Risarcimento danni incidente stradale: come ottenerlo dall’assicurazione
- Cos’è il risarcimento danni da incidente stradale
- Novità normative su rimborso e risarcimento da incidente stradale
- Quali danni vengono risarciti dopo un sinistro stradale
- Come funziona il risarcimento dall’assicurazione dopo un incidente stradale
- Incidente con veicolo non assicurato o non identificato
- Incidenti con veicoli a targa estera
- Diritti del passeggero/terzo trasportato, in un incidente stradale
- I diritti dei cittadini stranieri in un incidente stradale
- Procedura in caso di Incidente in Italia
- Quando è utile rivolgersi a un avvocato
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FAQ
- Quanto tempo ho per chiedere il rimborso dopo un incidente stradale?
- Entro quanto tempo l’assicurazione deve rispondere?
- Il rimborso copre anche le spese mediche e la perdita di reddito?
- Posso ottenere il rimborso se ero passeggero?
- Cosa succede se il veicolo responsabile non è assicurato o non identificato?
- Quanto tempo passa prima di ricevere il pagamento del risarcimento dall’assicurazione?
Come ottenere il risarcimento dei danni da incidente stradale e come funziona il rimborso da parte dell’assicurazione. Tempi, procedure, diritti e assistenza legale. Guida aggiornata 2026.
Subire un incidente stradale può essere un’esperienza sconvolgente, sia per l’impatto fisico ed emotivo che per le conseguenze pratiche e burocratiche. Oltre a gestire le immediate conseguenze dell’incidente, uno degli aspetti più rilevanti è capire come ottenere il risarcimento danni da incidente stradale dall’assicurazione.
Qual è l’iter più opportuno da seguire? Quali sono i tuoi diritti e quando può essere utile chiedere l’assistenza di uno Studio legale?
Cos’è il risarcimento danni da incidente stradale
In Italia chi subisce un incidente stradale ha il diritto ad ottenere un risarcimento dei danni derivante dall’evento, a condizione che tali danni siano provocati, direttamente o indirettamente, dal comportamento colposo o negligente di un’altra persona o da fattori esterni come le condizioni del manto stradale.
Questo risarcimento copre:
- Danni materiali, ossia i costi di riparazione o sostituzione del veicolo e di altri beni danneggiati nell’incidente.
- Danni alla persona, ossia spese mediche, perdita di reddito e, in alcuni casi, danni non patrimoniali legati alle lesioni.
La base normativa per il rimborso è il principio generale di responsabilità civile previsto dal Codice Civile e dal Codice delle Assicurazioni, che impone a chi causa un danno di ripagarlo economicamente.
Quando nasce il diritto al risarcimento danni da incidente stradale
Il diritto al risarcimento da incidente stradale nasce nel momento stesso in cui si verifica l’evento dannoso, a patto che il danno sia conseguenza immediata e diretta del comportamento del responsabile o a causa di un fattore esterno.
Per esercitare concretamente questo diritto e non perderlo, è fondamentale rispettare i seguenti termini legali previsti dall’Art. 2947 del Codice Civile:
- Prescrizione ordinaria (2 anni): è il termine standard per i danni prodotti dalla circolazione di veicoli. Se non si invia una richiesta formale entro 24 mesi dal fatto, il diritto si estingue.
- In caso di reato: se il sinistro configura un reato (es. lesioni personali o omicidio stradale), si applicano termini di prescrizione più lunghi previsti dalla legge penale in caso di lesioni e omicidio stradale.
- Termini di denuncia: sebbene il diritto nasca col sinistro, la polizza assicurativa solitamente impone di denunciare l’evento entro 3 giorni
Chi paga il risarcimento: assicurazione e responsabile
In caso di incidente stradale, il risarcimento è pagato principalmente dalla compagnia assicurativa (RC Auto) del responsabile, nei limiti del massimale previsto.
Se sussistono i presupposti, si applica l’indennizzo diretto (risarcimento dalla propria assicurazione).
