Trascrizione atti relativi a Stato Civile in Italia
La trascrizione degli atti di stato civile riguardanti nascita, matrimonio, unione civile o morte formati nel Paese estero in cui sono avvenuti, possono essere trasmessi al Comune competente per la loro trascrizione nei registri di Stato Civile.
Per poter effettuare la trascrizione, l’Ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad esaminare i contenuti dei provvedimenti stranieri per verificare la sussistenza delle condizioni poste dalla legge.
L’atto non deve presentare incompatibilità con la legge italiana e quindi non dovrà essere contrario all’ordine pubblico italiano.
Un atto di matrimonio poligamo non potrebbe, ad esempio, essere trascritto. Riscontrata la regolarità della documentazione, il procedimento si conclude con la trascrizione dell’atto.
La trascrizione può riguardare sia cittadini italiani che cittadini stranieri.
La trascrizione di atti di Stato Civile formati all’estero per cittadini italiani
Gli atti di nascita, matrimonio, unione civile e morte formati all’estero e relativi a cittadini italiani, devono essere trasmessi al Comune italiano di residenza o di iscrizione anagrafica all’AIRE, per la trascrizione.
I cittadini italiani hanno l’onere di comunicare gli eventi di stato civile che li riguardano, avvenuti in territorio straniero, anche se vi si trovano temporaneamente.
La trascrizione di atti di Stato Civile formati all’estero per cittadini stranieri
I cittadini stranieri residenti in Italia possono richiedere la trascrizione degli atti civili, formati all’estero, che li riguardano, purché non contrari all’ordine pubblico.
Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione asseverata in lingua italiana e alla legalizzazione, salvo esenzioni, da parte della competente autorità straniera.
Le trascrizioni di Stato Civile in Italia riproducono gli atti stranieri e su di esse non si possono effettuare annotazioni.
Le annotazioni sugli atti di stato civile formati all’estero e trascritti sui registri di stato civile non sono previste neppure nell’eventualità che il cittadino straniero effettui un cambio di generalità (variazioni in nome e/o cognome).
I nuovi dati, opportunamente certificati dall’autorità straniera competente, dovranno essere riportati sugli atti anagrafici.
Atti che possono essere trascritti in Italia
Nei registri di stato civile dei Comuni italiani possono essere trascritti:
1. Atti di nascita se:
- padre e/o madre sono residenti in quel determinato Comune;
- padre e/o madre sono iscritti all’AIRE di quel Comune;
- padre e/o madre hanno avuto come ultima residenza in Italia quel determinato Comune;
- il titolare dell’atto è maggiorenne, e residente in quel determinato Comune o iscritto all’AIRE di quel determinato Comune.
2. Atti di matrimonio/Unione Civile se almeno uno dei coniugi è residente in quel determinato Comune o iscritto all’AIRE di quel Comune; se uno è cittadino italiano o nato in Italia.
3. Atti di morte:
- se il defunto era residente in quel determinato Comune;
- se il defunto era iscritto all’AIRE di quel Comune;
- se il defunto ha avuto come ultimo domicilio in Italia quel determinato Comune.
Prima di richiedere la trascrizione è necessario accertarsi che l’atto non sia già stato trascritto in un altro Comune italiano.
Atti di stato civile formati in Italia relativi a cittadini stranieri
La trascrizione degli atti di stato civile formati in Italia, in comuni diversi da quelli di residenza degli interessati, relativi a cittadini stranieri, verranno trascritti d’ufficio nei registri di stato civile dei comuni di residenza degli interessati, su richiesta degli uffici che li hanno formati.
La gestione della trascrizione dei matrimoni religiosi, con valore civile, sarà curata dai ministri del culto che li avranno celebrati.
Documenti da presentare per la trascrizione
Al momento della richiesta di trascrizione di un atto civile formato all’estero occorrerà presentare:
- un documento di identità in corso di validità;
- l’atto da trascrivere, in originale o in copia conforme, tradotto e legalizzato (se previsto);
La legalizzazione non è richiesta se l’atto è stato formato in uno Stato aderente a Convenzioni esentative oppure redatto su modello plurilingue se l’atto è stato formato in uno Stato aderente alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976.
Se avete bisogno di assistenza per effettuare una trascrizione, o avete dubbi sulle modalità per farlo, i nostri avvocati del Dipartimento di Diritto di Famiglia e Divorzio e di Probate vi guideranno fino all’avvenuta registrazione in Italia.
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