{"id":17773,"date":"2025-08-01T16:11:40","date_gmt":"2025-08-01T14:11:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.boccadutri.com\/?p=17773"},"modified":"2026-10-16T12:34:32","modified_gmt":"2026-10-16T10:34:32","slug":"successione-europea-ed-internazionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/successione-europea-ed-internazionale\/","title":{"rendered":"Successione europea e internazionale: regole, tasse e tutela degli eredi"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando una persona possiede beni, immobili, conti correnti o investimenti in pi\u00f9 Paesi, oppure vive stabilmente all&#8217;estero, alla sua morte la successione pu\u00f2 diventare molto pi\u00f9 complessa rispetto ad una normale eredit\u00e0 nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questi casi occorre stabilire quale legge disciplina l&#8217;intera successione, quale autorit\u00e0 \u00e8 competente, se gli eredi devono aprire procedure in pi\u00f9 Stati e dove devono essere pagate eventuali imposte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Regolamento (UE) n. 650\/2012 ha introdotto regole comuni per gran parte dei Paesi europei, ma la fiscalit\u00e0 continua a dipendere dalle normative nazionali, che negli ultimi anni hanno subito importanti modifiche.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Attualmente il problema non \u00e8 solo scegliere la legge applicabile, ma coordinare successione, fiscalit\u00e0, donazioni pregresse, immobili in pi\u00f9 Paesi e documenti necessari per sbloccare il patrimonio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questa guida aggiornata al 2026 analizziamo le principali regole sulle successioni europee e internazionali, le novit\u00e0 pi\u00f9 rilevanti e gli aspetti da valutare quando il patrimonio coinvolge pi\u00f9 ordinamenti.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quando una successione \u00e8 internazionale?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una successione viene considerata <strong>internazionale<\/strong> (o transfrontaliera) quando presenta elementi di collegamento con gli ordinamenti giuridici di pi\u00f9 Paesi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci\u00f2 accade se il defunto possedeva beni all&#8217;estero, risiedeva abitualmente in uno Stato diverso da quello di origine, oppure se gli eredi si trovano in nazioni differenti.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Quando si configura l&#8217;internazionalit\u00e0<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una successione assume un carattere internazionale principalmente quando si verifica almeno una di queste condizioni:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Residenza estera<\/strong>: il defunto aveva la cittadinanza di un Paese ma viveva e risiedeva stabilmente in un altro Stato al momento della morte.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Patrimonio diffuso<\/strong>: i beni ereditari (immobili, conti correnti, investimenti o auto) si trovano in uno o pi\u00f9 Stati diversi da quello di residenza del defunto.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Dislocazione degli eredi<\/strong>: i soggetti chiamati all&#8217;eredit\u00e0 risiedono in Paesi diversi rispetto a quello in cui si \u00e8 aperta la successione o in cui si trovano i beni.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Testamento estero<\/strong>: l&#8217;atto di ultime volont\u00e0 \u00e8 stato redatto all&#8217;estero, secondo forme giuridiche straniere o rinvia esplicitamente alla legge di un altro Stato.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La regola principale: la residenza abituale<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">All&#8217;interno dell&#8217;Unione Europea, la materia \u00e8 regolata dal Regolamento UE n. 650\/2012.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il principio fondamentale stabilisce quanto segue:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La legge applicabile all&#8217;intera successione \u00e8 quella dello Stato in cui il defunto aveva la sua <strong>residenza abituale al momento del decesso<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>La residenza abituale viene valutata caso per caso, individuando il luogo in cui la persona aveva stabilito il <strong>centro dei propri interessi vitali<\/strong>, familiari e sociali.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">L&#8217;eccezione: la &#8220;Professio Iuris&#8221;<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il cittadino ha la possibilit\u00e0 di pianificare in anticipo la propria successione. Attraverso un testamento, una persona pu\u00f2 esprimere la <strong>scelta della legge del proprio Stato di cittadinanza<\/strong> (optando per la legge nazionale invece che per quella del Paese di residenza).