{"id":18542,"date":"2026-08-11T13:21:59","date_gmt":"2026-08-11T11:21:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.boccadutri.com\/?p=18542"},"modified":"2026-08-11T13:22:02","modified_gmt":"2026-08-11T11:22:02","slug":"ordinanza-147-2026-cittadinanza-iure-sanguinis-cgue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/ordinanza-147-2026-cittadinanza-iure-sanguinis-cgue\/","title":{"rendered":"Ordinanza 147\/2026 e cittadinanza iure sanguinis: rinvio alla CGUE"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ordinanza 147\/2026 e cittadinanza iure sanguinis: rinvio alla Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La riforma della cittadinanza italiana iure sanguinis approda davanti alla Corte di giustizia dell\u2019Unione europea (<strong>CGUE<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con l\u2019<strong>Ordinanza n. 147<\/strong>, depositata il <strong>23 luglio 2026<\/strong>, la Corte costituzionale ha chiesto alla CGUE di chiarire se i nuovi limiti introdotti dall\u2019art. 3-bis della legge n. 91\/1992 siano compatibili con la cittadinanza europea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La legge non \u00e8 stata annullata e continua a trovare applicazione, ma il giudizio costituzionale resta sospeso in attesa della risposta dei giudici europei.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il nodo centrale della discussione riguardava chi \u00e8 nato all\u2019estero e possiede un\u2019altra cittadinanza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I giudici di Mantova e Campobasso sostengono che la nuova disciplina, applicandosi anche a persone nate prima della riforma, possa incidere retroattivamente su situazioni gi\u00e0 maturate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le censure poste erano soprattutto di legittimit\u00e0 costituzionale, ma Campobasso ha anche evocato il profilo del diritto dell\u2019Unione, chiedendo in sostanza se la norma (<strong>art. 3-bis<\/strong>) fosse compatibile con gli artt. 9 TUE e 20 TFUE.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il TUE, Trattato sull\u2019Unione europea, e il TFUE, Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea, costituiscono le principali fonti del diritto primario dell\u2019UE. L\u2019art. 9 TUE e l\u2019art. 20 TFUE stabiliscono che \u00e8 cittadino dell\u2019Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019art. 9 TUE precisa, inoltre, che la cittadinanza europea si aggiunge a quella nazionale e non la sostituisce.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Che cosa prevede l\u2019art. 3-bis sulla cittadinanza iure sanguinis<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La riforma del 2025 ha introdotto nuovi limiti al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In base all\u2019art. 3-bis della legge n. 91\/1992, la persona nata all\u2019estero e in possesso di un\u2019altra cittadinanza \u00e8 considerata come mai divenuta cittadina italiana, salvo che ricorra una delle condizioni espressamente previste dalla legge.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La disciplina riguarda anche le persone nate prima del 28 marzo 2025.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Proprio questa applicazione a situazioni anteriori alla riforma rappresenta uno degli aspetti pi\u00f9 discussi davanti alla Corte costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">A chi si applica la nuova preclusione<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La preclusione interessa, in linea generale, i discendenti di cittadini italiani che:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>sono nati all\u2019estero;<\/li>\n\n\n\n<li>possiedono un\u2019altra cittadinanza;<\/li>\n\n\n\n<li>non rientrano nelle eccezioni previste dall\u2019art. 3-bis;<\/li>\n\n\n\n<li>non hanno presentato una domanda amministrativa o giudiziale entro i termini stabiliti dalla disciplina transitoria.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non \u00e8 quindi sufficiente dimostrare l\u2019esistenza di un ascendente italiano. Occorre verificare la distanza generazionale, la cittadinanza posseduta dagli ascendenti pi\u00f9 vicini, l\u2019eventuale residenza del genitore in Italia e le date delle domande o degli appuntamenti consolari.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ogni posizione deve essere valutata sulla base della documentazione genealogica, anagrafica e amministrativa disponibile.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Quali sono le eccezioni previste dalla legge<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019art. 3-bis non esclude in modo assoluto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per chi \u00e8 nato all\u2019estero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La norma vigente prevede, in sintesi, le seguenti eccezioni:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>domanda amministrativa completa presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025;<\/li>\n\n\n\n<li>domanda presentata nel giorno dell\u2019appuntamento, se l\u2019appuntamento era stato comunicato entro quella scadenza;<\/li>\n\n\n\n<li>domanda giudiziale depositata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025;<\/li>\n\n\n\n<li>ascendente di primo o secondo grado esclusivamente cittadino italiano;<\/li>\n\n\n\n<li>genitore o adottante residente in Italia per almeno due anni continuativi, dopo l\u2019acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o dell\u2019adozione del figlio.