{"id":15719,"date":"2023-10-27T19:43:20","date_gmt":"2023-10-27T17:43:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.boccadutri.com\/?p=15719"},"modified":"2023-10-27T19:43:23","modified_gmt":"2023-10-27T17:43:23","slug":"divorzio-istantaneo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/divorzio-istantaneo\/","title":{"rendered":"Il divorzio diventa \u201cistantaneo\u201d dopo la riforma Cartabia"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>La sentenza numero 28727\/2023<\/em>, datata <em>16 ottobre 2023<\/em>, della Corte di Cassazione ha chiarito le implicazioni della <a href=\"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/riforma-cartabia-separazione-e-divorzio\/\"><strong>Riforma Cartabia<\/strong> <strong>in materia di separazione e divorzio<\/strong><\/a> ed ha delineato il nuovo istituto del \u201c<strong>divorzio istantaneo<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 stata la prima volta che la Cassazione ha avuto modo di esprimersi sull\u2019applicazione della riforma Cartabia, in vigore dal 28 febbraio 2023.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In particolare, ha chiarito come sia possibile <strong>accorpare separazione e divorzio in un unico atto anche nel caso in cui i coniugi siano concordi <\/strong>(separazione e divorzio consensuale).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Separazione e divorzio restano due entit\u00e0 a s\u00e9 stanti<\/strong>, ma una volta ottenuta la <strong>separazione<\/strong>, in presenza di accordi gi\u00e0 raggiunti sul <strong>divorzio<\/strong>, la sentenza che certifica la separazione preceder\u00e0 quella del divorzio, senza la necessit\u00e0 di depositare nuove istanze in Tribunale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte di Cassazione ha modificato l\u2019orientamento giurisprudenziale di merito in base al quale l\u2019accorpamento delle due procedure di separazione e divorzio sia applicabile anche ai <strong>procedimenti congiunti<\/strong>, ossia quelli in cui la via scelta dai coniugi \u00e8 quella della via consensuale per separazione e divorzio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Contestualmente ha posto fine alla difformit\u00e0 di pronunce, ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell\u2019art. 473 bis n. 49 del Codice di Procedura Civile.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Come ottenere un divorzio immediato<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le parti possono davvero ottenere subito il divorzio nella fase in cui presentano domanda di separazione, o dovrebbero comunque attendere che venga riconosciuta la separazione?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anche se tecnicamente sarebbe pi\u00f9 corretto parlare di \u201c<strong>divorzio automatico\u201d<\/strong>, relativamente alle novit\u00e0 introdotte dalla Riforma Cartabia, sta prendendo campo la definizione di <strong>\u201cdivorzio istantaneo\u201d,<\/strong> come se depositare contemporaneamente istanza di separazione e divorzio potesse permettere di ottenere nell\u2019immediato il divorzio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ovviamente cos\u00ec non \u00e8.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non si tratta di <strong>divorziare in una sola udienza<\/strong>, ma di poter <strong>presentare contestualmente le due istanze<\/strong>, di <strong>separazione e divorzio<\/strong>, affrontando subito tutte le questioni pertinenti, in modo da <strong>risparmiare un secondo passaggio in Tribunale<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Occorrer\u00e0 sempre attendere <strong>i canonici 6 mesi<\/strong>, per i casi di <strong>separazione consensuale<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Recita la <em>sentenza 28727<\/em>: <em>\u201cin tema di crisi familiare, nell\u2019ambito del procedimento di cui all\u2019art.473-bis.51 c.p. c., \u00e8 ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Il d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022<\/em>, infatti ha introdotto la facolt\u00e0 di <strong>presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio<\/strong>, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, ai sensi dell&#8217;art. 3 della legge sul divorzio).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte di Cassazione ha ritenuto <em>\u201cammissibile il cumulo delle domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nel caso di proposizione cumulativa delle stesse domande in via consensuale\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per la Cassazione <em>\u201cnon si riscontrano ragioni che possano giustificare una disparit\u00e0 di trattamento tra il giudizio contenzioso e quello su istanza congiunta\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Il dilemma della Riforma Cartabia: cumulabilit\u00e0 di separazione e divorzio<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il problema della <strong>cumulabilit\u00e0<\/strong>, in un <strong>simultaneus processus<\/strong>, delle <strong>domande di separazione e divorzio<\/strong> aveva gi\u00e0 trovato soluzioni contrastanti nella giurisprudenza di merito, data dall\u2019entrata in vigore il 28 febbraio 2023 (la norma \u00e8 applicabile ai procedimenti instaurati successivamente).