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa facolt\u00e0 permette di evitare che una successione venga regolata da norme straniere non desiderate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un cittadino italiano residente all&#8217;estero pu\u00f2 scegliere, tramite testamento, che alla propria successione continui ad applicarsi la legge italiana.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quale legge si applica ad una successione internazionale?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong>Regolamento (UE) n. 650\/2012<\/strong> \u00e8 la normativa europea che disciplina le <strong>successioni internazionali e transfrontaliere<\/strong>, applicabile a tutte le successioni aperte a partire dal <strong>17 agosto 2015<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conosciuto anche come <strong>Bruxelles IV<\/strong>, il Regolamento continua a determinare la gestione del patrimonio di cittadini con residenze all&#8217;estero o beni dislocati in pi\u00f9 Paesi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Regolamento unifica le regole di diritto internazionale privato tra i Paesi membri per:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Determinare quale autorit\u00e0 giudiziaria sia <strong>competente<\/strong> a decidere sulla successione.<\/li>\n\n\n\n<li>Individuare la <strong>legge nazionale applicabile<\/strong> all&#8217;intera eredit\u00e0.<\/li>\n\n\n\n<li>Garantire il <strong>riconoscimento e l&#8217;esecuzione<\/strong> delle decisioni e degli atti notarili all&#8217;estero.<\/li>\n\n\n\n<li>Istituire il <strong>Certificato Successorio Europeo (CSE)<\/strong>, un documento standardizzato rilasciato dall&#8217;autorit\u00e0 competente (in Italia il Notaio), che permette ad eredi, legatari ed esecutori testamentari di dimostrare la propria qualit\u00e0 e i propri diritti in qualsiasi altro Stato membro senza ricorrere a lunghe procedure di legalizzazione.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 in base al Regolamento che \u00e8 stato stabilito come, in tema di successioni internazionali, occorra tener conto di:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Residenza abituale<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Professio Iuris<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tema di <strong>tassazione internazionale, Bruxelles IV<\/strong> segue le leggi nazionali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La scelta della legge applicabile (professio iuris), il certificato successorio europeo e i criteri di residenza abituale restano centrali, ma gli effetti fiscali e le garanzie dei legittimari variano sensibilmente tra Stati membri.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dal punto di vista fiscale, infatti, le norme restano nazionali, con un crescente dibattito europeo che spinge per una maggiore armonizzazione.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Il Certificato Successorio Europeo<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong>Certificato Successorio Europeo (CSE)<\/strong> \u00e8 un documento standardizzato valido in tutta l&#8217;Unione Europea che attesta ufficialmente la qualit\u00e0 di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell&#8217;eredit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ha valore di prova legale e permette di far valere i propri diritti all&#8217;estero senza procedure di riconoscimento.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cos&#8217;\u00e8 il CSE<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Introdotto dal Regolamento UE n. 650\/2012, \u00e8 un documento uniforme che consente di dimostrare la propria posizione successoria senza dover ricorrere a traduzioni complesse o procedure di legalizzazione (non richiede Apostille) nei Paesi membri.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Quando serve il CSE<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Serve esclusivamente nelle <strong>successioni transfrontaliere<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Risulta fondamentale quando il defunto possedeva beni (immobili, conti bancari, investimenti) in un altro Stato UE o quando gli eredi risiedono in un Paese diverso da quello di apertura della successione.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Quando non serve il CSE<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non serve per le successioni che si esauriscono interamente all&#8217;interno di un solo Stato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inoltre, <strong>non sostituisce gli adempimenti fiscali nazionali<\/strong> (come la dichiarazione di successione) e non costituisce di per s\u00e9 un titolo esecutivo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Chi rilascia il CSE<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>In Italia<\/strong>, il Certificato Successorio Europeo pu\u00f2 essere rilasciato <strong>esclusivamente dai notai<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci si pu\u00f2 rivolgere ad un professionista di fiducia per richiederlo, presentando la documentazione relativa al patrimonio e agli eredi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il documento ha una validit\u00e0 limitata (le copie autentiche durano solitamente 6 mesi, prorogabili) e comporta un costo di registrazione.