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Morte del feto: risarcimento come perdita parentale

31 Ott 2025 - Danni alle persone - 🕒 Reading time: 4 min 22 sec
Morte del feto: risarcimento come perdita parentale

La Cassazione nel 2025 ha riconosciuto il risarcimento per la morte del feto come danno da perdita parentale in caso di malasanità. Scopri come agire con assistenza legale.

L’ordinanza della Cassazione n. 26826 del 2025 ha richiamato l’attenzione sulla responsabilità medica e sulle implicazioni nei casi di morte del feto.

Con questa pronuncia, la Corte ha chiarito che la morte del feto in utero per colpa dei sanitari può configurare un danno da perdita del rapporto parentale, e non un mero danno potenziale o “di progetto”.

La differenza non è sottile ma sostanziale: il riconoscimento della morte del feto come perdita parentale, implica criteri di liquidazione più incisivi e una tutela del dolore che i genitori possono provare già nel corso della gravidanza.

È importante capire come si dimostra il danno e come può essere quantificato.

Le pronunce chiave: Cassazione 26301/2021 e 26826/2025

Due le ordinanze della Cassazione che orientano i giudici verso la scelta di riconoscere la morte del feto dovuta a errore medico (leggasi Malasanità), come danno da perdita del rapporto parentale:

Cassazione 26301/2021: la base giurisprudenziale

La Cassazione (Sez. III) con ordinanza n. 26301 del 29 settembre 2021 ha stabilito un principio fondamentale: la morte prenatale del feto può determinare un danno non patrimoniale risarcibile, qualificabile come perdita del rapporto parentale.

Secondo la Corte:

  • La sofferenza interiore (“danno morale”) che i genitori provano non è un elemento isolato, ma può fondarsi su presunzioni semplici ed essere integrata con il danno dinamico-relazionale (alterazioni della vita quotidiana).
  • I fenomeni psicologici come panico, incubi, mutamento delle abitudini non possono essere esclusi a priori come “avulsi” rispetto alla domanda risarcitoria, né considerati come vicende estranee al danno richiesto.
  • In fase di quantificazione, il giudice può partire dalle Tabelle di Milano per la perdita parentale, ma è legittimo il giudizio di personalizzazione secondo le circostanze del caso.

Con la sentenza 26301 la Cassazione ha aperto la strada a un riconoscimento “vero” del danno patito dai genitori, anche quando il figlio non è nato.

Cassazione 26826/2025

Con l’ordinanza n. 26826 depositata il 6 ottobre 2025, la Suprema Corte consolida e rafforza questo orientamento, spingendo verso una tutela più piena.

La Corte:

  • Esclude che si possa scontare un taglio automatico di metà risarcimento quando si tratta della morte del feto, solo perché la relazione affettiva “non si è ancora manifestata” in senso tangibile.
  • Ribadisce che il legame affettivo fra genitori e concepito si può riconoscere fin dalla gestazione, per cui la perdita va trattata come danno da rapporto parentale concreto, non come mero progetto.
  • Richiama e integra il principio dell’ordinanza 26301/2021, distinguendo chiaramente sofferenza morale e danno dinamico-relazionale, entrambi rilevanti.
  • Afferma che, in ordine alla quantificazione, la Corte d’appello non potrà più “scalare” meccanicamente il risarcimento, ma dovrà applicare integralmente i criteri tabellari (senza riduzioni d’ufficio) e personalizzare in base alle caratteristiche del caso concreto.

In sintesi: la morte del feto non è più vista come un danno “potenziale” o “di progetto” da liquidare in modo residuale, ma come una lesione di un rapporto parentale già percepito, da risarcire con parametri adeguati.

Questo se a provocare tale morte è stata una condotta sbagliata da parte di personale sanitario.

Quando è risarcibile il danno: requisiti essenziali

Perché si possa ottenere un risarcimento nei casi in cui l’imperizia medica causa la morte del feto, è necessario che siano soddisfatti alcuni requisiti fondamentali.

