Le nuove regole per le Assicurazioni auto
- Definizione di veicolo e di uso del veicolo
- Copertura assicurativa durante spostamento tra Stati membri per veicoli venduti
- Consap organismo di indennizzo ufficiale UE
- Estensione obbligo di responsabilità civile auto ai veicoli in quanto mezzi di trasporto
- Estensione obbligo assicurativo veicoli non circolanti
- Sospensione dell’obbligo assicurativo
- Deroga dall’obbligo assicurativo
- Obbligo assicurazione veicoli elettrici leggeri
Il Decreto Legislativo 184/2023 ha introdotto importanti modifiche al Codice delle Assicurazioni Private e al Codice della Strada, in attuazione della direttiva 2021/2118 del Parlamento Europeo in materia di RC Auto.
In più ha semplificato il riconoscimento degli attestati di rischio tra assicurazioni che appartengono a diversi Stati membri, per garantire parità di trattamento tra assicurati di nazionalità diverse.
Le novità principali, introdotte dal provvedimento, hanno riguardato obbligo assicurativo, sospensione della polizza e assicurazione per i veicoli elettrici leggeri (e-bike, monopattini, minicar elettriche, …), ma il decreto non si è limitato a questo:
- è stata riscritta la definizione di “veicolo” e di “uso del veicolo” ai fini assicurativi;
- è stato specificato, in caso di vendita auto, a chi spetti la copertura assicurativa durante gli spostamenti tra Stati membri
- Consap è stato riconosciuto come Organismo di indennizzo italiano ufficiale,
- è stato esteso l’obbligo di responsabilità civile auto ai veicoli, ridefiniti in base al loro utilizzo come mezzo di trasporto, al momento dei sinistri;
- è stato esteso l’obbligo assicurativo anche in caso di veicoli non circolanti;
- sono state specificate le modalità di deroga dall’obbligo assicurativo;
- sono state introdotte nuove regole sulla sospensione dell’obbligo assicurativo,
- è stato introdotto l’obbligo di copertura assicurativa per i veicoli elettrici leggeri.
Definizione di veicolo e di uso del veicolo
Vengono definiti con il termine “veicolo” i mezzi mossi da forza meccanica, per i quali vengono considerati parametri quali velocità massima e peso netto.
Si intendono dunque tali “i veicoli a motore e qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 Km/h oppure in alternativa, con un peso netto massimo superiore a 25 Kg. ed una velocità di progetto massima superiore a 14 Km/h”.
Rientra nel concetto di veicolo anche un rimorchio “destinato ad essere utilizzato con un veicolo … a prescindere che sia ad esso agganciato o meno”.
Relativamente al concetto di “uso di un veicolo”, è stato precisato che gli autoveicoli sono destinati di norma a fungere da mezzo di trasporto, indipendentemente dalle loro caratteristiche, e che per “uso” si intende qualsiasi utilizzo conforme alla loro funzione di mezzi di trasporto, indipendentemente dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento.
Non rientrano invece nella definizione di veicolo le sedie a rotelle destinate ad essere utilizzate esclusivamente da persone con disabilità fisica, definibili piuttosto “ausili medici”, anche se asservite da motore.
Le macchine per bambini rientrano nella definizione di veicolo soltanto nel caso in cui abbiano i requisiti di peso o di velocità previsti in generale per tutti i veicoli.
L’estensione della nozione di veicolo viene estesa a quelli elettrici, tra cui i monopattini
Copertura assicurativa durante spostamento tra Stati membri per veicoli venduti
In caso di spedizione di un veicolo da uno Stato membro a un altro, la persona responsabile della copertura di responsabilità può scegliere, per identificare lo Stato membro di ubicazione del rischio, tra due possibilità: basarsi sullo Stato membro di immatricolazione o basarsi sullo Stato membro di destinazione.
Il tutto deve avvenire a decorrere dalla data di accettazione della consegna da parte dell’acquirente per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato ancora formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione.
Consap organismo di indennizzo ufficiale UE
Consap, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, è diventato ufficialmente l’Organismo di indennizzo italiano in caso di sinistri avvenuti in altri Stati membri.
