Home » Diritto di Famiglia e Divorzio » Sposarsi all’estero e divorziare in Italia

Sposarsi all’estero e divorziare in Italia

Ultimo aggiornamento 12 Giu 2021

27 Giu 2018 - Diritto di Famiglia e Divorzio - Min Read 5 min
Sposarsi all’estero e divorziare in Italia

Che validità può avere in Italia un matrimonio tra italiani, o tra stranieri residenti in Italia, o ancora tra un italiano e uno straniero nel caso in cui sia stato celebrato all’estero? Lo scioglimento di tale matrimonio può avvenire in Italia?

È sempre più frequente imbattersi in casi di matrimoni contratti all’estero da parte di cittadini italiani, o tra cittadini stranieri residenti in Italia, o tra italiani e stranieri o tra cittadini aventi più cittadinanze, inclusa quella italiana.

A regolamentare queste unioni in Italia è la legge n. 218 del 1995, integrata dal Regolamento europeo 1259 del 2010.

Le condizioni per contrarre matrimonio sono dettate dalla legge nazionale di ogni sposo. Perché abbia validità in Italia, un matrimonio contratto all’estero deve rispettare dei requisiti fondamentali per la legge italiana:

  • Età adeguata: secondo l’articolo 84 del codice civile italiano “i minori di età non possono contrarre matrimonio”.
  • Capacità matrimoniale: secondo l’articolo 85 c.c. “non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente”;
  • Libertà di stato: l’articolo 86 del c.c. integrato dalla L. 20 maggio 2016, n. 76 stabilisce che “non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso precedente”.
  • Assenza di legami di parentela o lontananza degli stessi: l’articolo 87 del c.c. (e seguenti modifiche), specifica che “non possono contrarre matrimonio fra loro:
  1. gli ascendenti e i discendenti in linea retta (legittimi o naturali);
  2. i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
  3. lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  4. gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
  5. gli affini in linea collaterale in secondo grado;
  6. l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
  7. i figli adottivi della stessa persona;
  8. l’adottato e i figli dell’adottante;
  9. l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato”.

 

Locus regit actum  

In quanto matrimoni a carattere transnazionale, per il principio del “locus regit actum”, relativamente alle modalità in cui vengono celebrati e alla forma, si affidano alla legge del luogo in cui vengono contratti, ma devono obbligatoriamente far riferimento ad altre normative per lo svolgimento della vita matrimoniale.

Un matrimonio celebrato rispettando le leggi locali, sempre che non siano in palese contrasto con quelle di provenienza, è considerato valido a tutti gli effetti in Italia, con tutto ciò che ne consegue.

In fase di exequatur, ossia durante la procedura giudiziaria necessaria a far riconoscere il provvedimento straniero in un altro paese, il giudice italiano è tenuto a controllare la corretta forma del matrimonio, nel rispetto delle leggi, ma non ha alcun potere di verifica sul contenuto del rapporto.

La burocrazia

Il matrimonio celebrato all’estero va riconosciuto in Italia tramite exequatur. Senza tale passaggio non può essere trascritto nei registri di stato civile, eppure ciò non toglie validità al matrimonio.

Per la legge italiana la trascrizione non rende efficace il matrimonio, ma lo certifica, visto che la stessa celebrazione all’estero ha immediata rilevanza.
La mancata trascrizione potrebbe avere come uniche conseguenze per i coniugi delle sanzioni, in quanto l’iscrizione nei registri di stato civile in Italia è obbligatoria.

I rapporti tra i coniugi

A stabilire il tipo di rapporti tra chi ha contratto matrimonio all’estero è la legge del paese in comune o, in caso di cittadinanze diverse, il paese in cui conducono la loro vita matrimoniale.

Il criterio sui rapporti patrimoniali è lo stesso di quello dei rapporti personali, anche se i coniugi possono scegliere di affidare la regolamentazione delle proprie sostanze alle norme dello Stato di appartenenza di almeno uno dei due, o di residenza di almeno uno dei due.

Questa scelta andrà sottoscritta da entrambi per essere valida.

Più matrimoni uguale più divorzi

Transnazionali i matrimoni, transnazionali i divorzi. La legge n. 218 del 1995 che regolamenta i matrimoni è la stessa applicabile ai divorzi così come il Regolamento europeo 1259 del 2010.

