La separazione in Italia
La separazione in Italia è una sospensione temporanea di alcuni degli obblighi nascenti dal matrimonio e dei suoi effetti civili. Negli intenti del legislatore dovrebbe dare il tempo ai coniugi di provare a riconciliarsi.
La Treccani la definisce: “l’istituto che determina un allentamento delvincolo coniugale senza che vi sia lo scioglimento”.
Nel caso in cui i coniugi decidano di prendere strade diverse possono innanzitutto ricorrere alla separazione. Le leggi che regolano il divorzio (898/1970 e successive) regolano anche la separazione dei coniugi.
La separazione è identificabile come una situazione temporanea che porta conseguenze sul matrimonio. In particolare, vengono meno alcuni vincoli del rapporto matrimoniale, finché non si giunge alla riconciliazione o al divorzio: cessano l’obbligo di convivenza e l’obbligo di fedeltà e si scioglie la comunione dei beni.
La separazione in Italia ha una durata minima, ma in realtà potrebbe non avere mai fine.
Esistono tre diversi tipi di separazione:
- Separazione di fatto. È a tutti gli effetti un accordo “privato” tra due persone che decidono di interrompere la convivenza o di mettere comunque “in pausa” il proprio matrimonio.
- Separazione consensuale. È il procedimento legale che permette ai coniugi, di comune accordo su (eventuali) figli, domicilio e su questioni economiche, di sospendere il proprio rapporto matrimoniale in tempi brevi.
- Separazione giudiziale. La separazione giudiziale è un procedimento promosso da entrambi i coniugi, o anche da uno solo, in caso di mancanza di accordo sui termini della stessa.
La separazione di fatto
La separazione di fatto non ha effetti giuridici, anche se è assolutamente lecita legalmente, potrebbe piuttosto portare successivamente conseguenze a carico di chi abbandona il tetto coniugale o di chi viola gli obblighi di assistenza morale e materiale e/o di fedeltà. Non costituisce valido presupposto per far iniziare a decorrere il termine per ottenere il divorzio.
In una separazione di fatto andrebbero presi in considerazione alcuni aspetti fondamentali, cercando di trovare un accordo su:
- Mantenimento. Nel caso in cui una della due parti non sia in grado di provvedere al fabbisogno proprio e/o dei figli, va stabilito un contributo da corrispondere periodicamente;
- Collocamento dei figli. In caso di figli occorre decidere dove vivranno e in che modalità potranno incontrare l’altro genitore non più convivente.
- Divisione spese figli. Va precisato chi e come debba provvedere alle spese ordinarie e straordinarie dei figli;
- Divisione spese domestiche. Va deciso chi potrà rimanere nella casa familiare e chi debba pagare le bollette;
- Divisione proprietà. Prendere in considerazione il trasferimento della proprietà di immobili o altri beni in comproprietà tra i coniugi.
La separazione consensuale
La separazione consensuale consente ai coniugi, che sono riusciti a trovare un accordo su tutte le condizioni, di separarsi in tempi rapidi. Essendosi già accordati su figli, casa, questioni economiche, e questioni patrimoniali, non resta loro che ratificare legalmente l’accordo.
Nel caso in cui i due coniugi si accordino su una separazione consensuale può verificarsi uno dei seguenti tre casi:
Separazione in Tribunale (o congiunta)
I coniugi depositano un’istanza comune davanti al Giudice, manifestando i termini con cui hanno deciso di separarsi. Nell’accordo di separazione devono essere previsti l’eventuale corresponsione di un assegno di mantenimento al coniuge più debole, la divisione dei beni (se si è in regime di comunione dei beni), l’affidamento e il collocamento dei figli, nonché i termini del loro mantenimento, e l’assegnazione della casa familiare.
L’accordo viene depositato davanti al Presidente del Tribunale competente affinché provveda alla sua approvazione.
Il Tribunale fissa l’udienza dei coniugi col Presidente del Tribunale.
I coniugi si presentano in udienza per confermare di voler procedere secondo l’accordo espresso nel documento depositato e rifiutare il tentativo, obbligatorio, di conciliazione.
Se gli accordi vengono giudicati ragionevoli per i coniugi e opportuni per la prole, la pratica procede.