Il responsabile civile paga di tasca propria solo in casi specifici come l’assenza di copertura assicurativa, la guida in stato di ebbrezza (rivalsa) o se i danni superano il massimale.
Ecco i dettagli fondamentali sul funzionamento dei pagamenti:
- Risarcimento diretto (CARD): se ci sonomilano i presupposti e l’incidente ha coinvolto due soli veicoli assicurati in Italia, la procedura prevista dalla legge è che il danneggiato richieda il risarcimento direttamente alla propria assicurazione, che poi viene rimborsata da quella del responsabile.
- Risarcimento ordinario: se la procedura diretta non è applicabile (es. più di due veicoli, coinvolgimento di pedoni), la richiesta va inoltrata alla compagnia del responsabile.
- Ruolo del responsabile: il responsabile civile (o proprietario) è obbligato a risarcire i danni, ma in presenza di assicurazione valida, tale obbligo viene trasferito alla compagnia.
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Casi in cui paga il responsabile:
- Assicurazione scaduta: oltre il 16° giorno di tolleranza, il responsabile paga di tasca propria, mentre la vittima è risarcita dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
- Rivalsa: se il responsabile era ubriaco, senza patente o è fuggito, l’assicurazione paga la vittima ma poi richiede la restituzione della somma al responsabile.
- Concorso di colpa: se la responsabilità è divisa (entrambi i conducenti hanno una parte di colpa), i danni vengono liquidati in proporzione alla percentuale di responsabilità accertata.
In sintesi, il danneggiato riceve i soldi dalla compagnia assicurativa (la propria o quella dell’altro), mentre il responsabile deve pagare personalmente solo in casi di violazione delle norme contrattuali o di assenza di polizza.
Novità normative su rimborso e risarcimento da incidente stradale
La base normativa a tutela delle vittime di incidenti stradali è rappresentata dal Codice Civile e dal Codice delle Assicurazioni, che disciplinano la responsabilità e le modalità di liquidazione del danno.
Il panorama normativo italiano relativo ai rimborsi per incidenti stradali ha visto importanti aggiornamenti tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, mirati a semplificare le procedure, aumentare la trasparenza e velocizzare i risarcimenti, specialmente con l’introduzione di una nuova Tabella Unica Nazionale e regole più stringenti sulle tempistiche.
1. Nuovi tempi e procedure di risarcimento
Tempi di risposta compagnie assicurative: le compagnie assicurative devono formulare un’offerta di risarcimento, anche senza constatazione amichevole (CAI), oppure motivarne il rifiuto:
- entro 60 giorni per i danni materiali
- entro 90 giorni per i danni alla persona
I termini decorrono dalla ricezione di una richiesta completa di tutta la documentazione necessaria e valgono sia nella procedura ordinaria che in quella di risarcimento diretto.
Maggiore trasparenza sui premi: le compagnie assicurative sono obbligate a fornire informazioni più dettagliate sui criteri utilizzati per determinare il premio assicurativo, offrendo maggiore trasparenza ai consumatori.
Risarcimento diretto: è la procedura obbligatoria in caso di incidente tra due soli veicoli (assicurati in Italia) con lesioni lievi o danni alle sole cose, che permette di chiedere il rimborso alla propria compagnia anziché a quella del responsabile.
2. Tabella Unica Nazionale per il danno alla persona
Una delle novità più significative è la svolta verso la Tabella Unica Nazionale per la quantificazione del danno biologico, con l’obiettivo di rendere più omogenei i risarcimenti su tutto il territorio, sia per le lesioni lievi sia per quelle di maggiore gravità.
Aggiornamento importi: le tabelle per il danno biologico e i danni patrimoniali/non patrimoniali sono state aggiornate dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) per il 2025.
3. Modifiche al Codice della Strada e Sicurezza
Decreto Sicurezza Stradale: entrato in vigore alla fine del 2024, ha introdotto modifiche che incidono anche sulla dinamica e sull’accertamento delle responsabilità in caso di sinistro, con focus sulla prevenzione.
