Vacanze sicure col contratto d’albergo
Il Contratto d’albergo è un contratto atipico che specifica obblighi e diritti degli albergatori e dei loro ospiti. In base ad esso è possibile stabilire torti e ragioni quando, durante il soggiorno, si verificano imprevisti.
Attualmente la nostra legislazione non prevede alcuna norma che definisca espressamente il contratto tra ospiti ed albergatori mentre è in vigore un rapporto giuridico denominato “contratto d’albergo”, in cui vengono regolamentati solo pochi aspetti.
Si tratta di un contratto atipico, in cui sono specificati alcuni obblighi e diritti delle parti.
Secondo tale accordo, il titolare dell’albergo si obbliga a fornire al cliente, dietro pagamento del prezzo convenuto, un alloggio, garantendone pulizia e sicurezza, sia per le persone che per i bagagli che portano con sé.
Per chi sceglie di soggiornare in albergo durante le proprie vacanze, non sarebbe male prendere coscienza di ciò che la legge prevede a tutela della permanenza in una struttura ricettiva.
Il regolamento internazionale alberghiero tutela i viaggiatori sin dal lontano 1954.
Alla base troviamo la legislazione in vigore nel paese in cui si trova l’albergo, il regolamento interno dell’albergo stesso, e le regole internazionali.
Obblighi dell’albergatore
Quando si sceglie un albergo ci si aspetta che soggiornarvi sarà un’esperienza gradevole, ma perché questo sia possibile ci si deve sentire, ed essere, al sicuro.
L’albergatore ha il dovere di garantire l’incolumità dei propri clienti durante il loro soggiorno.
Ovviamente perché l’ospite sia tutelato nel migliore dei modi dev’essere egli stesso a non correre rischi, adottando un comportamento prudente e assennato.
In caso contrario non può essere l’albergatore a rispondere dei danni causati a se stessi dalla propria incoscienza, così come sussistono cause “di forza maggiore” che escludono o diminuiscono la responsabilità della struttura ricettiva. Casi eccezionali che andrebbero valutati singolarmente.
La responsabilità dell’albergatore non si limita alle persone ma anche a ciò che esse recano con sé.
Il codice civile, artt. 1783 e seguenti, regolamenta il dovere di custodia dei beni dei clienti.
Gli albergatori risultano responsabili del danneggiamento, della distruzione o del furto di quanto il cliente porta in albergo.
Ciò anche se l’oggetto in questione non è stato loro espressamente affidato.
Spetta poi al cliente dimostrare l’entità del danno subito.
È bene sapere che eventuali cartelli esposti in albergo in cui si declinano le responsabilità per gli oggetti lasciati in camera o altrove all’interno dell’albergo, non hanno alcun valore di legge.
L’art. 1784 attribuisce agli albergatori una responsabilità illimitata nel caso in cui gli sia stato affidato qualcosa o se dovessero aver negato la custodia di valori, denaro contante oppure oggetti preziosi, per i quali sussiste un obbligo di salvaguardia.
Soltanto se si tratta di oggetti pericolosi, ingombranti o, di valore eccessivo rispetto alle risorse della struttura, l’albergatore viene esonerato dall’obbligo di accettarli in custodia.
Il contratto d’albergo è chiaro sul fatto che l’albergatore deve tutelare il cliente e il suo bagaglio.
Se succede qualcosa all’uno o all’altro la posizione dell’albergatore può essere alleggerita soltanto dal comportamento scorretto del cliente (o di chi lo accompagna), da cause di forza maggiore, o dalla natura di quanto custodito che potrebbe subire, ad esempio, un deterioramento naturale.
Le responsabilità sui veicoli dei clienti, e su ciò che vi viene lasciato, rientrano in eventuali contratti di parcheggio a meno che non si dimostri una mancanza da parte dell’albergatore o dei suoi collaboratori.
Il cliente per tutelare i propri interessi deve denunciare il danno all’albergatore appena ne è consapevole, possibilmente prima di lasciare la struttura.
L’alloggio viene fornito fondamentalmente per il riposo notturno del viaggiatore, per cui il conto deve essere calcolato sul numero di notti trascorse nell’albergo, a prescindere dall’orario di arrivo o partenza.
