Ultimo aggiornamento 17 Giu 2025
Risarcimento danni incidente stradale: guida completa
- Quando si ha diritto al risarcimento dopo un incidente stradale
- Assicurazione obbligatoria e copertura dei danni
- Come ottenere il risarcimento per danni alle cose
- Cessione del credito al carrozziere
- Come ottenere il risarcimento per danni alla persona
- Cosa succede in caso di incidente stradale mortale
- Procedura per richiedere un risarcimento danni da incidente stradale
- Differenza tra risarcimento diretto e procedura ordinaria
- Calcolo danno patrimoniale e danno non patrimoniale
- Casi particolari: veicoli non assicurati o immatricolati all’estero
- Quando rivolgersi a un avvocato per il risarcimento
- Domande frequenti sul risarcimento dopo incidente stradale
In caso di incidente stradale in Italia, è possibile ottenere un risarcimento dei danni subiti, sia per danni alle cose che per danni alla persona.
Il risarcimento non è immediato o automatico, anche se gli eventi sono chiari.
Va verificata l’esatta dinamica dell’incidente, vanno attribuite le giuste responsabilità visto che potrebbe esserci anche concorso di colpa tra le persone coinvolte, e vanno considerate le conseguenze a persone e cose.
Il processo di risarcimento inizia con la denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa del colpevole che valuterà i danni tramite perizia (per le cose) o tramite valutazione medico-legale (per le persone) e presenterà un’offerta di risarcimento.
In base alla situazione possono essere valutate due differenti modalità di risarcimento, ossia quello diretto e quello ordinario.
Quando si ha diritto al risarcimento dopo un incidente stradale
Si ha diritto al risarcimento dopo un incidente stradale in Italia, quando si sono subiti danni fisici e materiali.
Una volta ricostruita la dinamica e chiarito chi è responsabile dell’incidente è possibile presentare richiesta alla compagnia assicurativa.
In Italia, il diritto al risarcimento danni da incidente stradale è garantito a tutti i conducenti assicurati e ai cosiddetti “terzi trasportati”, ossia i passeggeri che si trovavano sul veicolo al momento dell’incidente.
Assicurazione obbligatoria e copertura dei danni
L’assicurazione RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli) è obbligatoria e copre i danni causati a terzi in caso di incidente.
Questa assicurazione si applica a tutti i veicoli a motore, inclusi i rimorchi, sia in movimento che fermi, in base al Decreto Legislativo 184/2023.
Tuttavia, l’RCA non copre i danni subiti dal conducente responsabile dell’incidente. Per questo, esistono assicurazioni accessorie come la Kasko, che copre i danni al veicolo indipendentemente dalla colpa.
È importante sapere che, in base al Decreto Legislativo 184/2023:
- l’obbligo assicurativo è esteso ai veicoli non circolanti, poiché anche essi potrebbero essere chiamati a rispondere di un incidente;
- è garantita la parità di trattamento tra assicurati di nazionalità diverse grazie al riconoscimento degli attestati di rischio tra assicurazioni che appartengono a diversi Stati membri;
- per la copertura assicurativa, in caso di spedizione di un veicolo da uno Stato membro a un altro, la scelta dello Stato membro di ubicazione del rischio va fatta dalla persona responsabile della copertura di responsabilità.
Come ottenere il risarcimento per danni alle cose
La procedura per ottenere il risarcimento dei danni materiali prevede:
- Denuncia dell’incidente stradale alla compagnia assicurativa del colpevole, possibilmente utilizzando il modulo di constatazione amichevole (CID) firmato da entrambi i conducenti.
- Perizia da parte di un incaricato della compagnia assicurativa per valutare i danni.
- Formulazione di un’offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla denuncia o entro 30 giorni se è stato presentato un CID firmato da entrambi i conducenti.
Cessione del credito al carrozziere
La Legge n.124 del 2017 ha introdotto la possibilità di “cessione del credito” al carrozziere che ripara l’autovettura.
Sarà il carrozziere stesso, dopo aver riparato il veicolo, ad emettere una fattura da presentare all’assicurazione per attestare di aver provveduto alla riparazione e per poter ricevere il compenso spettante.
Come ottenere il risarcimento per danni alla persona
Se ci sono stati danni fisici a persone l’assicurazione dovrà pagare le spese mediche, i giorni lavorativi persi, e indennizzare ogni tipo di conseguenza fisica causata dall’incidente, sia essa temporanea, permanente (invalidità) e, nella peggiore delle ipotesi, dovrà risarcire la famiglia se la persona coinvolta nell’incidente è deceduta.
La procedura per il risarcimento danni alla persona prevede:
- Denuncia dell’incidente stradale alla compagnia assicurativa del colpevole, fornendo tutti i documenti medici (referti, cartelle cliniche, …)
- Valutazione medico-legale da parte di un incaricato della compagnia assicurativa per determinare la gravità delle lesioni e l’inabilità temporanea o permanente.