Assicurazione veicoli esteri: norme più severe per il risarcimento quando sono coinvolti veicoli con targa estera, con procedure definite per l’identificazione e il rimborso (CONSAP).
4. Terzo Trasportato
Il passeggero (o terzo trasportato) ha diritto al risarcimento dei danni fisici subiti a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti.
La richiesta va presentata all’impresa assicurativa del veicolo su cui viaggiava.
Quali danni vengono risarciti dopo un sinistro stradale
Dopo un sinistro stradale, le assicurazioni risarciscono i danni materiali al veicolo e agli oggetti trasportati, oltre ai danni fisici (biologici) e patrimoniali subiti dalle persone coinvolte non responsabili.
Sono inclusi costi di riparazione, spese mediche, mancato guadagno (lucro cessante) e sofferenze psicologiche (danno morale), coprendo sia lesioni lievi (micropermanenti) che gravi.
I danni risarcibili si dividono in due categorie principali:
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Danni Patrimoniali (effettiva perdita economica):
- Danno emergente: spese per la riparazione del veicolo (o valore commerciale se distrutto), traino, deposito, e spese mediche sostenute.
- Lucro cessante: mancato guadagno, ad esempio se la vittima non può lavorare durante la convalescenza.
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Danni non Patrimoniali (lesioni personali):
- Danno biologico: lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica, quantificata in percentuale (invalidità).
- Danno morale: sofferenza interiore, dolore e disagi morali causati dall’evento.
- Danno esistenziale: alterazione delle abitudini di vita quotidiana.
Per danni fisici, il risarcimento si basa sulle tabelle del Tribunale di Milano come criterio giurisprudenziale prevalente (lesioni gravi) o su altre tabelle ministeriali (microlesioni).
Come funziona il risarcimento dall’assicurazione dopo un incidente stradale
La procedura per richiedere il risarcimento all’assicurazione segue un iter preciso:
- Denuncia dell’incidente.
È fondamentale denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa o, nei casi previsti, alla compagnia dell’altra parte coinvolta, con una descrizione chiara dei fatti.
La denuncia può essere fatta anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta certificata.
- Scelta della procedura di risarcimento
Esistono due possibili modi di ottenere il rimborso.
Si potrà scegliere tra:
- Risarcimento diretto: puoi chiedere il rimborso direttamente alla tua compagnia assicurativa se l’incidente soddisfa determinati criteri (es. responsabilità dell’altra parte e veicoli assicurati in Italia).
- Procedura ordinaria: la richiesta viene inoltrata all’assicurazione del responsabile del sinistro.
- Raccolta della documentazione
È sempre consigliabile documentare l’incidente con fotografie, raccogliere testimonianze e, se possibile, compilare il modulo di constatazione amichevole (CID) per facilitare la ricostruzione dei fatti.
Anche i referti medici per eventuali lesioni devono essere raccolti fin da subito.
- Valutazione dei danni e liquidazione dell’assicurazione
L’assicurazione procede alla valutazione dei danni.
I danni materiali sono calcolati in base al costo di riparazione o al valore di mercato del bene.
Per i danni alla persona si utilizzano criteri che tengono conto della gravità delle lesioni
L’assicurazione deve formulare un’offerta entro 60 giorni per danni a cose (30 giorni se c’è firma congiunta sul modulo CID/CAI) ed entro 90 giorni per danni alla persona.
Fatte le sue considerazioni l’assicurazione comunica un’offerta di risarcimento o oppone un diniego.
Il risarcimento consiste nel pagamento di una somma di denaro da parte dell’assicurazione a copertura dei danni subiti.
In caso di diniego o se l’offerta non è ritenuta adeguata, è possibile negoziare o, se necessario, procedere tramite vie giudiziarie.
