{"id":3231,"date":"2023-06-30T19:29:44","date_gmt":"2023-06-30T17:29:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.boccadutri.com\/it\/?p=3231"},"modified":"2026-11-03T19:10:37","modified_gmt":"2026-11-03T18:10:37","slug":"successione-europea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/successione-europea\/","title":{"rendered":"Successione europea: Regolamento UE 650\/2012, legge applicabile e Certificato Successorio Europeo"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si parla di <strong>successione europea<\/strong> quando un\u2019eredit\u00e0 presenta collegamenti con pi\u00f9 Paesi e assume rilievo la disciplina europea delle <strong>successioni transfrontaliere<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci\u00f2 pu\u00f2 accadere, ad esempio, quando una persona vive stabilmente in uno Stato diverso da quello di cittadinanza o di nascita, oppure se lascia beni all\u2019estero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dal <strong>17 agosto 2015<\/strong>, il <strong>Regolamento (UE) n. 650\/2012<\/strong> disciplina la <strong>competenza<\/strong> delle autorit\u00e0, la <strong>legge applicabile<\/strong>, il <strong>riconoscimento<\/strong> delle decisioni e l\u2019uso del <a href=\"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/certificato-successorio-europeo\/\"><strong>Certificato Successorio Europeo<\/strong><\/a> nelle successioni transfrontaliere.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In generale, la <strong>legge applicabile<\/strong> alla successione \u00e8 quella dello <strong>Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte<\/strong>, salvo una valida scelta della propria legge nazionale o altre eccezioni previste dal Regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Regolamento <strong>non ha creato un diritto successorio europeo unico<\/strong>, ma ha introdotto regole comuni per individuare il <strong>giudice competente<\/strong> e la <strong>legge da applicare<\/strong>, disciplinando anche alcune situazioni che coinvolgono <strong>Stati extraeuropei<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le <strong>imposte di successione<\/strong>, e le <strong>formalit\u00e0 catastali e amministrative<\/strong> restano disciplinati dalle <strong>leggi nazionali<\/strong> applicabili.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">A chi si applica il Regolamento UE 650\/2012<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Regolamento (UE) n. 650\/2012 disciplina gli aspetti civilistici delle successioni transfrontaliere e si applica, negli Stati membri partecipanti, alle successioni delle <strong>persone decedute dal 17 agosto 2015<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le sue disposizioni possono assumere rilievo quando il defunto risiedeva in uno Stato diverso da quello di cittadinanza, possedeva beni all\u2019estero oppure la successione presenta altri collegamenti con pi\u00f9 ordinamenti giuridici.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le regole sulla legge applicabile possono essere rilevanti anche in presenza di collegamenti con Paesi non appartenenti all\u2019Unione europea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Danimarca<\/strong> e <strong>Irlanda<\/strong> non aderiscono al Regolamento; il <strong>Regno Unito<\/strong> non vi ha mai partecipato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se una successione presenta collegamenti con questi Paesi, le autorit\u00e0 degli Stati partecipanti possono comunque applicare il Regolamento nell\u2019ambito delle rispettive competenze, mentre occorre verificare separatamente le regole applicate dalle autorit\u00e0 degli altri Paesi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>In sintesi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Regolamento (UE) n. 650\/2012 disciplina gli aspetti civilistici delle successioni transfrontaliere e si applica, negli Stati membri partecipanti, alle successioni delle persone decedute dal 17 agosto 2015.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le sue norme possono rilevare anche in presenza di collegamenti con Stati non UE.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quale legge si applica alla successione<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La regola generale, prevista dall\u2019<strong>articolo 21<\/strong> del Regolamento, \u00e8 che alla successione venga applicata la legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale <strong>al momento della morte<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il principio di fondo \u00e8 che la legge applicabile dovrebbe essere quella del Paese in cui il defunto aveva scelto di vivere, trasferendovi interessi personali, familiari o professionali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In alcune condizioni potrebbero entrare in gioco altri fattori per determinare la legge applicabile alla successione: l\u2019autorit\u00e0 che se ne occupa potrebbe, in casi eccezionali in cui, per esempio, il defunto si fosse trasferito nello Stato di residenza abituale in un momento relativamente prossimo alla sua morte, e tutte le circostanze del caso indichino che aveva collegamenti manifestamente pi\u00f9 stretti con un altro Stato, concludere che la legge applicabile alla successione