{"id":4571,"date":"2018-01-22T13:31:01","date_gmt":"2018-01-22T12:31:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.boccadutri.com\/?p=4571"},"modified":"2021-06-12T02:03:50","modified_gmt":"2021-06-12T00:03:50","slug":"incidente-stradale-chi-tutela-il-passeggero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/incidente-stradale-chi-tutela-il-passeggero\/","title":{"rendered":"Incidente stradale: chi tutela il passeggero?"},"content":{"rendered":"<p><em>I guidatori dei veicoli sono coperti dalle rispettive assicurazioni ma a chi pu\u00f2 fare riferimento il passeggero coinvolto in un <strong>incidente stradale<\/strong>?<\/em><\/p>\n<p>In caso di <strong>incidente stradale il passeggero<\/strong>, o <strong>terzo trasportato<\/strong>, che abbia riportato <strong>danni fisici<\/strong> o <strong>danni a qualcosa di sua propriet\u00e0<\/strong>, pu\u00f2 ottenere un <strong>risarcimento in modo veloce<\/strong> e questo indipendentemente dal fatto che egli venga trasportato a titolo gratuito o dietro pagamento di un compenso.<\/p>\n<h2><strong>Chi paga i danni al passeggero<\/strong><\/h2>\n<p>A prescindere da chi risulti essere responsabile del sinistro, il risarcimento dei danni occorsi al passeggero <strong>spetta alla compagnia che ha assicurato il veicolo sul quale viaggiava<\/strong> quando \u00e8 avvenuto l\u2019incidente stradale.<\/p>\n<p>L\u2019assicurazione obbligatoria infatti include la responsabilit\u00e0 per i <strong>danni alla persona causati ai trasportati<\/strong>.<br \/>\nA stabilirlo \u00e8 il D.Lgs.\u00a0 n. 209\/2005, nello specifico all\u2019articolo 141 del<strong>\u00a0<\/strong>Codice delle Assicurazioni Private.<\/p>\n<p>La procedura che si attiva in questo caso favorisce un celere rimborso per il passeggero.<\/p>\n<h2><strong>Una legge contrastata<\/strong><\/h2>\n<p>Quando il <strong>decreto legislativo n. 209\/2005<\/strong> ha visto la luce \u00e8 stato oggetto di accuse di illegittimit\u00e0 costituzionale, accuse poi respinte al mittente dalla Corte Costituzionale tramite l\u2019Ordinanza <strong>n. 440 del 23 dicembre 2008<\/strong>.<\/p>\n<p>La Corte ha dichiarato che la normativa si limitava a \u201crafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilit\u00e0 di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilit\u00e0 civile dell\u2019autore del fatto dannoso&#8221;.<\/p>\n<h2><strong>Come inoltrare la domanda <\/strong><\/h2>\n<p><strong>Il terzo trasportato ha diritto ad un indennizzo diretto<\/strong> (art. 148 del Codice delle Assicurazioni private) che viene predisposto in seguito alla sua <strong>richiesta di risarcimento<\/strong> da effettuare tramite una raccomandata alla compagnia assicuratrice del veicolo in cui viaggiava al momento del sinistro.<\/p>\n<p>Nella richiesta dovr\u00e0 riportare i propri dati (anagrafici e reddituali), la descrizione dell\u2019incidente, la presunta entit\u00e0 del danno subito, la propria disponibilit\u00e0 (in termini di date e orari) a ricevere la visita del perito che dovr\u00e0 valutare l\u2019esatta entit\u00e0 del danno, eventuali certificati medici che riportino le sue condizioni fisiche, eventuali coperture da parte di assicurazioni sociali obbligatorie (INAIL \u2026), lo\u00a0stato di famiglia se a fare domanda sono gli eredi in quanto il passeggero \u00e8 stato<strong> vittima di incidente mortale<\/strong>.<\/p>\n<h2><strong>I tempi del rimborso<\/strong><\/h2>\n<p>La compagnia assicuratrice, una volta ricevuta la documentazione, ha a disposizione\u00a0<strong>90 giorni<\/strong>\u00a0per rispondere.<br \/>\n\u00c8 suo preciso dovere comunicare al danneggiato l\u2019entit\u00e0 del risarcimento previsto o le motivazioni che l\u2019inducono a respingere la richiesta di rimborso.<\/p>\n<p>Se il terzo trasportato ha subito danni a cose di suo possesso il termine per la risposta dovuta dalla compagnia assicuratrice scende a <strong>60 giorni<\/strong>.<\/p>\n<p>Prima che la compagnia assicuratrice proceda con la propria proposta (o con il rifiuto ad effettuarla), di norma manda un perito o un medico, in base al tipo di conseguenze denunciate in seguito all\u2019incidente, che possa valutare i reali danni del sinistro.