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Stress da Brexit? Fare impresa in Italia conviene

Ultimo aggiornamento 15 Mar 2023

7 Lug 2016 - Diritto Dell’Immigrazione - Min Read 4 min
Stress da Brexit? Fare impresa in Italia conviene

Fare impresa in Italia conviene

Dopo l’esito del Referendum nel Regno Unito e la tanto temuta Brexit, si è creata un’atmosfera di attesa mista a preoccupazione su tempi e modi di uscita dei britannici dall’Unione europea.

Temporeggiare può costare caro, per questo chi non vuole attendere e preferisce trasferire la propria attività in Italia, prima che la procedura d’uscita complichi ogni futuro passaggio, non ha che da agire.

Brexit fuori dal Regno Unito può tradursi in opportunità. L’idea al vaglio del governo italiano è quella di sfruttare la situazione e creare due “no tax areas” nel nostro paese, una nella zona che ha ospitato l’Expo di Milano e l’altra a Bagnoli, quartiere di Napoli. Coprirebbero Nord e Sud Italia. Se si concretizzasse sarebbe un ottimo richiamo per le imprese che intendono lasciare Londra.

Tra l’altro, se tutti coloro che si dicono ispirati da Londra concretizzassero le minacce e provassero ad uscire dal sistema Europa solo paesi come l’Italia potrebbero continuare a garantire una certa stabilità.

L’importanza di restare in un paese dell’Unione Europea consiste nel fatto che i cittadini di uno qualsiasi dei suoi stati beneficiano del principio della libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali e hanno la libertà di stabilirsi in qualunque nazione dell’Unione.

Trasferire una società costituita all’estero in Italia richiede un preciso iter procedurale che necessita dell’assistenza di un legale competente in materia. Lo studio Boccadutri offre consulenza specifica, valutando caso per caso. È necessario che la società abbia le caratteristiche adatte al trasferimento e, in caso ciò sia possibile, i nostri avvocati potranno accompagnare e velocizzare le procedure.

Innanzitutto occorre valutare se l’ordinamento tributario e giuridico di partenza permettono lo spostamento in un altro paese o preveda che in una simile circostanza debba avvenire lo scioglimento o la liquidazione.

La società in uscita dovrà dotarsi di una delibera assembleare che approvi il trasferimento all’estero dell’impresa. Occorrerà dotarsi di una nuova forma giuridica compatibile con quelle previste in Italia, di conseguenza va rivisto lo statuto in base all’ordinamento italiano. Sarà necessario poi evidenziare la situazione patrimoniale iniziale di trasferimento per poi poter verificare il capitale sociale da apportare.

Il nuovo documento, stilato nelle lingue dei due paesi, dovrà essere certificato dal paese di partenza e solo allora un notaio italiano potrà valutarlo e depositarlo presso i registri camerali. Completeranno la documentazione il codice fiscale, la partita Iva, il deposito della firma e la specifica di un indirizzo di posta elettronico certificato. Per motivi fiscali il trasferimento di un’impresa all’estero è soggetto all’imposta di registro ex art. 2 del DPR 131/1986.

C’è un’altra possibilità, ossia quella di creare una nuova società direttamente in Italia. Qualunque persona fisica, cittadina di una nazione membro dell’Unione Europea, è equiparata a un cittadino italiano, per cui ne ha la stessa capacità contrattuale. Nulla dunque vieta di costituire o partecipare a società italiane secondo le stesse regole che gli italiani sono tenuti a seguire. Allo stesso modo le società europee, se provenienti da stati dell’Unione Europea, possono essere socie di una società italiana.

La libertà di circolazione si estende ai lavoratori dei paesi aderenti al S.E.E. (Accordo sullo Spazio Economico Europeo) e all’EFTA, ossia Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e San Marino, ma anche ai cittadini dello Stato del Vaticano.

Anche gli stranieri extra UE possono fare impresa in Italia ma in questo caso va distinto chi vive regolarmente nel nostro paese e chi no.

Uno straniero regolarmente soggiornante deve dimostrare di disporre di adeguate risorse, se serve deve essere iscritto ad albi o registri (come richiedono alcune attività). Inoltre deve aver ottenuto un’autorizzazione dall’autorità competente che consenta di esercitare l’attività scelta.

Lo straniero non regolarmente soggiornante può divenire socio di una società italiana se sussiste la condizione di reciprocità con lo stato straniera di cui ha la nazionalità. Stesso discorso vale per le società straniere extra UE. Si può parlare di esistenza della condizione di reciprocità quando il diritto commerciale dello Stato straniero consente ai cittadini italiani (persona fisica o società) lo stesso trattamento a cui il cittadino straniero chiede di essere ammesso. Reciprocità ossia parità di condizioni. L’onere di provare la reciprocità spetta allo straniero.

Chi ha ottenuto lo Status di Rifugiato può costituire società in Italia se vi risiede da almeno tre anni. Stesso limite per gli apolidi domiciliati nel nostro paese.

Gli Avvocati dello studio legale Boccadutri possono indirizzare verso la soluzione migliore, dopo un’analisi accurata del tipo di società che si vuole trasferire/creare. Potete avere un primo contatto con loro compilando il modulo di richiesta qui.

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Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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