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Quanto \u00e8 utile il CSE<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Certificato Successorio Europeo \u00e8 uno strumento estremamente utile perch\u00e9 <strong>accelera le pratiche con banche, enti e registri immobiliari stranieri<\/strong>, che altrimenti richiederebbero documentazioni nazionali spesso non immediatamente comprensibili o accettate all&#8217;estero.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Successioni internazionali e imposte: cosa cambia<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel 2026, la gestione delle successioni con elementi di internazionalit\u00e0 resta complessa proprio perch\u00e9 il Regolamento UE 650\/2012 regola solo gli aspetti civilistici (chi sono gli eredi, quote di legittima, \u2026) e non le imposte, che restano di competenza dei singoli Stati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ogni Stato tassa i beni secondo i propri criteri territoriali o di residenza del defunto\/erede.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Il rischio di doppia imposizione<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se vi sono beni in Paesi diversi, il rischio di pagare le tasse due volte \u00e8 concreto, poich\u00e9 non esistono trattati internazionali multilaterali sulle successioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;Italia solitamente evita la doppia imposizione accordando un credito d&#8217;imposta per le tasse pagate all&#8217;estero, ma le regole variano da Paese a Paese.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se al momento del decesso il defunto era residente in Italia, l&#8217;imposta si applicher\u00e0 sull&#8217;<strong>intero patrimonio mondiale<\/strong> (<em>World-Wide Taxation<\/em>), compresi immobili e conti all&#8217;estero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso in cui ci siano immobili di sua propriet\u00e0, ad esempio, in Francia, l&#8217;Italia tasser\u00e0 il patrimonio mondiale, mentre la Francia tasser\u00e0 l&#8217;immobile per territorialit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se il defunto risiedeva all&#8217;estero, l&#8217;imposta si applicher\u00e0 solo sui beni presenti nel territorio italiano.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Novit\u00e0 fiscali in Italia (Riforma 2026)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per i patrimoni che coinvolgono l&#8217;Italia, sono entrate in vigore importanti novit\u00e0 a livello nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le principali riforme introdotte dal nuovo Testo Unico sulle Successioni includono:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Addio al coacervo:<\/strong> donazioni ed eredit\u00e0 ricevute in vita non si sommano pi\u00f9.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Doppia franchigia:<\/strong> attualmente l&#8217;Italia si configura come un regime estremamente vantaggioso (franchigia di 1 milione di euro per erede e aliquota al 4% per il coniuge e i parenti in linea retta).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Autoliquidazione:<\/strong> le imposte non sono pi\u00f9 calcolate dall&#8217;Agenzia, ma devono essere autoliquidate e versate dal contribuente (con Dichiarazione di Successione) entro 90 giorni dalla presentazione della pratica.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Attenzione<\/strong>. La legge applicabile alla successione e la tassazione della successione possono essere completamente diverse.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Donazioni e successioni internazionali<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le recenti riforme (D.Lgs. 139\/2024) hanno introdotto una &#8220;doppia franchigia&#8221; per i parenti in linea retta, eliminato il coacervo successorio e protetto i beni immobili donati da future pretese ereditarie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il quadro attuale e le verifiche da compiere si articolano in due direzioni principali:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1. Aspetti Fiscali e Tributari<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Doppia Franchigia:<\/strong> le donazioni effettuate in vita e l&#8217;eredit\u00e0 non si sommano pi\u00f9 per il calcolo dell&#8217;imposta.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ad esempio, per coniugi e figli, la franchigia di 1 milione di euro vale per le donazioni in vita, e un <em>ulteriore<\/em> milione di euro vale per i beni ereditati.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Autoliquidazione:<\/strong> \u00e8 stato introdotto il principio di autoliquidazione dell&#8217;imposta, simile a quanto avviene per le dichiarazioni dei redditi.