresso

oppure

l’apposizione del timbro uniforme “SCHENGEN” sul documento di viaggio a cura dell’Autorità di frontiera.

In più, entrambe le categorie, dovranno produrre la documentazione necessaria a richiedere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (come da circolare del Ministero dell’Interno k.28.1 del 8.04.1991).

In sequenza, dovranno:

  1. trovare un appartamento;
  2. stipulare un contratto di affitto, la cui durata minima dipende dalle condizioni poste dai diversi Comuni, in applicazione alla circolare k28;
  3. richiedere la residenza;
  4. presentare domanda di Cittadinanza presso il Comune in cui si è stabilita la residenza.

Le leggi e le Circolari

La legge italiana (D.P.R. 394/99 e successive modifiche) prevede che chi è in attesa dell’acquisto della Cittadinanza italiana possa ottenere un permesso che autorizzi a soggiornare in Italia fino al termine del relativo procedimento.

Spetta al Comune in cui il richiedente cittadinanza intende trasferirsi, disporre un controllo documentale preventivo sulla base del quale accettare l’iscrizione anagrafica finalizzata all’ottenimento della Cittadinanza italiana.

La legge 28.5.2007 n. 68 ha portato alla soppressione del permesso di soggiorno per turismo, situazione che ha reso necessaria l’iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita.

L’art.1 della legge 68 prevede che per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno, ma è invece necessaria una dichiarazione di presenza.

In base alla Circolare n. 28/2002, quando lo straniero arriva nel Comune in cui intende risiedere durante la pratica, deve essere verificato che possieda effettivamente i requisiti per essere considerato discendente di cittadino italiano per nascita.

La Circolare n. 32/2007 disciplina il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza laddove c’è l’intenzione di avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis in via amministrativa.

La Circolare ha stabilito la validità della dichiarazione di presenza sul territorio italiano per potersi iscrivere all’anagrafe della popolazione residente al fine di presentare domanda di cittadinanza iure sanguinis.

Non può invece chiedere il permesso per attesa cittadinanza chi ha presentato la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana presso le autorità consolari dei paesi di origine.

È importante verificare a monte che la linea di sangue non sia mai stata interrotta.

La circolare ministeriale K. 28.1 dell’8 aprile 1991 specifica che, qualora un Consolato, al quale si sia rivolto un Comune italiano per conoscere se una o più persone abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, comunichi che quelle persone non sono conosciute alla rappresentanza diplomatica, tale risposta possa essere “compiutamente soddisfacente”.

Lo Studio legale Boccadutri è specializzato nell’assistenza a stranieri di origini italiane che vogliono rivendicare la cittadinanza dei loro avi. Insieme verificheremo se la linea di sangue non si è interrotta e richiederemo i documenti necessari alla presentazione della pratica.

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Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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