Oltre ai casi di matrimoni contratti all’estero con ripercussioni sull’Italia, la legge contempla il divorzio tra cittadini stranieri residenti in Italia o tra cittadini italiani residenti all’estero.

La legge applicabile

Se a separsi/divorziare sono cittadini di cui almeno uno straniero, troverà applicazione la legge della nazione che li accomuna, o della nazione in cui si è per lo più svolta la vita matrimoniale.

La separazione che precede il divorzio è prevista dalla legge italiana ma sono molti i paesi che non la contemplano.

Per questo motivo coloro che, seppur residenti in Italia, si siano uniti in matrimonio in uno Stato che concede di arrivare al divorzio senza affrontare una separazione, possono divorziare davanti a un giudice italiano  chiedendo, in accordo tra loro, di porre fine al matrimonio senza prima separarsi.

Laddove tra i quasi ex coniugi ci sia accordo, aumentano le possibilità di trovare una soluzione comune più conveniente, ossia di optare per la legge, tra quelle possibili, meno “tortuosa”.

Le leggi del divorzio

In caso di divorzio consensuale la scelta potrà ricadere su:

  • La legge in vigore nello Stato in cui per la maggior parte del tempo ha avuto residenza la coppia durante il matrimonio.
  • La legge dello Stato dell’ultima residenza comune dei coniugi se almeno uno di loro vi è ancora residente quando viene fatta la domanda di divorzio.
  • La legge dello Stato di cui almeno uno dei futuri ex coniugi ha la cittadinanza nel momento in cui iniziano le procedure di divorzio.
  • La legge dello Stato in cui viene presentata domanda di divorzio.

In caso di divorzio giudiziale la scelta della legge dovrà ricadere su:

  • La legge dello Stato in cui i coniugi hanno abitualmente residenza.
  • La legge dello Stato in cui si è avuta l’ultima residenza della vita in comune a meno che, al momento della richiesta di divorzio, non sia trascorso più di un anno, e sempre che uno dei due coniugi vi risieda ancora.
  • La legge dello Stato di cui entrambi i coniugi risultano essere cittadini quando viene presentata la domanda di divorzio.
  • La legge dello Stato in cui viene presentata la domanda di divorzio.

Su matrimonio e divorzio potrete esporre i vostri dubbi agli esperti avvocati del dipartimento di Diritto di Famiglia dello Studio legale internazionale Boccadutri.

Richiedi una consulenza adesso!

Compila il modulo per richiedere una consulenza legale. I nostri esperti valuteranno il tuo caso e ti suggeriranno la soluzione migliore.

Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



8 risposte a “Sposarsi all’estero e divorziare in Italia”

  1. rosa ha detto:

    salve vorrei sapere ci si puo sposare all’estero con un divorzio in corso in italia grazie

  2. Ari ha detto:

    Buongiorno, sono un cittadino albanese sposato con una cittadina rumena in Albania. Vorrei sapere se possiamo divorziare (divorzio consensuale) qua senza tornare in Albania entrambi?! Il matrimonio è stato trascritto in Italia in quanto entrambi residenti qua. Grazie mille

    • Calogero Boccadutri ha detto:

      Gentilissima Sig. Ari la ringraziamo per averci commentato, le invieremo maggiori informazioni sul caso tramite e-mail.

      Cordiali Saluti
      Avv. Calogero Boccadutri

  3. Roberta Capone ha detto:

    Salve, io sono italiana e ho sposato un uomo francese in Francia . Abbiamo applicato un divorzio attraverso notaio una procedura riconosciuta soltanto in Francia , in quanto L ambasciata italiana mi ha detto che questa procedura per L Italia non esiste . Io mi trovo quindi ancora sposata con quest’uomo in Italia mentre in Francia no . Cosa devo fare ?

    • Calogero Boccadutri ha detto:

      Gentilissima Sig.ra Capone la ringraziamo per averci commentato, le invieremo maggiori informazioni sul caso tramite e-mail.

      Cordiali Saluti
      Avv. Calogero Boccadutri

  4. Jocelyn Menendez ha detto:

    Sono Cittadina Italiana, vorrei divorziare il marito Filippino.Cosa devo fare?

    • Calogero Boccadutri ha detto:

      Gentilissima Sig.ra Menendez la ringraziamo per averci commentato, le invieremo maggiori informazioni sul caso tramite e-mail.

      Cordiali Saluti
      Avv. Calogero Boccadutri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.