Si occupa nello specifico di risarcire i residenti nel territorio italiano che abbiano avuto danni in conseguenza di incidenti avvenuti in altri Stati membri dell’Unione Europea,
i soggetti aventi diritto possono richiedere il risarcimento a Consap in situazioni specifiche, ossia qualora, dopo l’incidente, l’impresa di assicurazione si trovi in liquidazione o stia subendo procedure equivalenti, indipendentemente dallo stato di insolvenza o da successivi provvedimenti.
La richiesta a Consap va fatta entro due mesi dall’incidente, CONSAP avrà a sua volta lo stesso periodo di tempo per poter rispondere.
Estensione obbligo di responsabilità civile auto ai veicoli in quanto mezzi di trasporto
L’obbligo assicurativo viene esteso a tutti i mezzi idonei ad essere utilizzati come mezzi di trasporto, secondo la definizione di “veicolo” e di “uso del veicolo”.
Ciò vuol dire che anche i rimorchi destinati ad essere utilizzati agganciati a veicoli, devono essere assicurati, a prescindere dal fatto che vengano agganciati.
Vengono esclusi i veicoli con funzione abituale diversa, come ad esempio i muletti e/o i carrelli elevatori.
Estensione obbligo assicurativo veicoli non circolanti
Il decreto 184 ha previsto l’obbligo assicurativo per i veicoli parcheggiati nelle aree private se accessibili al pubblico, anche se non circolano su strade pubbliche o aperte al pubblico e vengono utilizzati soltanto in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni.
Dunque, qualora il veicolo si trovi in cortili o parcheggi condominiali, seppur posteggiato e inutilizzato, non potrà fare a meno della copertura assicurativa per la responsabilità civile.
Sono previste delle deroghe all’obbligo assicurativo per i veicoli ritirati dalla circolazione oppure soggetti a fermo amministrativo o incapaci di circolare perché sprovvisti di ruote e motore.
In quest’ultimo caso, le condizioni del veicolo devono essere tali da non poter essere spostato senza l’uso di un altro mezzo.
Sospensione dell’obbligo assicurativo
Il titolare di una polizza assicurativa può sospendere temporaneamente la copertura in alcune situazioni, comunicandolo preventivamente all’assicuratore.
La sospensione viene attivata attraverso la registrazione nella banca dati della motorizzazione civile e può essere prorogata previa comunicazione formale all’impresa di assicurazione.
La proroga può essere richiesta più volte, tramite apposite comunicazioni da effettuare entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione, ma non può durare più di dieci mesi (undici per i veicoli storici) nell’arco dell’anno di validità della polizza.
Le compagnie assicurative saranno obbligate ad accoglierla.
Tale formula è stata studiata per i veicoli utilizzati solo in determinati periodi dell’anno, permettendo l’interruzione del contratto fino a un massimo di nove o dodici mesi.
Deroga dall’obbligo assicurativo
La legge stabilisce che tutti i veicoli immatricolati in Italia devono essere assicurati, ma sono previste alcune eccezioni.
Non devono pagare l’assicurazione i veicoli:
- i veicoli che non circolano più in quanto demoliti, esportati o ritirati;
- i veicoli che non possono circolare perché sono stati sequestrati, fermati o vietati dalle autorità;
- i veicoli che non sono funzionanti perché privi di parti essenziali come il motore, il cui stato va comunicato alla compagnia assicurativa anche più volte, per un periodo massimo di dieci mesi (undici mesi per i veicoli storici);
- i veicoli ritirati formalmente dalla circolazione,
- i veicoli con sospensione volontaria della copertura assicurativa;
- i veicoli esclusi dall’uso come mezzi di trasporto.
Obbligo assicurazione veicoli elettrici leggeri
Il decreto ha previsto l’obbligo di stipulare la copertura assicurativa per i veicoli elettrici leggeri.
Perché l’obbligo possa concretizzarsi si resta in attesa di un ulteriore decreto interministeriale che specifichi come identificare tali mezzi ai fini assicurativi.
Allo studio la possibilità di dotarli di un’apposita targa.
Restano escluse, come detto, le sedie a rotelle per le persone con disabilità fisiche, che non sono considerate veicoli e quindi non devono essere assicurate.
Gli avvocati del Dipartimento Danni alle persone dello Studio legale internazionale Boccadutri risponderanno alle vostre domande su incidenti e assicurazioni.
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