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Trust:<\/strong> l&#8217;imposta sulle successioni e donazioni \u00e8 stata estesa in modo chiaro anche ai trasferimenti derivanti da trust.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2. Aspetti Civilistici (Successioni Internazionali)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Tutela della Legittima:<\/strong> se hai effettuato donazioni in passato, queste potrebbero ledere le quote di legittima riservate agli eredi.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La riforma <strong>incide sulla tutela dei legittimari e sulla circolazione degli immobili di provenienza donativa<\/strong>, rafforzando la sicurezza dei trasferimenti: se un legittimario contesta la donazione, il bene immobile non pu\u00f2 pi\u00f9 essere sottratto al terzo acquirente, trasformando il diritto dell&#8217;erede in un semplice credito in denaro.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Dimensione Internazionale:<\/strong> se il patrimonio \u00e8 dislocato all&#8217;estero (o se il donante\/donatario risiede fuori dall&#8217;Italia), si applica il Regolamento europeo sulle successioni n. 650\/2012, che regola la legge applicabile (generalmente quella della residenza abituale del defunto), e occorre valutare le doppie imposizioni in base ai trattati internazionali.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Le criticit\u00e0 pi\u00f9 frequenti nelle successioni internazionali<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td><strong>Situazione<\/strong><\/td><td><strong>Possibili conseguenze<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Beni in pi\u00f9 Stati<\/td><td>procedure multiple<\/td><\/tr><tr><td>Testamento non aggiornato<\/td><td>conflitti tra eredi<\/td><\/tr><tr><td>Residenza fiscale dubbia<\/td><td>contestazioni<\/td><\/tr><tr><td>Immobili donati<\/td><td>verifiche aggiuntive<\/td><\/tr><tr><td>Mancata scelta della legge<\/td><td>applicazione di una legge diversa da quella desiderata<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Come preparare oggi una successione internazionale<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Preparare una successione internazionale oggi richiede di determinare la <strong>legge applicabile<\/strong> (generalmente quella della residenza abituale del defunto) e individuare il giudice competente tramite il Regolamento UE n. 650\/2012.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 fondamentale inoltre presentare la dichiarazione di successione in Italia includendo tutti i beni esteri, richiedendo eventualmente il Certificato Successorio Europeo per sbloccare l&#8217;eredit\u00e0 negli altri Stati membri.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Occorre accertare con esattezza dove il defunto avesse il centro principale dei propri interessi (lavoro, affetti, vita sociale) al momento del decesso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo dato determina l&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria competente e la legge applicabile all&#8217;intero patrimonio (salvo eccezioni). La residenza pu\u00f2 essere soggetta a contestazioni in caso di frequenti spostamenti tra Paesi diversi.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Checklist pratica per eredi, testatori ed expat<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa <strong>checklist<\/strong> organizzata ti guida attraverso i passaggi e i documenti chiave per gestire o preparare una pratica di eredit\u00e0 transfrontaliera.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1. Fase di Raccolta Documenti Iniziali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Certificato di morte:<\/strong> in carta libera (e con traduzione giurata e apostille se l&#8217;evento \u00e8 avvenuto all&#8217;estero).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Documenti d&#8217;identit\u00e0 e Codice Fiscale:<\/strong> del defunto e di tutti gli eredi\/legatari.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Certificato di residenza abituale:<\/strong> per determinare la giurisdizione.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Stato di famiglia storico:<\/strong> per ricostruire l&#8217;asse ereditario.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2. Fase Patrimoniale e Testamento<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Ricerca del testamento:<\/strong> verificare l&#8217;esistenza di testamenti (olografi o pubblici) e richiedere l&#8217;eventuale scelta espressa della legge applicabile.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se il defunto risiedeva in un Paese extra-UE, valutare se \u00e8 stato redatto un <strong>testamento internazionale<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Censimento immobiliare:<\/strong> atti di propriet\u00e0 e visure catastali (se vi sono immobili in Italia) ed estratti catastali\/atti di acquisto per immobili situati in altri Stati.