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cos\u00ec la Riforma Cartabia: <em>\u201cnegli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">E poi: <em>\u201cle domande cos\u00ec proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prima della pronuncia della Corte di Cassazione, favorevole alla cumulabilit\u00e0, i giudici dei Tribunali italiani, si erano ritrovati ad applicare la nuova norma, di fatto dividendosi tra due diversi orientamenti:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>favorevole all\u2019ammissibilit\u00e0 del cumulo delle domande di separazione e divorzio in procedimenti non contenziosi<\/li>\n\n\n\n<li>contrario all\u2019ammissibilit\u00e0 del cumulo, essendo tale facolt\u00e0 <strong>riservata dalla legge alle sole ipotesi di procedimento contenzioso<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Il rinvio pregiudiziale da parte del giudice di merito di Treviso<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sentenza della Cassazione nasce dalla richiesta d\u2019intervento, c.d. <strong>rinvio pregiudiziale<\/strong>, avanzata dal Tribunale di Treviso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I dubbi riguardavano, nello specifico, la corretta applicazione dell\u2019<strong><em>articolo 473 bis 51 del Codice di procedura civile<\/em><\/strong>, che prevede che i coniugi possano presentare congiuntamente domanda di separazione e di divorzio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La coppia che si era presentata davanti al Tribunale di Treviso aveva chiesto, in forma consensuale, di pronunciare la propria separazione personale e, di conseguenza, di ottenere le disposizioni relative ad affido e collocazione della figlia minorenne e al contributo economico del genitore non collocatario in favore sia della figlia in questione, che del figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Insieme alla domanda di separazione avevano chiesto al Tribunale di pronunciare, <em>\u201cdecorso il periodo di tempo previsto dall\u2019art. 3 della legge n. 898\/1970 e previa il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni richieste per la separazione personale\u201d,<\/em> con ordine all\u2019ufficiale dello Stato civile di annotare la sentenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La<em> legge delega n. 206 del 2021 <\/em>prevede che il giudice di merito possa direttamente sottoporre d\u2019ufficio le decisioni sulle <strong><em>questioni di diritto<\/em><\/strong> alla <strong>Corte di Cassazione<\/strong>, perch\u00e9 giunga a una risoluzione del quesito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questo caso si parla di <strong>rinvio pregiudiziale<\/strong>, ed \u00e8 ad esso che ha fatto ricorso il tribunale di Treviso, quando si \u00e8 trovato a dover decidere su una questione:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>esclusivamente di diritto;<\/li>\n\n\n\n<li>nuova, non essendo stata ancora affrontata dalla Corte di Cassazione;<\/li>\n\n\n\n<li>di particolare importanza;<\/li>\n\n\n\n<li>con gravi difficolt\u00e0 interpretative;<\/li>\n\n\n\n<li>tale da riproporsi in numerose controversie.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La decisione, dunque, \u00e8 stata rimessa al giudice di legittimit\u00e0 (giudice della Corte di Cassazione) che ha potuto dare il proprio parere sul <strong>cumulo di domanda di separazione e divorzio<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dopo la riforma Cartabia era nato un contraddittorio in seno alla dottrina e alla giurisprudenza, e si \u00e8 resa necessaria un\u2019interpretazione uniforme.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chiamato a dare un parere sulla questione, il Tribunale di Treviso, alla luce di tali considerazioni, ha ritenuto opportuno che fosse la Corte di Cassazione a pronunciare il <strong>principio di diritto<\/strong>, al fine di evitare la \u201cpersistenza di filoni giurisprudenziali di merito discordanti\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come sottolineato dalla stessa sentenza della Cassazione <em>\u201cil principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema italiana, ai sensi dell\u2019art. 363 bis c.p.c., non si limita ad un mero parere, ma <strong>vincola la decisione del giudice di merito, che ha sollevato la questione, e tutti i giudici che interverranno nel medesimo procedimento<\/strong>\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Come si \u00e8 arrivati al Divorzio Istantaneo<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Negli ultimi anni in Italia si \u00e8 assistito ad una vera e propria rivoluzione sul tema separazione e divorzio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La possibilit\u00e0 di accorpare i due procedimenti risponde all\u2019esigenza di concludere al pi\u00f9 presto l\u2019iter del divorzio, facendo s\u00ec che il tempo impiegato per prendere una decisione in merito alla separazione, basti ad estendere tale decisione al divorzio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prima delle riforme il divorzio veniva visto come un lento calvario, che prosciugava le risorse finanziarie e che, dilungandosi, acuiva le tensioni tra coloro che erano destinati a diventare ex coniugi ma che non vedevano mai arrivare l\u2019agognato giorno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli italiani sono gli unici in Europa sottoposti ad un doppio \u201cprocesso\u201d prima di poter chiudere definitivamente il proprio matrimonio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le statistiche