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Successioni e donazioni. Un regolamento UE chiarisce che fare

21 Feb 2017 - Successione
Successioni e donazioni. Un regolamento UE chiarisce che fare

Successioni e donazioni

Un Regolamento Europeo valido per tutti gli Stati membri regola le successioni transfrontaliere.

La successione con implicazioni transfrontaliere è rimasta materia controversa in Italia fino all’applicazione del Regolamento UE numero 650/2012 del 4 luglio 2012.
Sebbene però abbia visto la luce circa quattro anni fa, per l’entrata in vigore si è dovuto attendere il 17 agosto 2015.
Per espressa volontà dell’articolo 83, infatti, si applica a tutte le successioni aperte a partire da quel giorno.

Il Regolamento ha portato una ventata di novità in materia, colmando lacune e dando soprattutto vita al “Certificato Successorio Europeo” che potrà essere utilizzato in uno Stato membro da chi ha la necessità di far valere il proprio status di erede o legatario.

Finalmente sono state date linee guida concrete per chiarire le competenze visto che, in caso di successione di beni italiani per cittadini stranieri non ci si può limitare alla normativa interna di Diritto Internazionale Privato.

In un mondo ormai senza confini è prassi sempre più diffusa l’acquisto di un bene in Italia da parte di cittadini stranieri che continuano a vivere all’estero.
Lo stesso vale per i cittadini italiani che scelgono di risiedere al di là dei nostri confini pur mantenendo il possesso di beni immobili nel paese natio.
In entrambe le situazioni la successione implica un momento di riflessione per stabilire il regime giuridico che la regolamenterà.

Ogni Stato europeo presenta differenze sostanziali in materia per cui un Regolamento che sia valido per tutti serve anche a disciplinare i rapporti con stati extra europei.

La legge da applicare

Il principio di fondo è che la legge da applicare dovrebbe essere quella del paese in cui il defunto aveva scelto di vivere, trasferendovi interessi, affari o affetti.

Viene meno il concetto più diffuso nelle leggi degli stati europei (anche in quella italiana per dirne una) per cui resta valida la cittadinanza, subentrando la preferenza in vita e quindi la residenza abituale.
Fermo restando che chi fa testamento può lasciare per iscritto la scelta della legge (professio iuris) che va applicata alla propria successione (paese di nascita o di residenza).

L’autorità che si occupa della successione è chiamata a un’analisi delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento di essa per determinare la sua residenza abituale o lo Stato in cui si trovano i suoi reali interessi.
Per il Notaio non sarà più indicativa la conoscenza della cittadinanza del defunto e potrà trovarsi di fronte un’analisi ben più complessa.

Valido anche fuori dall’UE

C’è di più. Secondo il Regolamento il foro della residenza abituale del defunto al momento della morte è competente a decidere in relazione a tutti i beni successori, mobili ed immobili, anche se situati in uno Stato non membro dell’Unione Europea o non aderente al Regolamento (Regno Unito, Irlanda o Danimarca).

I cittadini italiani che decidono di trasferirsi all’estero, in un qualsiasi momento della loro vita, potrebbero convincersi, a torto, che la loro successione resti competenza dello Stato italiano.
Il cittadino italico sia invece consapevole che non solo non è più così ma anche che potrà egli stesso fare una scelta in tal senso anche se va a vivere in un paese extra UE.
Un nostro connazionale residente negli Stati Uniti, proprietario di immobili in Italia, vedrà l’applicazione della legge americana ai beni mobili e di quella italiana ai beni immobili.

Patti successori

Un altro caso potrebbe essere quello di patti successori tra un cittadino di un paese dove sono ammessi ed un italiano (nel cui paese sono di norma vietati).
A quel punto basterebbe scegliere la legge che riconosce il patto affinché esso sia valido.

Il caso del Regno Unito

Il sistema del Regno Unito presentava già delle caratteristiche internazionali e una determinazione di legge connessa al paese di domicilio più che a quello di nascita.

Per poter amministrare i beni di una persona deceduta è necessario ottenere un’autorizzazione dal giudice competente. A quel punto si pagano i debiti e si distribuisce ciò che resta.

È anche vero che in Inghilterra i beni oggetto di successione, pur essendo appartenuti a persone residenti altrove, e comunque prive di legami col paese, devono sottostare alle regole inglesi.
La regola ammette delle deroghe solamente in casi rari.

In caso di conflitto in materia di successione si segue il principio della scissione che prevede norme specifiche in base alla natura dei beni oggetto di successione (regola del domicilio per i beni mobili, legge del luogo in cui sono allocati per i beni immobili).

Le conseguenze di una situazione come quella inglese sono che le decisioni prese dal giudice competente ai sensi del Regolamento 650/2012, resteranno prive di effetti.

Se avete dei dubbi in proposito di un’eredità, se volete fare testamento, o siete gli eredi di un bene che si trova in un paese diverso dal vostro, non esitate a contattare i nostri legali compilando il modulo di richiesta qui o scrivere loro via e-mail all’indirizzo [email protected]

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Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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