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Rapporti bancari e finanziari:<\/strong> certificazioni e saldi al momento del decesso di tutti i conti correnti, dossier titoli e partecipazioni societarie, sia nazionali che esteri.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3. Fase Giuridica e Amministrativa<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Atto Notorio:<\/strong> dichiarazione sostitutiva di atto notorio per attestare la conformit\u00e0 degli eredi (richiesto spesso dalle banche).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Certificato Successorio Europeo (CSE):<\/strong> se i beni si trovano in Stati membri dell&#8217;Unione Europea, da richiedere ad un notaio. \u00c8 il documento ufficiale che prova la tua qualit\u00e0 di erede ed esecutore testamentario in tutta Europa.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Accettazione o Rinuncia:<\/strong> va deciso se accettare l&#8217;eredit\u00e0 (anche con beneficio di inventario, utile in caso di debiti esteri) o se procedere con la rinuncia.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4. Fase Fiscale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Dichiarazione di Successione:<\/strong> se si \u00e8 residenti in Italia, occorre dichiarare tutti i beni ereditati, inclusi quelli esteri. Tale dichiarazione va presentata all&#8217;<strong>Agenzia delle Entrate<\/strong> entro 12 mesi dalla data di apertura della successione.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Imposte di successione:<\/strong> calcolo e autoliquidazione delle imposte basati sul grado di parentela e sul valore complessivo dei beni.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il sistema UE sulla successione europea tiene conto della situazione e della volont\u00e0 del defunto, ma negli ultimi anni la&nbsp;<strong>giurisprudenza<\/strong>&nbsp;e la&nbsp;<strong>pianificazione legale<\/strong>&nbsp;sono diventate cruciali per evitare sorprese, soprattutto con testatori extra\u2011UE e patrimoni transnazionali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se una successione coinvolge beni, eredi o documenti in pi\u00f9 Paesi, \u00e8 opportuno valutare in anticipo la legge applicabile, gli obblighi fiscali e gli adempimenti richiesti nei diversi ordinamenti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo Studio Legale Internazionale Boccadutri assiste eredi, testatori e famiglie con patrimoni transfrontalieri nella gestione delle successioni europee e internazionali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se avete bisogno di maggiori informazioni sull\u2019argomento non esitate a contattare gli avvocati del&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/aree-di-attivita\/successione-testamento-ed-eredita\/#contact\">Dipartimento di Successione<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">FAQ Successione Europea e Internazionale<\/h2>\n\n\n<div id=\"rank-math-faq\" class=\"rank-math-block\">\n<div class=\"rank-math-list \">\n<div id=\"faq-question-1792146767459\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question \">Posso scegliere la legge italiana anche se vivo all\u2019estero?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer \">\n\n<p>S\u00ec. Un cittadino italiano residente all\u2019estero pu\u00f2 scegliere che alla propria successione si applichi la legge italiana, purch\u00e9 la scelta sia espressa in modo chiaro, normalmente tramite testamento o dichiarazione successoria equivalente.<br \/>In assenza di una scelta espressa, di regola si applica la legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. La scelta della legge italiana pu\u00f2 quindi essere particolarmente utile per chi vive stabilmente fuori dall\u2019Italia, ma desidera mantenere un quadro successorio coerente con il diritto italiano.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1792146777772\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question \">Il Certificato Successorio Europeo vale negli Stati Uniti?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer \">\n\n<p>No, il Certificato Successorio Europeo \u00e8 uno strumento previsto dal Regolamento UE n. 650\/2012 e serve principalmente a dimostrare la qualit\u00e0 di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell\u2019eredit\u00e0 negli Stati dell\u2019Unione europea che applicano il Regolamento.<br \/>Negli Stati Uniti non produce automaticamente gli stessi effetti che produce nei Paesi UE. Pu\u00f2 essere utile come documento di supporto, ma per sbloccare beni, conti correnti o immobili situati negli USA pu\u00f2 essere necessario seguire le procedure locali, come il probate o altri adempimenti previsti dallo Stato americano competente.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1792146788921\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question \">Dove si paga l\u2019imposta di successione?