ci dicono che la stragrande maggioranza delle coppie separate non si riconciliano; quindi, l\u2019intento della separazione di provare a recuperare un rapporto tra coniugi (destinato comunque a finire) si \u00e8 rivelato abbastanza fallimentare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una conseguenza di cotanta difficolt\u00e0 a divorziare in tempi brevi \u00e8 stata quella della nascita di un florido \u201c<strong>turismo divorzile<\/strong>\u201d, che ha visto molte coppie recarsi in Romania, Spagna, Francia e Inghilterra, disposte a spendere un una tantum pur di risparmiarsi estenuanti lotte in Tribunale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ovviamente la controtendenza degli ultimi anni dell\u2019Italia in tema di divorzio, che l\u2019ha vista proiettata verso una chiusura anticipata del matrimonio, seppur senza rinunciare al periodo di separazione, sta gi\u00e0 cambiando le cose.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo si era visto con il <a href=\"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/divorzio-breve\/\">Divorzio breve<\/a>, introdotto in Italia dalla <strong><em>legge numero 55 del 6 maggio 2015<\/em><\/strong> che gi\u00e0 aveva ridotto i tempi del divorzio da tre anni a sei mesi, in caso di accordo, o ad un anno, senza accordi e prima ancora con la piccola rivoluzione del <strong>Divorzio facile<\/strong>, come venne definito il <strong>decreto legge n.132 del 12 settembre 2014 (convertito in legge 162)<\/strong> che aveva introdotto la possibilit\u00e0 di far ricorso alla \u201cnegoziazione assistita\u201d per divorziare, senza passare dal Tribunale.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Come presentare domanda cumulativa di separazione e divorzio<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La domanda deve essere depositata con un ricorso ed entrambi i coniugi devono produrre davanti al giudice i mezzi di prova in loro possesso e i documenti che illustrano la propria condizione patrimoniale, ossia:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;<\/li>\n\n\n\n<li>elenco dei beni di propriet\u00e0 e di quote societarie;<\/li>\n\n\n\n<li>estratti conto dei rapporti bancari e finanziari.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se vengono accertate omissioni o attestazioni false, si rischia la condanna al pagamento delle spese legali e alla corresponsione dei danni all\u2019altro coniuge.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <a href=\"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/aree-di-attivita\/diritto-di-famiglia-e-divorzio\/\">Dipartimento di Diritto di Famiglia e Divorzio<\/a> dello Studio legale internazionale Boccadutri risponder\u00e0 alle vostre domande in tema di separazione e divorzio e vi guider\u00e0 nella scelta della strategia migliore per affrontare lo stress di una separazione dal vostro partner, nella piena tutela delle persone coinvolte, in primis i vostri figli.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per approfondimenti:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/legge-applicabile-ai-matrimoni-internazionali\/\">Legge applicabile ai matrimoni internazionali<\/a>;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/separazione-in-italia\/\">La separazione in Italia<\/a>;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/guida-al-divorzio-in-italia\/\">Guida al divorzio in Italia<\/a>;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/sposarsi-allestero-e-divorziare-in-italia\/\">Sposarsi all\u2019estero e divorziare in Italia<\/a>;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/divorzio-la-cassazione-cambia-le-regole-dell-assegno-di-mantenimento\/\">Divorzio: la Cassazione cambia le regole dell\u2019assegno di mantenimento<\/a>;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/assegno-divorzile\/\">L\u2019assegno divorzile: indicazioni e sentenze<\/a>;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/assegno-di-mantenimento-separazione-e-divorzio\/\">Guida all\u2019assegno di mantenimento, separazione e divorzio<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La sentenza numero 28727\/2023, datata 16 ottobre 2023, della Corte di Cassazione ha chiarito le implicazioni della Riforma Cartabia in [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":15721,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","footnotes":"","rank_math_title":"","rank_math_description":"La sentenza numero 28727\/2023, datata 16 ottobre 2023, della Corte di Cassazione ha chiarito le implicazioni della Riforma Cartabia in materia di separazione e divorzio ed ha delineato il nuovo istituto del \u201cdivorzio istantaneo\u201d.","rank_math_focus_keyword":"divorzio istantaneo"},"categories":[150],"tags":[],"class_list":["post-15719","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-di-famiglia-e-divorzio"],"modified_by":"Calogero Boccadutri","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15719","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15719"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15719\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15721"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15719"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15719"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.boccadutri.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15719"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}