L’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità in cui, anche i non residenti in territorio italiano, potranno usufruire del bonus per le ristrutturazioni.
Il Superbonus al 110%, in forma di detrazione, è destinato sia a italiani che a stranieri. Come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, tale agevolazione è fruibile anche da chi non è residente sul territorio italiano. In tal caso, non potendo effettuare detrazioni d’imposta su redditi percepiti in Italia, il soggetto richiedente potrà vedersi riconoscere lo sconto direttamente in fattura o potrà cedere il credito.
Detrazioni per il recupero e la qualificazione
Relativamente alle detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, il Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di optare, al posto della fruizione diretta della detrazione, che limitava numero e tipologia dei richiedenti, per un contributo anticipato, da ricevere con uno sconto in fattura, o ancora per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Ambiti di applicazione
Attualmente il Superbonus è applicabile alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ed è valido per gli interventi effettuati o dall’intero condominio, o da persone fisiche su una singola unità immobiliare, o da enti aventi in carico la gestione degli edifici (IACP, Cooperative, Associazioni sportive dilettantistiche …)
La detrazione riguarda soggetti operanti «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», ossia le unità immobiliari, oggetto di interventi qualificati, non devono essere riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR – Testo unico delle imposte sui redditi) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).
Per poter usufruire della detrazione, le persone fisiche devono avere un titolo che dimostri il possesso dell’immobile. Viene ritenuto idoneo anche un preliminare di compravendita: “ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato”.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate
La Circolare 24/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha per oggetto: “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”. Secondo la Circolare 24, il beneficio è destinato a “persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”.
Questo vale per:
- Cittadini italiani, residenti in Italia o all’estero, che vorranno acquistare/ristrutturare un immobile in Italia.
- Cittadini stranieri, residenti in Italia o all’estero, che vorranno acquistare/ristrutturare un immobile in Italia.
In sostanza, coloro che non producono redditi da lavoro in Italia, su cui operare la detrazione, potranno beneficiare del Super Bonus tramite vie alternative, ossia sconto o cessione.
Non è solo il caso di stranieri, ma potrebbe trattarsi anche di chi gode di regimi fiscali sostitutivi, come può essere, ad esempio, il forfettario.
Il tipo di agevolazione, che andrà ad applicare il Super Bonus, è valida per chiunque. In sostanza, anche chi potrebbe semplicemente godere della detrazione ha la facoltà di optare per lo sconto o per la cessione del credito.
Cessione del credito con Superbonus 110
In caso di sconto, e quindi di azzeramento dei costi, l’importo massimo non potrà essere superiore a quanto dovuto. Il fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati dovrà anticipare le spese e recupererà il contributo anticipato, sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante. In alternativa potrà, a sua volta, cedere tale credito ad altri soggetti.
In caso di cessione del credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, a banche o altri intermediari finanziari, gli stessi potranno utilizzarlo in compensazione attraverso il Modello F24, o cederlo, essi stessi, ad altri enti.
Il Super Bonus del 110% sarà comunque applicabile soltanto al soggetto che lo detrae, poiché usufruirà di cinque detrazioni di spesa nel 730, corrispondenti alle rate e quantificabili nel 110% di sconto.
Ammessi al Bonus i congiunti del proprietario
Possono effettuare i lavori, e quindi accedere al Bonus, anche i congiunti del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), ma anche i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76 del 2016.
I congiunti ammessi devono essere conviventi del possessore (o detentore) dell’immobile oggetto dell’intervento. Gli interventi possono riguardare interventi eseguiti su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale potrà attuarsi la convivenza.
Per lo stesso principio, il familiare del possessore (o detentore) non potrà richiedere la detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore se gli immobili su cui andranno effettuati i lavori sono locati o concessi in comodato, e quindi non sono a disposizione.
In Italia è un momento favorevole per l’investimento in proprietà immobiliari, sia come conseguenza della Pandemia (abbattimento dei costi unito a desiderio di evasione), che come effetto della scelta da parte di diversi piccoli Comuni, di offrire in vendita immobili a prezzi simbolici, a patto che chi li acquista li riqualifichi. Esiste anche la possibilità di ottenere mutui a tassi agevolati.
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