- Calcolo del risarcimento tramite applicazione delle tabelle di riferimento (attualmente si usa la Tabella Unica Nazionale) per determinare il risarcimento dei danni biologici, tenendo conto dell’età, del sesso e della gravità delle lesioni.
- Formulazione di un’offerta di risarcimento entro 90 giorni dalla denuncia.
Cosa succede in caso di incidente stradale mortale
In caso di morte a seguito di incidente stradale, i familiari della vittima hanno diritto al risarcimento danni, sia per la perdita del rapporto parentale (danno non patrimoniale) che per eventuali perdite economiche (danno patrimoniale).
Il risarcimento è dovuto dalla compagnia assicurativa del veicolo responsabile dell’incidente.
Mentre il procedimento penale a carico del responsabile dell’incidente viene aperto dal Pubblico Ministero anche senza una denuncia, la procedura civile per ottenere il risarcimento necessità di una richiesta da parte dei familiari.
La procedura per il risarcimento danni in seguito a incidente mortale prevede:
- Denuncia dell’incidente stradale alla compagnia assicurativa del veicolo responsabile, fornendo tutti i documenti relativi all’incidente (verbale della polizia, referti medici, cartelle cliniche, certificato di morte …)
- Eventuale valutazione medico-legale da parte di un incaricato della compagnia assicurativa.
- Calcolo del risarcimento tramite applicazione delle tabelle di riferimento e analisi delle circostanze dell’incidente.
- Formulazione di un’offerta di risarcimento entro 90 giorni dalla denuncia.
- Prosecuzione delle trattative nel caso in cui i familiari chiedano un importo maggiore
- Mediazione nel caso in cui non si sia soddisfatti dell’esito delle trattative.
- Processo civile, se non si arriva a un accordo neanche tramite mediazione extragiudiziale.
In caso di morte come conseguenza di incidente stradale, ci sono altre implicazioni perché chi ha causato l’incidente verrebbe accusato di omicidio stradale.
Se l’incidente è attribuibile alle condizioni del manto stradale o ad una forma di incuria da parte degli organi preposti al controllo il reato verrebbe loro attribuito.
Procedura per richiedere un risarcimento danni da incidente stradale
Ecco i passaggi fondamentali per richiedere un risarcimento danni da incidente stradale in Italia:
1. Raccogliere le informazioni necessarie
- Dettagli del Sinistro: data, ora e luogo dell’incidente.
- Dati dei Veicoli Coinvolti: targa, marca e modello.
- Dati dei Conducenti: nome, cognome, numero di patente e assicurazione.
2. Compilare il Modulo C.A.I.
- Utilizzare il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.) per registrare l’incidente. Questo modulo deve essere firmato da entrambe le parti coinvolte.
3. Documentare l’incidente stradale
- Foto: scattare foto dei veicoli, dei danni e della scena dell’incidente.
- Testimoni: annotare i dati dei testimoni, se presenti.
4. Contattare la propria assicurazione
- Inviare la richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa, allegando il C.A.I. e la documentazione raccolta.
5. Inviare la richiesta di risarcimento
- Redigere una lettera di richiesta di risarcimento, specificando i danni subiti e allegando tutte le prove.
6. Attendere la valutazione dell’assicurazione
- La compagnia assicurativa avrà un termine di 30 giorni per rispondere alla richiesta di risarcimento.
7. Ricevere la proposta di risarcimento
- Se accettata, effettuerà un’offerta di risarcimento. È possibile negoziare l’importo se non si è d’accordo.
8. Accettare o rifiutare l’offerta
- Valutare se accettare l’offerta di risarcimento. Se si accetta il risarcimento verrà versato entro 15 giorni. In caso di rifiuto, si può procedere con ulteriori azioni legali. Ciò obbligherà comunque l’agenzia assicuratrice a versare l’importo stabilito entro 15 giorni dalla comunicazione di non accettazione. La cifra verrà intesa come acconto.
9. Richiesta di risarcimento per danni fisici
- Se ci sono stati feriti, è consigliabile consultare un medico e conservare tutte le fatture e referti per la richiesta di risarcimento per danni fisici.
10. Considerare assistenza legale
- Se il processo diventa complesso o se ci dovessero essere controversie, potrebbe essere utile consultare un legale che si occupa di risarcimento danni da sinistri stradali.
Differenza tra risarcimento diretto e procedura ordinaria
In caso di incidente stradale, ci sono due procedure principali per richiedere il risarcimento dei danni:
-
Procedura di risarcimento diretto (indennizzo diretto). Permette di ottenere il risarcimento direttamente dalla propria assicurazione, che poi si rifarà su quella del responsabile dell’incidente.
È possibile utilizzare questa procedura se:- sono coinvolti solo due veicoli.