non debba essere la legge dello Stato di residenza abituale del defunto, bens\u00ec la legge dello Stato con il quale il defunto aveva <strong>collegamenti manifestamente<\/strong> <strong>pi\u00f9 stretti<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La scelta della legge nazionale: <em>professio iuris<\/em><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il defunto potrebbe aver lasciato traccia della propria scelta in merito legge che desidera applicare alla propria successione, mediante una disposizione a causa di morte, come un <strong>testamento<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019<strong>articolo 22 del Regolamento<\/strong> consente di <strong>scegliere<\/strong>, per regolare l\u2019intera successione, la <strong>legge dello Stato<\/strong> di cui si possiede la <strong>cittadinanza<\/strong> al momento della scelta oppure al momento della morte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In presenza di pi\u00f9 cittadinanze, potrebbe scegliere una delle relative leggi nazionali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La scelta deve essere espressa in una disposizione a causa di morte oppure risultare dalle sue clausole.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa facolt\u00e0 \u00e8 detta <em>professio iuris<\/em> e consente di designare la propria legge nazionale come legge applicabile all\u2019intera successione, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal Regolamento.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cittadini extra-UE residenti nell\u2019UE<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anche la successione di un cittadino extra-UE residente nell&#8217;Unione Europea \u00e8 a sua volta disciplinata dal <strong>Regolamento (UE) n. 650\/2012<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019<strong>articolo 22<\/strong> del Regolamento non limita la scelta della legge applicabile a quella degli Stati membri dell\u2019Unione europea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <strong>Corte di giustizia dell\u2019Unione europea<\/strong>, con la sentenza <strong>C-21\/22 del 12 ottobre 2023<\/strong>, ha chiarito che anche un cittadino di uno <strong>Stato terzo<\/strong> pu\u00f2, in linea di principio, scegliere la legge del proprio Stato di cittadinanza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per fare un esempio, un cittadino extra-UE residente in Italia pu\u00f2 decidere di sottoporre la propria successione alla legge del Paese di cui possiede la cittadinanza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa facolt\u00e0 non opera necessariamente in modo identico in tutte le situazioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Occorre verificare se esistano convenzioni internazionali applicabili che possano incidere sulla possibilit\u00e0 di scegliere la legge successoria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La scelta \u201calternativa\u201d deve inoltre essere effettuata validamente e valutata tenendo conto delle disposizioni applicabili alla successione e delle formalit\u00e0 richieste per i beni situati in Italia.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Competenza delle autorit\u00e0<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In linea generale, ai sensi dell\u2019<strong>articolo 4 del Regolamento<\/strong>, sono competenti a decidere sull\u2019intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro partecipante in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento del decesso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 importante distinguere la legge applicabile alla successione dall\u2019autorit\u00e0 competente a occuparsene.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La scelta della legge di uno Stato non trasferisce automaticamente la competenza ai giudici di quello stesso Stato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Regolamento prevede, agli articoli 5 e seguenti, specifiche condizioni che possono consentire di attribuire la competenza ad autorit\u00e0 diverse da quelle individuate sulla base della residenza abituale del defunto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sono inoltre previste particolari regole per le successioni che presentano collegamenti con Stati terzi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019obiettivo \u00e8 favorire una gestione coordinata della successione ed evitare, per quanto possibile, procedimenti paralleli e decisioni contrastanti sulla stessa eredit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Certificato Successorio Europeo<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong>Certificato Successorio Europeo (CSE)<\/strong> \u00e8 un documento standardizzato previsto dal <strong>Regolamento 650\/2012<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Serve a provare, negli altri Stati membri, la qualit\u00e0 e i diritti\/poteri (se pertinenti) di:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>erede;<\/li>\n\n\n\n<li>legatario;<\/li>\n\n\n\n<li>esecutore testamentario;<\/li>\n\n\n\n<li>amministratore dell\u2019eredit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il CSE \u00e8 riconosciuto negli Stati membri partecipanti senza necessit\u00e0 di una procedura speciale di riconoscimento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 