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019esistenza di una di queste condizioni pu\u00f2 modificare in modo decisivo la disciplina applicabile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non tutte le domande presentate prima della riforma, tuttavia, rientrano automaticamente nelle deroghe: occorre verificare il rispetto delle specifiche condizioni previste dalla legge.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ordinanza 147\/2026: cosa ha deciso la Corte costituzionale<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte ha ritenuto necessario chiedere alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea (<strong>CGUE<\/strong>) se una norma che preclude in via originaria l\u2019acquisto della cittadinanza italiana per chi \u00e8 nato all\u2019estero e possiede un\u2019altra cittadinanza sia compatibile con il diritto dell\u2019Unione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il rinvio risponde al principio di leale cooperazione e alla funzione della CGUE di assicurare un\u2019interpretazione uniforme del diritto dell\u2019Unione europea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pronuncia si inserisce nel solco della <a href=\"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/corte-costituzionale-2026-cittadinanza-iure-sanguinis\/\"><strong>sentenza n. 63\/2026<\/strong><\/a>, nella quale la Corte aveva gi\u00e0 qualificato l\u2019art. 3-bis come una <strong>preclusione originaria all\u2019acquisto<\/strong> della cittadinanza, e <strong>non come una revoca<\/strong> di uno status gi\u00e0 acquisito e riconosciuto.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>In sintesi<\/strong>. La Corte costituzionale ha chiesto alla CGUE se gli artt. 9 TUE e 20 TFUE consentano a uno Stato membro di introdurre una disciplina che consideri come mai acquistata la cittadinanza nazionale da parte di persone nate all\u2019estero, anche prima dell\u2019entrata in vigore della riforma, titolari di un\u2019altra cittadinanza e non comprese nelle eccezioni previste dalla legge.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La differenza tra revoca e preclusione originaria<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uno dei punti centrali del dibattito riguarda la qualificazione degli effetti prodotti dall\u2019art. 3-bis.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo alcuni dei giudici che hanno sollevato la questione, la norma inciderebbe retroattivamente su uno status gi\u00e0 acquisito alla nascita in virt\u00f9 della precedente disciplina sulla cittadinanza iure sanguinis.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte costituzionale ha invece ricostruito la norma come una preclusione originaria all\u2019acquisto della cittadinanza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte spiega che la revoca opera su uno <strong>status gi\u00e0 acquisito<\/strong>, mentre l\u2019art. 3-bis, secondo la sua lettura, agisce <strong>ex tunc<\/strong>, cio\u00e8 dall\u2019origine.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per questo usa la formula \u201c\u00e8 considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana\u201d, che per la Corte \u00e8 coerente con una situazione in cui lo status non era ancora giuridicamente certo o formalmente riconosciuto.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La posizione della Corte costituzionale<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte ha richiamato la sentenza <strong>n. 63\/2026<\/strong>, dove aveva gi\u00e0 qualificato l\u2019art. 3-bis come <strong>preclusione originaria all\u2019acquisto<\/strong> e non come revoca della cittadinanza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo la ricostruzione adottata dalla Corte costituzionale, la norma non revoca una cittadinanza gi\u00e0 formalmente accertata, ma impedisce che lo status possa essere riconosciuto in origine nei confronti dei destinatari della nuova disciplina.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con la sentenza n. 63\/2026, prima, e con l\u2019ordinanza n. 147\/2026, poi, la Corte costituzionale si \u00e8 confrontata con una disciplina nuova e ancora non pienamente assestata sul piano giurisprudenziale: quella introdotta dalla riforma del 2025 in materia di cittadinanza <em>iure sanguinis<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questo contesto, la Corte ha ritenuto necessario verificare non solo la compatibilit\u00e0 della norma con la Costituzione, ma anche il suo rapporto con il diritto dell\u2019Unione europea, rimettendo la questione alla Corte di giustizia UE.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Le obiezioni dei Tribunali di Mantova e Campobasso<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I giudici rimettenti hanno messo in dubbio la legittimit\u00e0 della nuova disciplina nella parte in cui si applica anche alle persone nate prima dell\u2019entrata in vigore della riforma del 2025.