Incidente con veicolo non assicurato o non identificato
Il risarcimento è previsto anche in situazioni in cui il responsabile del sinistro non è assicurato o non è identificabile.
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, gestito dalla CONSAP, copre infatti i danni fisici e materiali nei casi che rispettano criteri legali specifici.
Il responsabile dell’incidente che dovesse risultare non assicurato, subirebbe gravi sanzioni amministrative, tra cui una multa da 866€ a 3.464€, il sequestro e la possibile confisca del mezzo, secondo l’art. 193 del Codice della Strada.
Ecco l’iter da seguire nel dettaglio:
- È indispensabile chiamare subito le autorità (Polizia, Carabinieri o Vigili Urbani) per verbalizzare l’accaduto e accertare l’assenza di copertura assicurativa. Raccogliere testimonianze, foto dell’incidente e dati del responsabile.
- Va inviata una richiesta di risarcimento dei danni alla CONSAP – Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, tramite raccomandata A/R o PEC, indicando l’impresa designata competente per la regione dell’incidente.
Il Fondo interviene per danni alle persone (senza franchigia) e per danni alle cose (con una franchigia di 500€ se il veicolo responsabile è identificato).
- Se si dispone di una polizza kasko o di una garanzia specifica per collisione con veicoli non assicurati, è possibile attivare la propria assicurazione per velocizzare le pratiche.
Sanzioni per il responsabile dell’incidente non assicurato
Oltre alla multa, il veicolo del responsabile dell’incidente che non risulta essere assicurato viene sequestrato, fino alla stipula di una polizza assicurativa di almeno 6 mesi e al pagamento delle spese di trasporto e custodia.
In caso di recidiva nel biennio, le sanzioni raddoppiano e si rischia la sospensione della patente.
Il Fondo di Garanzia, una volta risarcito il danneggiato, eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del proprietario/conducente non assicurato, che dovrà ripagare l’intera somma.
Incidenti con veicoli a targa estera
In Italia, la gestione dei sinistri che coinvolgono veicoli con targa estera è soggetta a norme più stringenti per tutelare i danneggiati e garantire il risarcimento, spesso gestito tramite l’UCI (Ufficio Centrale Italiano) o la CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici).
Le recenti evoluzioni normative impongono procedure di identificazione più rigorose, soprattutto in vista dell’obbligo di reimmatricolazione per i veicoli stranieri circolanti stabilmente nel Paese.
Quando interviene UCI o CONSAP
In caso di incidente con un veicolo estero (UE o extra-UE) in Italia, questa la procedura per il risarcimento:
- Identificazione veicolo: è fondamentale identificare targa, nazionalità e, se possibile, la compagnia assicuratrice estera. Possibilmente fare foto del veicolo e della “Carta Verde” (o documento equivalente).
- Invio della richiesta: la richiesta di risarcimento non va fatta all’assicurazione italiana del danneggiato (non si applica quasi mai il risarcimento diretto), ma va inviata via raccomandata A/R o PEC all’UCI – Ufficio Centrale Italiano.
- Ruolo di CONSAP/Organismo di indennizzo: se il veicolo estero è immatricolato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE) o se la compagnia assicurativa non nomina un mandatario in Italia, il risarcimento può essere gestito dall’Organismo di Indennizzo Italiano presso la CONSAP.
Obblighi veicoli con targhe estere
- Reimmatricolazione obbligatoria: la nuova normativa prevede che i veicoli con targa straniera, dopo un determinato periodo di circolazione in Italia, debbano essere reimmatricolati con targa italiana, garantendo così una copertura assicurativa conforme alle norme italiane.
- Stretta sulle targhe estere: le nuove regole del Codice della Strada limitano la circolazione prolungata con targa straniera, riducendo i casi di veicoli “fantasma” non identificabili.