Il Tribunale omologa l’accordo di Separazione.
Dalla data dell’udienza comincia a decorrere il termine di sei mesi, conclusi i quali si potrà chiedere il divorzio.
Separazione tramite Negoziazione Assistita
I coniugi decidono di avvalersi della negoziazione assistita da avvocati, misura introdotta con il D.L. n.132/2014. Tramite i rispettivi avvocati si accordano sui termini della separazione.
Gli avvocati stessi, in quanto pubblici ufficiali, autenticano la “Convenzione di negoziazione assistita”.
L’accordo viene trasmesso al Procuratore della Repubblica competente per territorio.
In presenza di figli minorenni o di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, questo passaggio deve avvenire entro dieci giorni. A sua volta, il Procuratore, se non lo ritiene adeguato, avrà cinque giorni per trasmetterlo al Presidente del Tribunale che dovrà fissare un’udienza di comparizione per i genitori.
Nel caso in cui sia tutto a posto, la Procura rilascia il nulla osta.
La separazione tramite negoziazione assistita ha il vantaggio di ridurre a due mesi i tempi di attesa.
Separazione in Comune
I coniugi, in assenza di figli (comuni alla coppia) minorenni o di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (legge n. 104 del 5 febbraio 1992), possono sottoscrivere, senza ausilio di alcun avvocato, la richiesta di separazione consensuale davanti al Sindaco, quale Ufficiale di Stato civile, del Comune di residenza di uno dei due, o del Comune presso cui è registrato l’atto di matrimonio.
L’atto contenente l’accordo viene redatto e sottoscritto successivamente alle dichiarazioni di entrambi.
Dalla data di ricevimento della richiesta di separazione dovranno trascorrere trenta giorni, tempo utile per eventuali ripensamenti.
A quel punto le parti potranno ricomparire innanzi all’Ufficiale dello Stato civile per confermare l’accordo.
La mancata conferma porterà alla revoca dell’accordo.
La separazione giudiziale
Quando i coniugi non sono d’accordo sulle condizioni della separazione, si ha la separazione giudiziale.
In caso di mancato accordo, quando la convivenza diventa “intollerabile” da portare avanti, o quando uno dei due sposi è irreperibile, la domanda di separazione può essere presentata da uno soltanto dei due coniugi.
Questo percorso disgiunto è definito dal codice “separazione giudiziale”, in quanto il provvedimento finale richiesto costituisce l’esito di un procedimento contenzioso civile: una sentenza che dispone la separazione personale dei coniugi.
La separazione giudiziale avviene sempre in Tribunale.
Il Tribunale dovrà essere quello della città di ultima residenza comune dei coniugi. In alternativa, se la richiesta avviene per iniziativa di un solo coniuge, può essere quello della città in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio.
Il percorso di separazione in Tribunale
- Si presenta domanda di separazione attraverso un ricorso.
- Viene accolto il ricorso.
- Il Presidente del Tribunale stabilisce, con decreto, nei cinque giorni successivi al deposito dello stesso, la data dell’udienza di comparizione.
- Udienza presidenziale: rappresenta l’udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (o davanti ad un giudice da lui delegato) nella fase iniziale del processo di separazione. Ha lo scopo di far accordare le parti e di emanare quei “provvedimenti provvisori” che poi potranno essere confermati (o modificati) da una successiva sentenza.
- Fase Istruttoria: una volta adottati i provvedimenti, il Presidente rimette la causa dinanzi ad un altro Giudice, incaricato di supervisionare le prove e continuare il giudizio. Termina con una sentenza di separazione che può confermare, modificare o revocare i provvedimenti presidenziali
- La sentenza di separazione pone fine al procedimento.
L’addebito nella separazione
Nel caso della separazione giudiziale, si può chiedere che venga riconosciuto l’addebito della separazione alla controparte. L’addebito ha una funzione sanzionatoria, ossia si punisce il venir meno di uno dei doveri conseguenti al matrimonio.