particolarmente utile per dimostrare la qualit\u00e0 di erede o il diritto successorio su un immobile, un conto bancario o un altro bene situato in uno Stato UE membro, diverso da quello in cui viene gestita la successione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il certificato ha valore probatorio, secondo le disposizioni del Regolamento, e pu\u00f2 costituire un documento idoneo per l\u2019iscrizione dei beni ereditari nei registri, ferme restando le condizioni e le esclusioni previste dalla normativa applicabile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non sostituisce tutti gli adempimenti locali: la trascrizione dell\u2019immobile, gli obblighi catastali, le imposte di successione e le formalit\u00e0 notarili restano regolati dal diritto del Paese in cui il bene si trova.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Certificato Successorio Europeo \u00e8 diverso dalla dichiarazione di successione italiana.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il primo \u00e8 destinato a dimostrare qualit\u00e0, diritti e poteri nell\u2019ambito di una successione transfrontaliera, mentre la seconda \u00e8 un adempimento di natura prevalentemente fiscale, previsto dalla normativa italiana nei casi in cui risulta dovuto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In <strong>Italia il Certificato Successorio Europeo \u00e8 rilasciato dai notai<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Importante: il suo <strong>uso<\/strong> \u00e8 <strong>facoltativo<\/strong> e le copie autentiche hanno normalmente validit\u00e0 di <strong>sei mesi<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Come richiedere il CSE<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La richiesta di Certificato Successorio Europeo va presentata all\u2019autorit\u00e0 competente dello Stato membro in cui pende la successione, secondo i criteri di competenza del Regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Orientativamente, a seconda delle caratteristiche della successione, pu\u00f2 essere utile raccogliere:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>atto di morte del defunto;<\/li>\n\n\n\n<li>documento d\u2019identit\u00e0 del richiedente;<\/li>\n\n\n\n<li>testamento, se esistente;<\/li>\n\n\n\n<li>documentazione relativa ai beni ereditari;<\/li>\n\n\n\n<li>prove della residenza abituale del defunto;<\/li>\n\n\n\n<li>elementi utili a dimostrare la residenza abituale del defunto;<\/li>\n\n\n\n<li>eventuali dichiarazioni di accettazione o rinuncia all\u2019eredit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La documentazione effettivamente richiesta dipender\u00e0 dalla situazione concreta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per gli aspetti procedurali \u00e8 possibile consultare anche il portale europeo della giustizia dedicato al Certificato Successorio Europeo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Rinuncia all\u2019eredit\u00e0 nelle successioni europee<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La rinuncia all\u2019eredit\u00e0 \u00e8 uno degli aspetti pi\u00f9 delicati delle successioni transfrontaliere, perch\u00e9 le conseguenze possono variare in base alla legge applicabile e al Paese in cui vengono compiuti gli adempimenti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019<strong>articolo 13<\/strong> del <strong>Regolamento<\/strong> prevede, a determinate condizioni, la possibilit\u00e0 di <strong>rendere una dichiarazione di accettazione o rinuncia<\/strong> dinanzi agli organi giurisdizionali dello <strong>Stato<\/strong> <strong>membro in cui<\/strong> l\u2019<strong>erede ha la residenza abituale,<\/strong> anche quando la successione \u00e8 sottoposta alla <strong>competenza delle autorit\u00e0 di un altro Stato membro<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa competenza specifica riguarda la ricezione della dichiarazione e non si estende automaticamente ad altre controversie relative alla successione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <strong>Corte di giustizia dell\u2019Unione europea<\/strong>, nella <strong>sentenza C-57\/24 del 27 marzo 2025<\/strong>, ha chiarito che la competenza del giudice del luogo di residenza abituale dell\u2019erede, prevista dall\u2019articolo 13, non comprende, per il solo effetto di tale disposizione, il potere di decidere sulla domanda diretta a rimuovere le conseguenze della mancata rinuncia entro il termine previsto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per questa domanda occorre individuare il giudice competente secondo le regole generali del Regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chi deve accettare o rinunciare a un\u2019eredit\u00e0 internazionale dovrebbe verificare tempestivamente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>la legge applicabile alla successione;<\/li>\n\n\n\n<li>la forma richiesta per la dichiarazione;<\/li>\n\n\n\n<li>i termini previsti dalla legge applicabile;<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019autorit\u00e0 competente a ricevere o a decidere su eventuali controversie;<\/li>\n\n\n\n<li>le conseguenze civilistiche e fiscali della scelta.