Anche nel caso in cui il cliente dovesse usare la camera per poche ore, dovrà corrispondere il pagamento minimo di una notte.
Salvo, naturalmente, accordi diversi tra le parti.
Obblighi del cliente
Il contratto di albergo stabilisce degli obblighi anche per il cliente, vale a dire, il pagamento di quanto convenuto (o di quanto stabilito dalle tariffe esposte nella struttura) ed il rispetto delle regole dell’albergo.
In caso di danni arrecati alla struttura il cliente è tenuto al risarcimento.
Se dovesse subire un danno all’interno dell’albergo, il cliente dovrà dimostrare il nesso di casualità tra il danno subito e la “cosa in custodia” nella struttura alberghiera.
A tal proposito la Corte di Cassazione, sentenza n. 12419/08, ha respinto la richiesta di risarcimento per una caduta all’interno del box doccia sito in una camera d’albergo, perché lo stesso non risultava pericoloso.
Venendo a mancare un “nesso eziologico” tra caduta e luogo della caduta tale da giustificare una colpa dell’albergatore la Corte non ha ritenuto di doverlo condannare.
Quando si effettua una prenotazione è sempre buona abitudine conservare prove scritte di quanto concordato con l’albergatore, siano esse e-mail o fax, in modo da poter fare valere i propri diritti in caso di incongruenze tra gli accordi e quanto poi riscontrato sul posto.
Gli albergatori sono tenuti a comunicare ogni anno il loro tariffario alla Regione d’appartenenza e ad esporlo nella struttura in maniera ben visibile.
In caso di partenza anticipata l’albergatore può addebitare una notte, (ma potrebbe arrivare ad un massimo di 3), più eventuali giorni precedenti.
Quando il cliente non paga
Se il cliente si rifiuta di pagare il gestore dell’albergo può denunciarlo per insolvenza fraudolenta, art. 641 c.p. Il cliente può decidere di andar via senza attendere l’arrivo delle forze dell’ordine.
Trattenerlo contro la sua volontà renderebbe i creditori responsabili di sequestro di persona.
Una volta identificata la persona prima di consegnarle la stanza, gli albergatori avranno in mano tutti i dati per recuperare il credito in sede civile, o tramite denuncia penale.
In Italia è in vigore l’art 2760 c.c. per i crediti verso i clienti, secondo cui l’albergatore gode del “diritto di preferenza” sulle cose portate in albergo, inclusa eventuale autovettura posteggiata nel parcheggio dell’albergo) sulle quali può esercitare un diritto di ritenzione anche in presenza di eventuali diritti vantati da altri creditori del cliente insolvente.
Tale credito, tuttavia, si prescrive dopo sei mesi (art. 2954 c.c.). Se l’albergatore però dimostra che il pagamento non è avvenuto la prescrizione non ha validità.
Il codice di comportamento internazionale relativo ai contratti tra albergatori ed agenzie di viaggi
Quando si sceglie una tipologia di alloggio, a distanza, una volta giunti in albergo ci si attende di trovare quella camera specifica.
Se ciò non avviene, e l’albergatore non mette a disposizione la camera concordata con l’agenzia di viaggio, dovrà assegnarne un’altra che possa soddisfare le aspettative del cliente.
Se nella struttura manca una stanza adatta, l’albergatore dovrà farsi carico di trovarla in un’altra struttura alberghiera vicina, pagare eventuali differenze di prezzo e le spese di trasferimento.
In attesa dell’arrivo del cliente, la camera prenotata dovrà rimanere a disposizione almeno dalle ore 15:00 fino alle ore 18:00 del giorno concordato, la mancata presentazione del cliente rimette la camera nella disponibilità dell’albergo, mentre il cliente sarà tenuto al pagamento del costo della camera per un minimo di una notte fino al massimo di tre notti.
Il giorno della partenza il cliente dovrà lasciare la camera occupata entro le ore 12.00, salvo disposizioni diverse.
Se siete stati vittima di incidenie durante il vostro soggiorno in albergo o se l’albergo non ha rispettato gli accordi stabiliti prima del soggiorno, rovinando la vostra vacanza, non esitate a contattare i nostri avvocati, i quali chiariranno ogni dubbio sui vostri diritti nel caso specifico.
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