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo i Tribunali di Mantova e Campobasso, l\u2019art. 3-bis potrebbe incidere retroattivamente su situazioni gi\u00e0 maturate in base alla normativa che veniva precedentemente applicata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La cittadinanza iure sanguinis, infatti, veniva tradizionalmente considerata acquistata al momento della nascita per effetto della discendenza da un cittadino italiano, anche quando il successivo riconoscimento avveniva in sede amministrativa o giudiziale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da questa prospettiva, qualificare oggi tali persone come soggetti che non hanno mai acquistato la cittadinanza italiana potrebbe compromettere l\u2019affidamento riposto nella disciplina vigente al momento della nascita e incidere su posizioni giuridiche formatesi prima della riforma.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Tribunale di Campobasso ha sollevato anche un dubbio relativo al diritto dell\u2019Unione europea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Poich\u00e9 la cittadinanza italiana determina anche l\u2019acquisizione dello status di cittadino dell\u2019Unione, il giudice ha chiesto se una preclusione applicata in modo generalizzato, senza una valutazione delle conseguenze prodotte nel singolo caso, sia compatibile con gli artt. 9 TUE e 20 TFUE.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le obiezioni dei giudici rimettenti si concentrano quindi su due aspetti principali: l\u2019applicazione della nuova disciplina alle persone nate prima della riforma e i suoi possibili effetti sull\u2019acquisizione della cittadinanza europea.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cosa dice la Corte Costituzionale sulla cittadinanza UE<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sul piano eurounitario, la Corte ragiona sul nesso tra cittadinanza nazionale e cittadinanza dell\u2019Unione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ribadisce che, in linea generale, quando uno Stato membro incide sulla cittadinanza, bisogna considerare anche gli effetti sulla cittadinanza dell\u2019Unione Europea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella sentenza 63\/2026, aveva gi\u00e0 ritenuto non pertinenti, in quel caso specifico, le sentenze CGUE sulla perdita di cittadinanza, perch\u00e9 riguardavano ipotesi di status gi\u00e0 accertato e poi revocato o perso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questa situazione, invece, chiede se una preclusione cos\u00ec ampia e retroattiva all\u2019acquisto possa incidere in modo incompatibile sullo status di cittadino dell\u2019Unione.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Perch\u00e9 la Corte ha deciso di rivolgersi alla CGUE<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019<strong>ordinanza<\/strong> <strong>147\/2026<\/strong> segna un ulteriore passaggio perch\u00e9 la Corte, pur mantenendo la propria lettura dell\u2019art. 3-bis come preclusione originaria, ritiene necessario un chiarimento della Corte di giustizia sulla compatibilit\u00e0 della disciplina con gli artt. 9 TUE e 20 TFUE.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un segmento di problema resta aperto e non \u00e8 stato definito nel giudizio precedente (sentenza 63\/2026).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il dubbio riguarda l\u2019applicazione della preclusione anche a coloro che sono nati prima dell\u2019entrata in vigore della riforma, possiedono un\u2019altra cittadinanza e non hanno presentato una domanda amministrativa o giudiziale entro i termini previsti dalla disciplina transitoria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019ordinanza n. 147\/2026 non rappresenta quindi un semplice seguito lineare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>mantiene la propria ricostruzione dell\u2019art. 3-bis;<\/li>\n\n\n\n<li>continua a considerare la norma una preclusione e non una revoca;<\/li>\n\n\n\n<li>decide comunque, per lealt\u00e0 cooperativa e per ottenere l\u2019interpretazione del diritto UE, di rivolgersi alla CGUE.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Cosa cambia adesso per chi chiede la cittadinanza italiana<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019ordinanza n. 147\/2026 apre una fase di attesa, ma non modifica immediatamente la disciplina vigente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chi intende presentare una domanda di cittadinanza iure sanguinis deve continuare a confrontarsi con i requisiti e con i limiti introdotti nel 2025.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019effetto immediato \u00e8 la <strong>sospensione<\/strong> del giudizio costituzionale, in attesa della risposta della CGUE.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per gli altri procedimenti pendenti, l\u2019eventuale sospensione dipende dalla rilevanza della questione europea e dalla decisione del giudice competente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una volta ricevuta la risposta dei giudici europei, la Corte costituzionale potr\u00e0 riprendere il giudizio e valutare le questioni sollevate dai Tribunali di Mantova e Campobasso alla luce dell\u2019interpretazione fornita dalla CGUE.