- Veicoli non identificati o non assicurati: se il veicolo estero non è identificato o è privo di assicurazione, la richiesta di risarcimento è gestita dalla CONSAP attraverso il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
- Procedura Consap/Ania/Ivass: le nuove direttive elaborate da Consap, Ania e Ivass introducono regole più stringenti per il risarcimento, in particolare per i trasportati su veicoli coinvolti in incidenti, anche in assenza di assicurazione.
Consigli utili in caso di sinistro con veicolo estero
- Compilare la CAI: cercare di compilare la constatazione amichevole (CAI), anche se in lingua straniera.
- Verificare la Carta Verde: controllare la validità della Carta Verde (o assicurazione estera) e la nazionalità.
- Testimoni: cercare di coinvolgere testimoni, poiché in caso di contenzioso la procedura può essere più complessa e allungare i tempi.
- Tempi: è possibile far valere i propri diritti tramite un legale italiano, anche se il veicolo responsabile è straniero.
Diritti del passeggero/terzo trasportato, in un incidente stradale
Anche chi viaggia come passeggero ha diritto a chiedere un risarcimento, dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale.
Il passeggero, definito come “terzo trasportato“, ha diritto al pieno risarcimento dei danni fisici e materiali subiti, indipendentemente dalla responsabilità del conducente.
- L’assicurazione del veicolo su cui viaggiava è tenuta a risarcirlo (Art. 141 Codice Assicurazioni), anche se il mezzo non ha colpa o se non ci sono state altre vetture coinvolte nell’incidente, senza dover attendere l’accertamento delle responsabilità tra i conducenti.
Aspetti importanti
- Il diritto al risarcimento sussiste sempre, tranne nel caso fortuito (evento imprevedibile e inevitabile).
- il passeggero deve indossare le cinture di sicurezza se si trova su un automezzo o il casco se si trova su un ciclomotore. In caso di mancato utilizzo, il risarcimento potrebbe essere ridotto per concorso di colpa, ma non negato.
- Termini: il diritto al risarcimento si prescrive solitamente in 2 anni o in 5 anni (se il fatto costituisce reato) dalla data del sinistro.
Aspetti chiave del risarcimento:
- Chi viene risarcito: il conducente non responsabile, i passeggeri (terzi trasportati) e i pedoni.
- Procedura: con il risarcimento diretto, la propria assicurazione paga per danni al veicolo e lesioni lievi (fino al 9% di invalidità permanente) se coinvolti solo due veicoli identificati e assicurati.
- Termini: le assicurazioni devono formulare un’offerta entro 30 giorni, 60 giorni o 90 giorni.
Nello specifico:
- 30 giorni: danni materiali con CAI firmato
- 60 giorni: danni materiali senza CAI
- 90 giorni: danni alla persona
I diritti dei cittadini stranieri in un incidente stradale
I cittadini stranieri, coinvolti in un incidente stradale in Italia, possono agire secondo il diritto italiano per ottenere un compenso per i danni subiti, indipendentemente dalla loro nazionalità (provenienza UE o extra UE) o condizione di residenza, godono degli stessi diritti risarcitori e di tutela legale dei cittadini italiani.
Ecco i principali diritti e le procedure da seguire:
- Parità di trattamento: i cittadini stranieri hanno diritto al risarcimento dei danni fisici (biologici) e materiali (veicolo, oggetti) causati da un incidente in Italia.
- Risarcimento ai familiari all’estero: in caso di incidente mortale in Italia, i familiari del cittadino straniero deceduto, anche se residenti all’estero, hanno diritto a ricevere il risarcimento del danno, inclusa la sofferenza emotiva (danno non patrimoniale).
- Assistenza medica: il diritto a ricevere le necessarie cure mediche di emergenza, è garantito anche ai non residenti.
- Diritto alla tutela legale: possibilità di nominare un avvocato italiano per far valere i propri diritti, anche rimanendo nel proprio Paese d’origine.
Procedura in caso di Incidente in Italia
- Incidente con veicolo straniero: se il veicolo responsabile è immatricolato all’estero, la richiesta di risarcimento va inviata all’UCI – Ufficio Centrale Italiano tramite raccomandata A/R.