L’addebito più comune si ha quando si viola l’obbligo di fedeltà, ma il tradimento non è il solo motivo che possa determinare la richiesta di addebito. L’abbandono del coniuge malato farebbe venir meno l’obbligo all’assistenza morale e materiale, così come l’indifferenza farebbe venir meno l’obbligo alla collaborazione nell’interesse della famiglia, l’abbandono della casa coniugale farebbe venir meno l’obbligo alla coabitazione. La violenza fisica o l’imposizione di una religione violerebbero ovviamente diritti che prescindono dal matrimonio.
Durante la causa si potranno fornire le prove (fotografie, video, messaggi, e-mail, testimonianze, …) delle mancanze dell’altro coniuge e di come, questo suo comportamento abbia causato la crisi coniugale che ha portato alla separazione.
Spetta al Giudice accertare che esistano i presupposti per l’addebito, ad esempio in caso di infedeltà questa deve essere quantomeno precedente alla richiesta di separazione. Il Tribunale può emettere una “sentenza di separazione con addebito”.
In alcune circostanze il Giudice può decretare un “doppio addebito”, se entrambi i coniugi fanno richiesta di addebito contro l’altro, anche per motivi diversi.
Le conseguenze per il coniuge/i a cui è stata addebitata la separazione sono:
- La perdita del diritto a poter chiedere un assegno di mantenimento;
- La perdita di ogni diritto a poter ereditare in caso di morte dell’altro coniuge;
- Eventuale condanna al risarcimento dei danni all’altro coniuge.
È bene sapere che, nel caso di separazione consensuale (in qualunque sua forma), anche in presenza di gravi motivi di rottura che potrebbero essere imputabili a uno dei due coniugi, e che potrebbero essere considerati come pregiudizievoli per il proseguo del rapporto matrimoniale, non si potrà chiedere più l’addebito, neanche nella successiva fase del divorzio, neanche se si decide di procedere con un divorzio contenzioso.
Il Divorzio breve
Il divorzio in Italia può essere una pratica abbastanza veloce, se si trova un accordo con quello che è destinato a diventare l’ex coniuge, o se ci sono gravi motivi alla base della richiesta.
Da quando è entrata in vigore, il 26 maggio 2015, a regolamentare il divorzio in Italia, la nuova legge del divorzio 55/2015, detta del “divorzio breve“, per sciogliere un legame coniugale devono trascorrere sei mesi o dodici, in base al fatto che si sia optato per una separazione consensuale o giudiziale.
Il periodo decorre a partire dal giorno in cui il Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati.
Il precedente procedimento prevedeva almeno tre anni di separazione prima di poter divorziare, per questo motivo, in riferimento all’abbattimento dei tempi, il divorzio viene definito “breve”.
Conseguenze della separazione in Italia
In seguito alla separazione i coniugi non sono più obbligati alla coabitazione e alla fedeltà, anche se non si perde lo status di coniuge.
Mantenimento del coniuge
In alcuni casi subentra l’obbligo di assistere materialmente il coniuge economicamente più debole con un assegno di mantenimento.
In caso di sentenza di separazione con addebito, l’assegno di mantenimento non sarà previsto, piuttosto si potrebbe aver diritto a percepire gli alimenti, laddove si dimostri un bisogno.
Affidamento dei Figli
Da quando è stata introdotta la legge n.54/2006, “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, l’orientamento è quello di affidare i figli minori ad entrambi i genitori. In alternativa si decide a quale coniuge affidarli e in che modalità poi dividano il tempo tra i due.
Ciascuno di essi dovrà contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione. In caso di disaccordo sarà il giudice a dover decidere.
Mantenimento anche in favore dei figli maggiorenni
Il giudice può disporre il pagamento di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni che non abbiano ancora raggiunto un’indipendenza economica per cause non imputabili alla loro indolenza.
Assegnazione della casa familiare
Il godimento della casa familiare, se non c’è accordo, viene attribuito ad uno dei due coniugi tenendo conto in primis dell’interesse dei figli.
Se si è in regime di comunione legale di beni, lo stesso viene sciolto, indipendentemente dal tipo di separazione scelta.
Per qualsiasi forma di assistenza in materia di separazione e divorzio potete contattare gli avvocati del Dipartimento di Diritto di Famiglia dello Studio legale Internazionale Boccadutri.
Compila il modulo per richiedere una consulenza legale. I nostri esperti valuteranno il tuo caso e ti suggeriranno la soluzione migliore.