<br \/>\nIl passeggero non pu\u00f2 rifiutare di sottoporsi a verifiche, se lo facesse i 90 giorni verrebbero sospesi e perderebbe qualsiasi tutela di fronte al giudice.<\/p>\n<p>\u00c8 importante che la documentazione presentata sia accurata perch\u00e9 ogni mancanza farebbe allungare i tempi del risarcimento. Infatti la compagnia assicuratrice ha 30 giorni di tempo per segnalare eventuali errori nella domanda di risarcimento e, finch\u00e9 quanto serve per completare la documentazione non verr\u00e0 integrato, la pratica rimarr\u00e0 sospesa.<\/p>\n<h2><strong>Dopo la risposta della compagnia assicuratrice<\/strong><\/h2>\n<p>Una volta ricevuta l\u2019offerta di indennizzo, il richiedente (o danneggiato o congiunto di esso) pu\u00f2 o accettarla e ricevere quanto stabilito entro 15 giorni, o rifiutarla e ricevere comunque la cifra offerta, entro 15 giorni, a titolo di anticipo di un futuro ulteriore risarcimento.<\/p>\n<p>La compagnia assicuratrice versa l\u2019importo stabilito entro 15 giorni anche in caso di mancata risposta da parte del danneggiato.<\/p>\n<p>Se la compagnia assicuratrice non si esprime entro i termini previsti per legge, il danneggiato pu\u00f2 appellarsi al Giudice o tentare una\u00a0negoziazione assistita con l\u2019ausilio di un avvocato (D.L n. 132\/2014).<\/p>\n<h2><strong>Cosa dice la Cassazione in materia<\/strong><\/h2>\n<p>\u00c8 bene specificare che <strong>il terzo trasportato<\/strong> non deve provare la <strong>dinamica dell\u2019incidente stradale<\/strong> in cui \u00e8 rimasto coinvolto, ma per ottenere il risarcimento deve dimostrare di avere subito un danno a causa dell\u2019incidente stradale.<\/p>\n<p>Cos\u00ec ha stabilito la Corte di Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13\/10\/2016 n\u00b0 20654: \u201c<strong>Il terzo trasportato deve provare il sinistro ed il nesso di causalit\u00e0 tra l\u2019incidente ed il danno da risarcire<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 in passato la linea della Corte di Cassazione era stata chiarita dalla sentenza\u00a0 n. 16181\/2015: \u201cCome disposto dall\u2019articolo 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi del\u00a0D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare quest\u2019ultimo, ma anche fornire la prova dell&#8217;effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalit\u00e0 tra l\u2019incidente e danni di cui si chiede il risarcimento\u201d.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 una domanda ben compilata d\u00e0 luogo a un risarcimento rapido ed equo, \u00e8 sempre consigliabile rivolgersi ad avvocati preparati in materia come i professionisti dello<strong> Studio legale internazionale Boccadutri<\/strong>. \u00c8 possibile contattarli <strong><a href=\"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/consulenza-legale\/\">qui<\/a> <\/strong><strong>per qualsiasi informazione o chiarimento.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I guidatori dei veicoli sono coperti dalle rispettive assicurazioni ma a chi pu\u00f2 fare riferimento il passeggero coinvolto in un [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":9865,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","_lmt_disableupdate":"no","_lmt_disable":"","footnotes":"","rank_math_title":"Incidente stradale: chi tutela il passeggero? %sep% %sitename%","rank_math_description":"I guidatori dei veicoli sono coperti dalle rispettive assicurazioni ma a chi pu\u00f2 fare riferimento il passeggero coinvolto in un incidente stradale?","rank_math_focus_keyword":"incidente stradale"},"categories":[154],"tags":[],"class_list":["post-4571","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-danni-alle-persone"],"modified_by":"Calogero Boccadutri","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4571","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4571"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4571\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9865"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4571"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4571"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4571"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}