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Effetti immediati del provvedimento<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Sospensione del giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale:<\/strong> il giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale resta sospeso fino alla definizione della questione pregiudiziale da parte della CGUE. La prosecuzione degli altri procedimenti dipende dall\u2019oggetto del ricorso, dalle questioni sollevate e dalle decisioni del giudice competente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Nessuna modifica diretta della legge<\/strong>: l\u2019ordinanza non annulla, modifica o sospende l\u2019efficacia dell\u2019art. 3-bis. La disciplina continua quindi a essere applicabile.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Prassi amministrativa<\/strong>: poich\u00e9 l\u2019art. 3-bis resta in vigore, consolati e uffici di stato civile sono tenuti, in linea generale, ad applicare la disciplina attuale, salvo eventuali provvedimenti adottati nei singoli procedimenti.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In alcuni casi il giudice potrebbe ritenere necessario attendere la pronuncia della CGUE. In altri, il procedimento potrebbe proseguire quando riguarda questioni diverse o quando la posizione del richiedente rientra chiaramente in una delle eccezioni previste dalla legge.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><a>Cosa non decide l\u2019Ordinanza n.&nbsp;147\/2026<\/a><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 importante distinguere il rinvio alla CGUE dagli effetti di una decisione definitiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019ordinanza:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>non annulla la riforma della cittadinanza;<\/li>\n\n\n\n<li>non sospende automaticamente l\u2019efficacia dell\u2019art. 3-bis;<\/li>\n\n\n\n<li>non riapre i termini del 27 marzo 2025;<\/li>\n\n\n\n<li>non determina automaticamente la sospensione di tutti i procedimenti sulla cittadinanza iure sanguinis;<\/li>\n\n\n\n<li>non risolve la distinta questione della minor issue.<\/li>\n\n\n\n<li><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cosa devono valutare i discendenti di cittadini italiani<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prima di iniziare o proseguire una procedura \u00e8 opportuno verificare:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>quando \u00e8 nato il richiedente;<\/li>\n\n\n\n<li>quale altra cittadinanza possiede;<\/li>\n\n\n\n<li>se il genitore o il nonno fosse esclusivamente cittadino italiano;<\/li>\n\n\n\n<li>se un genitore abbia risieduto in Italia per almeno due anni nelle condizioni previste dalla legge;<\/li>\n\n\n\n<li>se sia stata presentata una domanda amministrativa o giudiziale entro il 27 marzo 2025;<\/li>\n\n\n\n<li>se esistano eventi di naturalizzazione o perdita della cittadinanza nella linea di discendenza;<\/li>\n\n\n\n<li>se il caso presenti una possibile minor issue.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questi elementi permettono di stabilire se la posizione sia regolata dalla nuova disciplina o possa rientrare nelle eccezioni o nelle norme precedentemente vigenti.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La sentenza 24045\/2026 sulla minor issue<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel quadro delle recenti pronunce sulla cittadinanza iure sanguinis assume rilievo anche la <a href=\"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/minor-issue-cittadinanza-italiana-sentenza-24045-2026\/\"><strong>sentenza n. 24045 del 26 luglio 2026<\/strong><\/a> delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La decisione affronta un tema distinto da quello sottoposto alla CGUE: la cosiddetta <strong>minor issue<\/strong>, relativa agli effetti della naturalizzazione o della perdita della cittadinanza italiana del genitore nei confronti del figlio minorenne nato all\u2019estero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le Sezioni Unite hanno stabilito che il minore nato all\u2019estero, cittadino italiano iure sanguinis e contemporaneamente cittadino dello Stato di nascita (<strong><em>iure soli<\/em><\/strong>), conserva la cittadinanza italiana anche quando il genitore si naturalizza straniero o perde la cittadinanza italiana.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo la Cassazione, <strong>l\u2019art. 12 della legge n. 555\/1912<\/strong> <strong>pu\u00f2 operare soltanto nei confronti del minore che possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana e che acquisiva successivamente quella straniera in via derivata<\/strong>. Non si applica invece al minore gi\u00e0 bipolide fin dalla nascita, che viene tutelato dall\u2019art. 7 della stessa legge.