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Successione europea e quota legittima<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Regolamento (UE) 650\/2012 non elimina le differenze tra i sistemi successori nazionali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In Italia, la <strong>quota di legittima<\/strong> tutela coniuge, figli e, in assenza di discendenti, gli ascendenti, limitando la libert\u00e0 di disporre del patrimonio tramite testamento o donazioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se si applica la legge italiana alla successione, la tutela dei legittimari pu\u00f2 rilevare anche per beni situati all\u2019estero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se invece risulta applicabile la legge di un Paese con maggiore libert\u00e0 testamentaria, la tutela della quota legittima pu\u00f2 essere diversa o pi\u00f9 limitata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 quindi importante individuare correttamente la legge successoria applicabile, anche per comprendere quali diritti possano spettare ai familiari del defunto.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Successioni con beni extra-UE<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Regolamento pu\u00f2 attribuire competenza alle autorit\u00e0 di uno Stato membro anche quando l\u2019eredit\u00e0 comprende beni situati fuori dall\u2019Unione europea. Tuttavia, il riconoscimento della decisione e degli effetti del Certificato Successorio Europeo in un Paese terzo non \u00e8 automatico, ma dipende dal diritto locale e dagli eventuali accordi internazionali applicabili.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019articolo 12 del Regolamento prevede anche, in determinate circostanze, la possibilit\u00e0 che il giudice competente decida di non pronunciarsi su uno o pi\u00f9 beni situati in uno Stato terzo, quando sia prevedibile che la relativa decisione non venga riconosciuta o, se necessario, dichiarata esecutiva in quello Stato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando sono coinvolti Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera o altri Paesi extra-UE, occorre considerare anche trust, testamenti stranieri, regole fiscali e possibili conflitti tra ordinamenti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questi casi \u00e8 opportuna una valutazione giuridica comparata, come illustrato nella <a href=\"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/successione-europea-ed-internazionale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">guida sulla successione internazionale<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cosa fare in caso di successione europea<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per gestire correttamente una successione che coinvolge pi\u00f9 Paesi \u00e8 opportuno procedere attraverso alcune verifiche fondamentali.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Verificare la residenza abituale<\/strong> del defunto al momento della morte, considerando i suoi principali collegamenti personali, familiari e professionali.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Individuare la legge applicabile<\/strong>, considerando l\u2019eventuale <em>professio iuris<\/em> (scelta della legge nazionale).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Controllare la competenza<\/strong> dell\u2019autorit\u00e0 chiamata ad aprire o gestire la successione, distinguendola dalla legge applicabile.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Valutare la necessit\u00e0 del Certificato Successorio Europeo<\/strong>, se occorre provare la qualit\u00e0 di erede o legatario, oppure determinati poteri, in un altro Stato UE membro.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Rispettare i termini<\/strong> per l\u2019accettazione o la rinuncia, verificando le forme e le procedure previste.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Verificare gli adempimenti fiscali, catastali e amministrativi<\/strong> nei Paesi interessati dalla successione.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Consultare un legale<\/strong> che si occupi di successioni transfrontaliere, soprattutto in presenza di immobili, conti bancari, societ\u00e0 o familiari in pi\u00f9 Stati.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Queste verifiche permettono di individuare preventivamente le principali questioni giuridiche e gli adempimenti necessari.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quando serve assistenza legale<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 consigliabile rivolgersi a un professionista quando:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>il defunto era residente all\u2019estero e possedeva beni in Italia;<\/li>\n\n\n\n<li>gli eredi risiedono in Stati diversi;<\/li>\n\n\n\n<li>esiste un testamento redatto all\u2019estero;<\/li>\n\n\n\n<li>occorre ottenere un Certificato Successorio Europeo;<\/li>\n\n\n\n<li>vi sono beni situati in Paesi extra-UE;<\/li>\n\n\n\n<li>sorgono dubbi sulla rinuncia all\u2019eredit\u00e0, sulla legittima o sulle imposte di successione.