{"id":4327,"date":"2017-09-22T12:19:27","date_gmt":"2017-09-22T10:19:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.boccadutri.com\/?p=4327"},"modified":"2021-06-12T02:16:09","modified_gmt":"2021-06-12T00:16:09","slug":"ottenere-la-cittadinanza-tramite-linea-successoria-femminile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/ottenere-la-cittadinanza-tramite-linea-successoria-femminile\/","title":{"rendered":"Ottenere la cittadinanza tramite linea successoria femminile"},"content":{"rendered":"<h2><strong>Ottenere la cittadinanza tramite linea successoria femminile<\/strong><\/h2>\n<p>Pu\u00f2 una legge nata prima della Costituzione essere incostituzionale?<br \/>\nNel 1912, quando in Italia si legifer\u00f2 sulla cittadinanza e sulla sua trasmissione da genitori e figli, si ritenne di dover fare una distinzione tra la trasmissione per via paterna e materna.<br \/>\nIl fenomeno dell\u2019emigrazione era in uno dei periodi di maggiore intensit\u00e0, e molte donne italiane finivano con lo sposare degli stranieri, acquisendo la loro nazionalit\u00e0 e perdendo, per la \u201cmadre\u201d patria, il diritto a trasmettere ai figli la <strong>cittadinanza italiana<\/strong>.<\/p>\n<p>Nonostante la maggior parte delle nostre emigrate non avessero espressamente rinunciato alle proprie origini, per la legge del 1912 il matrimonio con uno straniero cancellava le loro radici italiane.<\/p>\n<p>La Costituzione, a far data dal primo gennaio del 1948, ha restituito alle italiane trasferite all\u2019estero e coniugate con stranieri, la possibilit\u00e0 di non tagliare del tutto i ponti con l\u2019Italia e di poter trasmettere ai propri discendenti la <strong>cittadinanza italiana<\/strong>. Ci\u00f2 ha comportato per\u00f2 che solo chi \u00e8 nato dopo l\u2019entrata in vigore della Costituzione possa ottenere il riconoscimento della cittadinanza tramite <strong><em>iure sanguinis<\/em><\/strong> in modo semplice e lineare, tramite <strong>richiesta al Consolato<\/strong>, se residenti all\u2019estero, o tramite istanza al Sindaco, se residenti in Italia.<\/p>\n<p>La situazione \u00e8 ben diversa per coloro per i quali la discendenza da madre italiana abbia avuto luogo prima del 1948 perch\u00e9 la cittadinanza italiana potr\u00e0 essere ottenuta solo ed esclusivamente tramite\u00a0<strong>un\u2019azione giudiziaria<\/strong>.<\/p>\n<p>In pratica ci si deve obbligatoriamente rivolgere al giudice nel caso in cui nella linea dei discendenti che trasmettono la cittadinanza \u00e8 presente un discendente di donna italiana nato prima del 1948.<\/p>\n<p>Nonostante in molti paesi la cittadinanza non si comunichi alla moglie straniera automaticamente con il matrimonio, per cui le donne in questione non hanno mai perso lo status di cittadine italiane, la legge italiana non tiene conto di questo dettaglio, lasciando che siano le sentenze a stabilire chi ha diritto, caso per caso, a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis in presenza di progenitrice donna.<\/p>\n<p>Capita cos\u00ec che due fratelli nati uno prima e uno dopo il 1948, debbano seguire iter diversi per vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana. Tempi diversi ma anche esiti che rischiano di essere diversi, vista l\u2019imprevedibilit\u00e0 del giudizio, in assenza di una legge chiara e univoca. Davanti alla legge italiana anche due fratelli cessano di avere gli stessi diritti.<\/p>\n<h2><strong>Le leggi<\/strong><\/h2>\n<p>La legge n. 555 del 1912, continua a condizionare e a discriminare le donne italiane che hanno scelto di trasferirsi all\u2019estero, e i loro discendenti.<br \/>\nSecondo questa norma il figlio di madre cittadina italiana non doveva venire riconosciuto come cittadino italiano se essa contraeva matrimonio con un cittadino straniero, acquisendone la nazionalit\u00e0.<br \/>\nNon in tutti gli stati esteri per\u00f2 il matrimonio comportava l\u2019estensione della cittadinanza alla moglie, cosa di cui i Tribunali non sempre hanno tenuto conto.<br \/>\nSe la cittadinanza non si perdeva attraverso il matrimonio, la donna italiana che non faceva richiesta di cittadinanza del marito, di fatto, restava cittadina del nostro paese. La legge del 1912 ha creato problemi anche a quelle donne che avevano figli da uno straniero che non avevano sposato.<\/p>\n<p>Per la Costituzione del 1948, la dichiarazione di illegittimit\u00e0 costituzionale fa venir meno l&#8217;efficacia della norma dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. L\u2019articolo 136 della Costituzione recita: \u201c<em>Quando la Corte dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><em>La Legge n. 151 del 1975, riconobbe il diritto di cittadinanza\u00a0alla donna italiana che l\u2019avesse perduta, in modo indipendente dalla propria volont\u00e0, tramite matrimonio con cittadino straniero, in data anteriore al primo gennaio 1948.