- Incidente con veicolo italiano: se il responsabile ha un’assicurazione italiana, si segue la normale procedura (diretta o ordinaria) secondo il Codice delle Assicurazioni italiano.
- Fondo di garanzia: se il veicolo responsabile non è stato identificato, non è assicurato o è assicurato con una compagnia non autorizzata, il cittadino straniero ha diritto a rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Documenti necessari
Per ottenere il risarcimento è fondamentale raccogliere:
- Modulo CAI (Constatazione Amichevole) o verbale delle forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri).
- Dati della controparte (targa, assicurazione, nome del conducente).
- Documentazione medica (pronto soccorso, referti).
- Foto dei danni ai veicoli.
Aspetti Importanti
- Legge applicabile: gli incidenti che avvengono in Italia sono gestiti e liquidati secondo la legge italiana.
- Termini: il diritto al risarcimento ha dei termini di prescrizione (solitamente 2 anni, o di più se costituisce reato).
- Lingua: è diritto del cittadino straniero ricevere le comunicazioni in una lingua comprensibile, anche se le pratiche formali in Italia sono redatte in italiano.
Quando è utile rivolgersi a un avvocato
La procedura di risarcimento può sembrare semplice nei casi meno complicati, ma può diventare complessa quando:
- la compagnia assicurativa contesta la responsabilità o l’entità del danno.
- ci sono lesioni personali gravi.
- sono coinvolti più veicoli o soggetti.
In situazioni come queste, affidarsi alla professionalità di un avvocato che si occupi di risarcimento danni da incidenti stradali può fare la differenza, per navigare correttamente i termini, raccogliere le prove necessarie e negoziare con efficacia con le assicurazioni.
Ottenere un rimborso dopo un incidente stradale richiede attenzione, precisione nella documentazione e conoscenza delle regole assicurative e legali.
Lo Studio legale internazionale Boccadutri fornisce assistenza qualificata in materia di risarcimento danni da incidente stradale, anche in contesti complessi e internazionali.
Se hai subito un incidente e vuoi assicurarti che i tuoi diritti siano rispettati e che tu ottenga il giusto risarcimento, contattaci per un’analisi personalizzata del tuo caso.
FAQ
Quanto tempo ho per chiedere il rimborso dopo un incidente stradale?
Di norma il diritto al risarcimento si prescrive in 2 anni dalla data dell’incidente. Il termine può estendersi fino a 5 anni se il fatto costituisce reato.
Entro quanto tempo l’assicurazione deve rispondere?
L’assicurazione deve formulare un’offerta o motivare il rifiuto entro 60 giorni per i danni materiali ed entro 90 giorni per i danni alla persona, dalla ricezione di una richiesta completa.
Il rimborso copre anche le spese mediche e la perdita di reddito?
Sì. Il risarcimento può includere spese mediche, danni al veicolo, perdita di guadagno e altri danni collegati all’incidente.
Posso ottenere il rimborso se ero passeggero?
Sì. Il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni subiti indipendentemente dalla responsabilità dei conducenti.
Cosa succede se il veicolo responsabile non è assicurato o non identificato?
In questi casi è possibile rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che interviene secondo criteri stabiliti dalla legge.
Quanto tempo passa prima di ricevere il pagamento del risarcimento dall’assicurazione?
Dopo aver formulato l’offerta, l’assicurazione è tenuta a pagare il risarcimento entro i termini di legge, che variano in base al tipo di danno e alla procedura seguita. In assenza di contestazioni, il pagamento avviene generalmente entro poche settimane dall’accettazione dell’offerta. I tempi possono allungarsi nei casi più complessi, ad esempio quando sono coinvolte lesioni gravi, più veicoli o responsabilità contestate.
Compila il modulo per richiedere una consulenza legale. I nostri esperti valuteranno il tuo caso e ti suggeriranno la soluzione migliore.