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer \">\n\n<p>L\u2019imposta di successione non \u00e8 regolata dal Regolamento UE n. 650\/2012. Il Regolamento stabilisce quale legge disciplina la successione, ma non determina dove si pagano le imposte. La tassazione resta materia dei singoli Stati.<br \/>Per questo, in una successione internazionale possono rilevare pi\u00f9 criteri: la residenza fiscale del defunto, la residenza degli eredi, il luogo in cui si trovano i beni e l\u2019eventuale presenza di convenzioni contro la doppia imposizione. Ad esempio, un immobile situato in Italia pu\u00f2 generare obblighi fiscali in Italia anche se il defunto viveva all\u2019estero.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1792146800104\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question \">Se ho immobili in due Paesi devo fare due successioni?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer \">\n\n<p>Non necessariamente dal punto di vista della legge applicabile, ma spesso s\u00ec dal punto di vista pratico e documentale. Il Regolamento UE n. 650\/2012 tende a individuare una sola legge applicabile all\u2019intera successione, compresi beni mobili e immobili, anche se situati in Paesi diversi.<br \/>Tuttavia, se il patrimonio comprende immobili, conti o investimenti in pi\u00f9 Stati, possono essere richiesti adempimenti locali in ciascun Paese: registrazioni, volture, dichiarazioni fiscali, traduzioni, apostille o procedure davanti ad autorit\u00e0 straniere. Per questo una successione pu\u00f2 essere unitaria sul piano giuridico, ma richiedere attivit\u00e0 operative in pi\u00f9 giurisdizioni.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1792146821083\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question \">La quota di legittima italiana vale anche per chi vive all\u2019estero?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer \">\n\n<p>Dipende dalla legge applicabile alla successione. Se alla successione si applica la legge italiana, la quota di legittima continua a tutelare determinati familiari, come coniuge, figli e, in alcuni casi, ascendenti, anche se il defunto viveva all\u2019estero o parte del patrimonio si trova fuori dall\u2019Italia.<br \/>Se invece si applica la legge di un altro Stato, le regole possono essere diverse. Alcuni ordinamenti riconoscono una tutela forte dei familiari, altri lasciano maggiore libert\u00e0 testamentaria. Per questo, nelle successioni internazionali, \u00e8 importante verificare in anticipo se convenga effettuare una professio iuris, cio\u00e8 scegliere espressamente la legge nazionale applicabile alla successione.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1792146836221\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question \">Serve un notaio oppure un avvocato?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer \">\n\n<p>Dipende dalla fase e dalla complessit\u00e0 della successione. Il notaio \u00e8 spesso coinvolto per testamenti, dichiarazioni, atti successori, trasferimenti immobiliari e rilascio del Certificato Successorio Europeo quando la successione riguarda beni o diritti da far valere in ambito UE.<br \/>L\u2019avvocato diventa particolarmente importante quando la successione coinvolge pi\u00f9 Paesi, eredi residenti all\u2019estero, possibili conflitti familiari, contestazioni sulla legittima, immobili fuori dall\u2019Italia, trust, societ\u00e0, patrimoni rilevanti o procedure in Stati extra-UE. Nelle successioni internazionali pi\u00f9 complesse, notaio, avvocato e consulente fiscale lavorano spesso in modo coordinato.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quando una persona possiede beni, immobili, conti correnti o investimenti in pi\u00f9 Paesi, oppure vive stabilmente all&#8217;estero, alla sua morte [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":17783,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","footnotes":"","rank_math_title":"Successione internazionale 2026\u20132027: regole e tasse","rank_math_description":"Successione europea e internazionale 2026\u20132027: legge applicabile, certificato successorio europeo, tasse, donazioni e tutela degli eredi.","rank_math_focus_keyword":"successione internazionale,successione europea,successione internazionale 2026,certificato successorio europeo,imposta di successione internazionale"},"categories":[145],"tags":[],"class_list":["post-17773","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-successione"],"modified_by":"Calogero Boccadutri","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17773","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17773"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17773\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18696,"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17773\/revisions\/18696"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17783"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17773"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17773"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17773"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}