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gestire un\u2019eredit\u00e0 con beni o familiari in pi\u00f9 Paesi pu\u00f2 richiedere di individuare la legge applicabile, verificare la competenza delle autorit\u00e0 e coordinare gli adempimenti previsti dai diversi ordinamenti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se dovete aprire una successione con beni in Italia, ottenere un CSE o stabilire quale legge si applica a un\u2019eredit\u00e0 transfrontaliera, il Dipartimento Successioni di Boccadutri pu\u00f2 fornire assistenza nella valutazione e nella gestione delle questioni successorie internazionali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non esitate a <a href=\"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/aree-di-attivita\/successione-testamento-ed-eredita\/#contact\">contattarci<\/a> per un primo consulto.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">FAQ Successione europea<\/h2>\n\n\n<div id=\"rank-math-faq\" class=\"rank-math-block\">\n<div class=\"rank-math-list \">\n<div id=\"faq-question-1793729209031\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question \">Cos\u2019\u00e8 la successione europea?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer \">\n\n<p>\u00c8 una successione che presenta collegamenti con pi\u00f9 Stati membri UE, disciplinata nei casi previsti dal Regolamento UE 650\/2012. Il Regolamento stabilisce criteri comuni per individuare la legge applicabile, la competenza delle autorit\u00e0 e le regole di riconoscimento delle decisioni.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1793729223135\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question \">Quale legge si applica a una successione europea?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer \">\n\n<p>Di norma, la legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Il defunto pu\u00f2 tuttavia scegliere, mediante una disposizione a causa di morte, la legge dello Stato di cui possiede la cittadinanza al momento della scelta o della morte. Sono previste anche specifiche eccezioni.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1793729238902\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question \">Un cittadino extra-UE pu\u00f2 scegliere la legge del proprio Paese?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer \">\n\n<p>S\u00ec, in linea di principio. La Corte di giustizia, con la sentenza C-21\/22, ha confermato che un cittadino extra-UE residente in uno Stato membro pu\u00f2 designare la legge del proprio Stato di cittadinanza. Il caso specifico verr\u00e0 verificato anche alla luce delle convenzioni internazionali applicabili.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1793729248165\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question \">A cosa serve il Certificato Successorio Europeo?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer \">\n\n<p>Serve a provare negli altri Stati membri la qualit\u00e0 di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell\u2019eredit\u00e0 e i relativi diritti o poteri. Non elimina automaticamente gli adempimenti fiscali, catastali o notarili locali richiesti dalle normative applicabili.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1793729259890\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question \">Chi \u00e8 competente in caso di rinuncia tardiva all\u2019eredit\u00e0?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer \">\n\n<p>Secondo la sentenza C-57\/24, il giudice dello Stato membro in cui l\u2019erede risiede abitualmente non \u00e8 competente, in base al solo articolo 13 del Regolamento, a decidere sulla domanda diretta a rimuovere le conseguenze della mancata rinuncia entro il termine. La competenza deve essere verificata secondo le altre disposizioni applicabili.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1793729275121\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question \">Il Regolamento europeo regola le imposte di successione?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer \">\n\n<p>No. Il Regolamento riguarda gli aspetti civilistici della successione; le imposte restano disciplinate dalle leggi nazionali.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si parla di successione europea quando un\u2019eredit\u00e0 presenta collegamenti con pi\u00f9 Paesi e assume rilievo la disciplina europea delle successioni [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":15470,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","_lmt_disableupdate":"no","_lmt_disable":"","footnotes":"","rank_math_title":"Successione europea: quale legge si applica?","rank_math_description":"Successione europea: quale legge si applica e a cosa serve il Certificato Successorio Europeo secondo il Regolamento 650\/2012.","rank_math_focus_keyword":"Successione Europea"},"categories":[145],"tags":[],"class_list":["post-3231","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-successione"],"modified_by":"Calogero Boccadutri","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3231","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3231"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3231\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18702,"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3231\/revisions\/18702"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15470"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3231"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3231"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3231"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}