Ecco quali:

Requisito Cosa significa Note pratiche / esempi
Condotta colposa da parte dei sanitari Deve essere provato che la morte del feto derivi da negligenza, imperizia, omissione diagnostica, ritardo nell’intervento, etc. La CTU medico-legale è fondamentale per stabilire nesso causale e probabilità terapeutica
Nesso causale adeguato Occorre dimostrare che, se fosse stata adottata la condotta corretta, il feto avrebbe avuto concrete possibilità di sopravvivenza La perizia deve valutare probabilità predittive
Sofferenza morale e danno relazionale provati (anche per presunzioni) Non è richiesto dimostrare ogni dettaglio psicologico; il dolore è legittimamente ricavabile da presunzioni semplici Anche in assenza di documentazione psicologica specifica, la sofferenza può essere “riconosciuta”
Contestualizzazione della liquidazione Il risarcimento non è un “ticket fisso”: va personalizzato (età dei genitori, tempo di gravidanza, contesto affettivo) Le tabelle servono da base, ma il giudice può motivare scostamenti

Il mancato soddisfacimento anche di uno solo di questi elementi può compromettere la fondatezza della domanda risarcitoria.

Personalizzazione risarcimento per morte del feto

Nel caso specifico di morte del feto causata da imperizia medica, il giudice potrebbe aggiustare il valore e:

  • Aumentare rispetto al minimo tabellare se emergono elementi particolari di sofferenza grave, prolungata o peculiare.
  • Ragionare al di sotto del minimo se, ad esempio, la relazione affettiva appare meno consolidata o le condizioni cliniche erano già compromesse.

Negli ultimi orientamenti, la riduzione automatica del 50 % (come in prassi applicata da alcune corti d’appello per il caso del feto) è esclusa e va data una motivazione rigorosa per ogni riduzione.

Esempio di situazione che prevede risarcimento per morte del feto

Nel caso in cui una donna al termine della gravidanza, con segni evidenti di sofferenza fetale, non venisse sottoposta tempestivamente a parto cesareo, e ciò causasse la morte del feto, il Tribunale ipoteticamente riconoscerebbe ai genitori circa 150.000 € ciascuno (valore in linea con le tabelle), motivando “sofferenza grave e relazione affettiva forte”.

La cifra sarà più bassa nel caso di una gravidanza interrotta nei primi mesi.

Perché rivolgersi a uno studio legale

Affrontare una causa di responsabilità medica in tema di morte fetale è complesso.

Le pronunce recenti della Cassazione, in particolare l’ordinanza 26826/2025, segnano un cambio di passo importante: la morte del feto in utero non deve essere trattata come un danno residuale o puramente potenziale, bensì come un’autonoma forma di lesione del rapporto parentale, meritevole di pieno risarcimento qualora ne ricorrano i presupposti.

Se state fronteggiando una situazione simile contattate gli avvocati dello Studio legale internazionale Boccadutri per una consulenza riservata: valuteremo insieme se la vostra situazione rientra nei criteri per richiedere un risarcimento.

FAQ (domande frequenti)

Il feto ha capacità giuridica?

No: la Cassazione non gli attribuisce piena soggettività giuridica, ma riconosce che può sussistere comunque un rapporto affettivo legittimo ai fini risarcitori.

Posso richiedere il risarcimento anche se la gravidanza era già ad alto rischio?

Sì, ma in tal caso l’onere probatorio è più gravoso: occorrerà dimostrare che l’evento dannoso è imputabile in concreto alla condotta sanitaria, superando le condizioni di rischio preesistenti.

Quanto tempo ho per presentare la domanda?

La prescrizione per le azioni di responsabilità civile è di 10 anni per danni non patrimoniali (art. 2946 c.c.). Tuttavia, è importante muoversi tempestivamente per raccogliere le prove e non subire deterioramenti o dispersioni.

Ci sono casi in cui il giudice può negare il risarcimento?

Sì, se manca prova di condotta colposa, nesso causale o se la domanda è formulata in modo difettoso. Un rigetto può intervenire anche per vizi procedurali.

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Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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