- il responsabile dell’incidente è assicurato e il suo veicolo è immatricolato in Italia.
- i veicoli coinvolti rientrano nella categoria “veicoli a motore”.
- il conducente non ha riportato lesioni gravi (invalidità permanente superiore al 9%).
Se la documentazione è completa, l’assicurazione risarcirà il danno materiale entro due mesi, e quelli fisici entro tre mesi.
-
Procedura ordinaria. Se non è possibile utilizzare l’indennizzo diretto, si deve ricorrere alla procedura ordinaria.
In questo caso, è consigliabile compilare il modello CAI, che contiene tutti i dati necessari per le compagnie assicurative. Anche se non si utilizza il CAI, vanno esposti i fatti, riportati i dati anagrafici delle persone da risarcire e specificare la località in cui è possibile ispezionare i veicoli danneggiati.
Calcolo danno patrimoniale e danno non patrimoniale
Per quanto riguarda le persone, vengono presi in considerazione per il risarcimento due tipi di danno:
- Danno patrimoniale (economico).
- Danno non patrimoniale.
Danno patrimoniale (economico)
Il danno patrimoniale corrisponde alle spese sostenute e derivanti dall’incidente, danno emergente e “lucro cessante” (mancato guadagno dovuto all’interruzione dell’attività lavorativa);
Danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale, inteso nella più ampia veste di danno biologico, danno morale, danno da perdita di vita) è da quantificarsi secondo parametri di legge, previa valutazione medico-legale.
È opportuno procedere sempre ad una valutazione e/o consulenza medico legale di parte, al fine di meglio indirizzare la pretesa risarcitoria.
Il calcolo del danno biologico si basa su due fattori:
- la percentuale del danno biologico subito (più è alta maggiore sarà il risarcimento);
- l’età dell’incidentato (più è alta minore sarà il risarcimento);
In seguito alla pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 13 gennaio 2025, a questi fattori si aggiungono altre considerazioni su:
- danno biologico permanente, ossia la lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona, il cui valore economico varia anche in base all’età del soggetto leso;
- danno morale, che rappresenta la sofferenza psicologica dovuta all’evento;
- danno biologico temporaneo, ossia l’inabilità temporanea.
Insieme permettono di stabilire il valore monetario del risarcimento al danneggiato, che, stando alle disposizioni di legge del DPR n.12/2025, dovrà essere calcolato in base alla Tabella unica nazionale, o TUN, utilizzabile per gli incidenti stradali che hanno avuto come conseguenza danni biologici (non patrimoniali) superiori al 10% di invalidità.
La Tabella Unica Nazionale prevede un sistema di liquidazione a punti che attribuisce ad ogni punto un valore fissato a 947,30 € (lo stesso previsto per le lesioni micropermanenti).
Tali cifre sono soltanto indicative, e soggette a variazioni, spetta alla compagnia assicuratrice formulare il calcolo preciso e presentare un’offerta congrua con i danni subiti.
Casi particolari: veicoli non assicurati o immatricolati all’estero
In caso di incidenti con veicoli non assicurati o immatricolati all’estero, la richiesta di risarcimento va fatta al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada o all’Ufficio Centrale Italiano (UCI).
Quando rivolgersi a un avvocato per il risarcimento
È consigliabile rivolgersi a un avvocato:
- in presenza di danni gravi o permanenti
- se l’offerta da parte della compagnia assicuratrice è ritenuta bassa
- se sorgono contestazioni o incertezze sulla dinamica
- in caso di mediazione o causa civile
Un legale con esperienza in sinistri stradali può:
- valutare correttamente il danno
- preparare la documentazione necessaria
- assisterti in ogni fase, fino al risarcimento completo.
Se siete rimasti coinvolti in un incidente stradale in Italia e avete dubbi su cosa vi convenga fare per ottenere quanto vi spetta, e nel minor tempo possibile, contattate gli avvocati dello Studio Legale Internazionale Boccadutri.
Domande frequenti sul risarcimento dopo incidente stradale
Quanto tempo ho per richiedere un risarcimento in Italia?
Il diritto al risarcimento per i danni subiti a seguito di un incidente stradale si prescrive dopo due anni dalla data del sinistro. 14 anni in caso di incidente stradale mortale. La denuncia all’assicurazione, se si è in grado di farla, va fatta entro 3 giorni.
Cosa copre il risarcimento danni alla persona?
Lesioni fisiche, spese mediche, invalidità, danno morale e giorni di inabilità.
Serve un avvocato per ottenere il risarcimento?
Non è obbligatorio, ma consigliato se l’incidente è grave o se l’assicurazione contesta la responsabilità.
Cosa succede se il veicolo non è assicurato?
Si può presentare domanda di rimborso al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada o all’UCI (se coinvolto un veicolo estero).
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