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sentenza ha inoltre chiarito che l\u2019<strong>art. 3-bis <\/strong>introdotto nel 2025 non si applica alle domande giudiziali di accertamento presentate prima delle ore 23:59 del 27 marzo 2025, le quali restano regolate dalla normativa precedente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pronuncia rappresenta quindi un chiarimento favorevole per i richiedenti coinvolti in controversie sulla minor issue ancora regolate dalla disciplina previgente, ma non risolve la diversa questione della compatibilit\u00e0 dell\u2019art. 3-bis con il diritto dell\u2019Unione europea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il collegamento tra le due decisioni mostra quanto sia importante esaminare separatamente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>l\u2019applicabilit\u00e0 della riforma del 2025;<\/li>\n\n\n\n<li>la continuit\u00e0 della linea di trasmissione della cittadinanza;<\/li>\n\n\n\n<li>la presenza di una minor issue;<\/li>\n\n\n\n<li>la data di deposito della domanda giudiziale;<\/li>\n\n\n\n<li>le eventuali eccezioni previste dall\u2019art. 3-bis.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Perch\u00e9 rivolgersi a uno studio legale<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019ordinanza n. 147\/2026 non chiarisce in via definitiva la questione della cittadinanza italiana <em>iure sanguinis<\/em>, ma apre un passaggio decisivo davanti alla Corte di giustizia dell\u2019Unione europea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019attuale quadro normativo richiede una valutazione che non si limiti alla ricerca dell\u2019avo italiano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Occorre ricostruire l\u2019intera linea di discendenza, verificare le naturalizzazioni, accertare le cittadinanze possedute dai minori coinvolti e individuare la normativa applicabile in base alla data della domanda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019ordinanza n. 147\/2026 e la sentenza n. 24045\/2026 riguardano questioni diverse, ma entrambe confermano l\u2019importanza della ricostruzione giuridica e documentale di ogni singolo caso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <a href=\"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/aree-di-attivita\/diritto-dell-immigrazione\/\">Dipartimento di Diritto dell\u2019Immigrazione<\/a> dello Studio Legale Boccadutri pu\u00f2 esaminare la documentazione disponibile, ricostruire la linea di discendenza e verificare l\u2019incidenza della riforma del 2025, delle relative eccezioni e della giurisprudenza pi\u00f9 recente sulla posizione del richiedente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se la domanda di cittadinanza iure sanguinis \u00e8 stata presentata prima o dopo il 27 marzo 2025, oppure il caso coinvolge una possibile minor issue, \u00e8 possibile contattare i nostri legali per una valutazione della documentazione e della disciplina applicabile.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">FAQ<\/h2>\n\n\n<div id=\"rank-math-faq\" class=\"rank-math-block\">\n<div class=\"rank-math-list \">\n<div id=\"faq-question-1786443840972\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question \">La Corte costituzionale ha annullato la riforma della cittadinanza?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer \">\n\n<p>No. L\u2019ordinanza n. 147\/2026 non ha dichiarato illegittimo l\u2019art. 3-bis. La Corte ha sospeso il giudizio e ha chiesto alla CGUE di chiarire se la disciplina sia compatibile con gli artt. 9 TUE e 20 TFUE.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1786443852323\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question \">La legge sulla cittadinanza iure sanguinis \u00e8 ancora in vigore?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer \">\n\n<p>S\u00ec. Fino a una nuova decisione, l\u2019art. 3-bis della legge n. 91\/1992 continua a essere applicabile. Il rinvio alla CGUE non ne sospende automaticamente l\u2019efficacia.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1786443861602\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question \">Che cosa dovr\u00e0 decidere la CGUE?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer \">\n\n<p>La CGUE dovr\u00e0 chiarire se il diritto dell\u2019Unione consenta una disciplina che preclude fin dall\u2019origine l\u2019acquisto della cittadinanza italiana a determinate persone nate all\u2019estero, anche prima della riforma, quando possiedono un\u2019altra cittadinanza e non rientrano nelle eccezioni previste dalla legge.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1786443871791\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question \">Tutti i ricorsi sulla cittadinanza italiana vengono sospesi?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer \">\n\n<p>No. L\u2019ordinanza sospende i giudizi riuniti davanti alla Corte costituzionale. La decisione sulla prosecuzione o sospensione degli altri procedimenti spetta ai giudici competenti e dipende dal contenuto del singolo ricorso.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1786443880659\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question \">L\u2019ordinanza riapre i termini del 27 marzo 2025?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer \">\n\n<p>No. Il provvedimento non riapre i termini e non introduce nuove eccezioni. Rimangono applicabili le condizioni previste dall\u2019art. 3-bis, salvo futuri interventi della CGUE, della Corte costituzionale o del legislatore.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ordinanza 147\/2026 e cittadinanza iure sanguinis: rinvio alla Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea. 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