{"id":16521,"date":"2024-06-04T12:42:39","date_gmt":"2024-06-04T10:42:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.boccadutri.com\/?p=16521"},"modified":"2024-06-04T12:42:43","modified_gmt":"2024-06-04T10:42:43","slug":"cassazione-non-spetta-al-paziente-provare-lerrore-medico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/cassazione-non-spetta-al-paziente-provare-lerrore-medico\/","title":{"rendered":"Cassazione, non spetta al paziente provare l\u2019errore medico"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non spetta al paziente, che chieda di ottenere un risarcimento del danno per errore medico, provare che quell\u2019errore ci sia stato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 quanto ha stabilito la <strong>Corte di Cassazione<\/strong> nell\u2019<strong><em>ordinanza n. 5922\/2024<\/em><\/strong> in cui vengono ricordate le&nbsp;<strong>regole di riparto dell\u2019onere probatorio<\/strong>&nbsp;in risposta alla sentenza della Corte di appello, in cui tale criterio era stato sovvertito.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Le sentenze prima della Cassazione<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tutto inizia dalla causa intentata contro<strong> un&#8217;azienda sanitaria locale da un paziente che chiedeva un risarcimento di danni patrimoniali <\/strong><strong>e non patrimoniali<\/strong> in seguito ad una errata manovra dell\u2019anestesista, svolta durante un intervento chirurgico presso una struttura ospedaliera facente capo alla Asl convenuta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante l\u2019intervento, era stata effettuata un\u2019anestesia spinale, ma l\u2019ago introdotto avrebbe sub\u00ecto una deviazione, provocando dolore al paziente e non producendo effetti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel mese successivo, il paziente era stato costretto a rivolgersi in due occasioni al Pronto Soccorso e a sottoporsi a diverse visite ortopediche e neurologiche, a causa del malessere causato dall\u2019anestesia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La diagnosi finale era stata \u201cparalisi del nervo ascellare destro e dell\u2019emidiaframma sinistro&#8221;, da \u201cverosimile reliquato di anestesia&#8221;, pur in presenza di preesistente erniazione cervicale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Tribunale locale aveva accolto, anche se in parte, la domanda risarcitoria, mentre nel successivo grado di giudizio, la Corte d\u2019appello aveva ribaltato la decisione, accogliendo le tesi dell\u2019azienda sanitaria, secondo cui l\u2019attore non aveva fornito la prova dell\u2019imperizia medica &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La Cassazione<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Suprema Corte ha rilevato un errore di fondo nell\u2019applicazione dei principi di riparto dell&#8217;onere probatorio da parte della Corte di Appello.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La stessa Corte di Appello ha infatti erroneamente attribuito al paziente l\u2019onere della prova dell\u2019inadempimento della struttura sanitaria, ma in una <strong>fattispecie di responsabilit\u00e0 di natura contrattuale come quella medica, non spetta al danneggiato questo onere.<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La Cassazione ha ricordato come sia pacifico<\/strong> che il creditore\/attore abbia l\u2019onere di dimostrare la fonte del credito e il nesso di causa, provando che la condotta del professionista sia stata, secondo il criterio del <strong>pi\u00f9 probabile che non<\/strong>, la causa del danno lamentato; \u00e8 onere invece del debitore dimostrare o l\u2019esatto adempimento o che a causare l\u2019inadempimento o l\u2019inesatto adempimento siano stati fattori imprevedibili e inevitabili, anche in un contesto in cui si \u00e8 adottata l\u2019ordinaria diligenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per questi motivi la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del paziente, cassando la sentenza impugnata e rinviando il giudizio alla Corte di appello competente, in diversa composizione.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Responsabilit\u00e0 contrattuale<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La responsabilit\u00e0 della struttura deve essere qualificata in termini di <strong>responsabilit\u00e0 contrattuale<\/strong> nel caso in cui il paziente denunci di aver subito danni come risultato di un\u2019azione svolta dal personale medico durante la prestazione, in virt\u00f9 dell\u2019esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra struttura ospedaliera e paziente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La responsabilit\u00e0 contrattuale prevede che il creditore debba provare la fonte del suo credito e specificare i motivi per cui sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non spetta poi a lui dimostrare l\u2019inadempimento o l&#8217;inesatto adempimento del debitore, spettando a quest\u2019ultimo invece la prova dell\u2019<strong>esatto adempimento<\/strong> o dimostrare che l\u2019inadempimento sia stato determinato da una causa a lui non imputabile.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La divisione degli oneri<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le regole di riparto dell\u2019onere probatorio, in presenza di un rapporto giuridico di natura contrattuale, prevedono che non sia compito dell\u2019assistito dimostrare che i medici abbiano commesso un errore, spetta piuttosto a chi presta le proprie cure, dimostrare di aver agito nel miglior modo possibile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In sintesi:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>il \u201c<strong>creditore-attore<\/strong>\u201d che ritiene di aver subito un danno, ha come onere quello del dimostrare da cosa derivi il proprio credito (contratto), e l\u2019esistenza di un nesso causale tra l\u2019inadempimento e il danno ricevuto;<\/li>\n\n\n\n<li>il \u201c<strong>debitore<\/strong>\u201d convenuto ha come onere quello del dimostrare, in alternativa all\u2019esatto adempimento, che l\u2019inadempimento (o l\u2019inesatto adempimento) sia stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l\u2019ordinaria diligenza (cio\u00e8 l\u2019aver agito nel pieno rispetto delle regole tecniche proprie della professione esercitata, come da art. 1176, secondo comma, del Codice civile), e dunque sia oggettivamente non imputabile all\u2019agente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso in cui voleste richiedere una consulenza in materia di riconoscimento del danno, gli avvocati del <a href=\"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/aree-di-attivita\/danni-alle-persone-incidenti-gravi\/#contact\">Dipartimento Contenzioso<\/a> dello Studio legale Boccadutri saranno lieti di assistervi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per approfondimenti:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/responsabilita-da-contatto-sociale-in-ambito-medico\/\">Responsabilit\u00e0 da contatto sociale in ambito medico<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Non spetta al paziente, che chieda di ottenere un risarcimento del danno per errore medico, provare che quell\u2019errore ci sia [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":16527,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","footnotes":"","rank_math_title":"","rank_math_description":"Non spetta al paziente, che chieda di ottenere un risarcimento del danno per errore medico, provare che quell\u2019errore ci sia stato.","rank_math_focus_keyword":"errore 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