<\/em><\/p>\n<p>Nel 1983 la legge 123 ha sancito che il figlio minorenne di padre o madre cittadina italiana sia considerato cittadino italiano.<\/p>\n<p>La giurisprudenza ha limitato gli effetti di questa legge ai soli nati in data successiva all&#8217;entrata in vigore della Costituzione.<\/p>\n<p>Persino la successiva legge n. 91 del 5 febbraio 1992, \u201c<strong>Nuove norme in materia di cittadinanza<\/strong>\u201d, ha stabilito che \u00e8 possibile attribuire la cittadinanza solo alle persone nate dopo il primo gennaio 1948 da cittadina italiana.<br \/>\nNonostante la Corte di Cassazione si sia pi\u00f9 volte pronunciata a favore della discendenza anteriore al 1948, la Pubblica Amministrazione non si \u00e8 mai adeguata e continua a prevedere che una madre italiana trasmetta la cittadinanza solo a far data dall&#8217;entrata in vigore della Costituzione.<\/p>\n<p>La legge 91 del 1992, non ha effetto retroattivo per cui serve sempre una sentenza per sancire il diritto alla <strong>cittadinanza italiana<\/strong> a coloro che sono nati prima del 1948 da donna italiana sposata a uno straniero.<\/p>\n<p>Eppure la legge prevede un\u2019eccezione, se infatti la donna in questione avesse adottato un figlio prima del 1948 costui godrebbe della cittadinanza grazie alla retroattivit\u00e0 che nel suo caso verrebbe applicata.<\/p>\n<h2><strong>Le sentenze<\/strong><\/h2>\n<p>Le sentenze della Corte Costituzionale hanno, per lo pi\u00f9, concordato sull\u2019incostituzionalit\u00e0 della legge 555\/1912. Nel 1975 con la sentenza numero 87, e nel 1983 con la sentenza numero 30, la Corte prima ha contestato la validit\u00e0 della legge del 1912 nel punto in cui prevedeva che il matrimonio con uno straniero privasse automaticamente la donna italiana della propria cittadinanza d\u2019origine e, successivamente l\u2019ha ritenuta discriminante nei confronti dei figli di madre cittadina italiana rispetto ai figli di padre cittadino italiano.<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione nel 2009, con la sentenza a Sezioni Unite\u00a0n. 4466, ha attribuito una validit\u00e0 retroattiva ad entrambe le sentenze della Corte Costituzionale,\u00a0ribadendo il diritto ad essere cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina visto che non il matrimonio, ma la sola volont\u00e0, potevano far perdere la cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>Negli anni altre sentenze hanno seguito la stessa direzione, per citarne una la numero 6297 del 10 luglio 1996, in cui la Sezione 1 della Corte di Cassazione, ha riconosciuto come cittadini italiani iure sanguinis, i figli legittimi di madre cittadina, nati in data anteriore al primo gennaio 1948.<\/p>\n<p>Quello che emerge dalla maggioranza delle sentenze \u00e8 che pu\u00f2 essere riconosciuto cittadino italiano colui il cui avo non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, sia esso uomo o donna.<\/p>\n<h2><strong>La procedura<\/strong><\/h2>\n<p>Chi vuole rivendicare le proprie origini italiane, avendo avuto una progenitrice trasferitasi all\u2019estero, davanti ad un tribunale italiano, non deve necessariamente farlo in prima persona. L\u2019avvocato pu\u00f2, tramite procura, rappresentare il richiedente.<\/p>\n<p>In caso di esito positivo, l\u2019avvocato notifica la sentenza al Ministero dell\u2019Interno e all\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p>Spetter\u00e0 poi al cliente informare il Consolato italiano del paese in cui risiede, affinch\u00e9 possa richiedere la trascrizione della cittadinanza all\u2019ufficio dello stato civile presso il Comune di nascita dell\u2019ava italiana. Una volta registrato potr\u00e0 richiedere l\u2019iscrizione all\u2019Anagrafe degli italiani residenti all\u2019estero (AIRE) e il rilascio del passaporto italiano.<\/p>\n<p>Gli avvocati dello <strong>Studio legale Boccadutri<\/strong>, esperti in\u00a0<a href=\"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/aree-di-attivita\/diritto-dell-immigrazione\/\"><strong>Diritto dell\u2019Immigrazione<\/strong><\/a>, garantiscono assistenza legale competente prima, durante lo studio del caso, e successivamente davanti al Giudice, durante i processi per ottenere il <strong>riconoscimento dello status di cittadino italiano\u00a0iure sanguinis\u00a0per linea materna<\/strong>.<\/p>\n<p>Per contattare i nostri avvocati richiedete una\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/consulenza-legale\/\">consulenza legale<\/a><\/strong>.<strong><u><br \/>\n<\/u><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ottenere la cittadinanza tramite linea successoria femminile Pu\u00f2 una legge nata prima della Costituzione essere incostituzionale? 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