Riottenere il passaporto durante una pratica di estradizione
Quando un individuo, colpito da mandato di arresto internazionale, viene fermato, in attesa dell’estradizione, viene privato del passaporto.
Se l’esigenza cautelare decade, per riaverlo lo si deve esplicitamente chiedere.
Richiedere l’attivazione del passaporto: come fare e perché
Durante una procedura di estradizione, è possibile presentare una richiesta alle autorità competenti per la riattivazione temporanea o limitata del passaporto.
Tale richiesta può essere giustificata da esigenze legittime:
- motivi familiari;
- cure mediche urgenti;
- circostanze eccezionali.
I singoli casi vanno documentati e se la necessità di riavere il passaporto è legata a situazioni contingenti, come possono essere partecipare a udienze legali o sottoporsi a visite mediche necessarie, i legali della persona da estradare possono raggiungere accordi con le autorità competenti o negoziare per ottenere temporaneamente l’uso del passaporto.
Mandato di arresto internazionale
Per quanto possa fare impressione parlare di “mandato d’arresto internazionale”, questo tipo di provvedimento non è destinato soltanto a dei criminali.
La determinazione precisa dei reati per i quali viene emesso un mandato di arresto internazionale può variare in base alla legislazione nazionale del paese richiedente e agli accordi internazionali vigenti.
L’autorità deve rispettare i diritti procedurali degli indagati o imputati.
Ci sono situazioni considerate esecrabili in alcuni Stati, e quindi meritevoli di arresto, mentre per altri non costituiscono atti penalmente rilevanti.
La persona su cui pende mandato d’arresto internazionale, se fermata su territorio italiano, viene sottoposta a degli accertamenti che servono ad appurare se possa costituire un pericolo per la società.
È importante che il fatto sia punito in entrambi gli ordinamenti (requis. Doppia incriminazione)
La concessione dell’estradizione è subordinata alla verifica dei capi d’accusa e delle possibili conseguenze del trasferimento nel paese che ne ha fatto richiesta.
Se i capi d’accusa non costituiscono reato in Italia, o se il trasferimento comporterebbe un trattamento iniquo o disumano (oppure, nel peggiore dei casi, la pena di morte) il nostro paese rifiuterà di consegnare il ricercato.
L’altra possibilità è che, pur avendone voluto l’arresto, una volta ricevuta comunicazione che il ricercato è stato fermato, il Paese che ne aveva fatto richiesta non mandi in tempo la documentazione necessaria a convalidare il fermo e a consentire l’estradizione.
In queste situazioni il fermato dovrà essere rilasciato e dovrà rientrare in possesso del proprio passaporto visto che, venute meno le esigenze cautelari, avrà libertà anche di lasciare il paese se e quando desidera.
La domanda di estradizione
In Italia dopo l’arresto e il conseguente ritiro del passaporto, viene data comunicazione allo Stato estero dell’avvenuto fermo.
A quel punto inizia la procedura che porterà alla liberazione o alla consegna dell’imputato.
Dallo Stato estero dovrà pervenire, entro quaranta giorni dall’arresto, una richiesta di estradizione con allegati:
- tutte le informazioni segnaletiche che provano, senza ogni ombra di dubbio, l’identità e la nazionalità della persona per cui è chiesta l’estradizione;
- copia del provvedimento restrittivo o, se è stata emanata, copia della sentenza di condanna a una pena da scontare in carcere;
- un resoconto sui reati commessi dall’estradando in cui si specifichino quando e dove sono stati commessi e la qualificazione giuridica attribuita ai fatti;
- la descrizione esatta delle leggi applicabili per il reato specifico.
Va sempre indicato se tale reato possa comportare la pena di morte perché, in questo caso, se lo Stato richiedente non rassicurasse sul fatto che non verrebbe applicata, l’Italia non potrebbe procedere con l’estradizione.
Quaranta giorni per rivendicare il giudizio su un fermato
L’abitudine in Italia di far decorrere i quaranta giorni a far data dall’arresto, e non dalla comunicazione allo Stato richiedente, ha preso avvio dalla sentenza 9092 del 2013, emessa dalla Corte di Cassazione, VI sezione penale, che ha applicato gli articoli 12 e 16 della Convenzione Europea sull’estradizione.
In quanto provvisorio, l’arresto potrà cessare già dopo 18 giorni se lo Stato estero non invia la domanda e tutti i documenti necessari, e comunque non dovrà superare i quaranta giorni complessivi.
Nel momento in cui viene revocata la misura cautelare, cessa anche l’esigenza di trattenere il passaporto, poiché non vigerebbe più il divieto di espatrio.
Pur restando pendente la pratica di estradizione, la persona può essere libera finché non verranno prese disposizioni contrarie.
Già nel 2001 la VI sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 34796 del 5 luglio, aveva annullato l’ordinanza della Corte di appello che, basandosi sulla pendenza della pratica di estradizione, aveva negato la riconsegna di un passaporto.
La Corte aveva ribadito come, essendo stata sospesa la consegna del cittadino ed essendo state revocate le misure cautelari, il passaporto andava, senza ombra di dubbio, restituito.
Estradizione sospesa, passaporto restituito
Se l’estradizione viene sospesa il passaporto può essere sostituito, anche se la pratica di estradizione non si ferma,
È quanto stabilito dalla sentenza n. 34796 del 25 settembre 2001 della VI sezione della Cassazione penale.
Può capitare che un individuo venga fermato e si dia corso alla sua estradizione ma che poi un decreto ministeriale sospenda l’estradizione.
In quel caso si può chiedere la revoca della misura coercitiva e la restituzione del passaporto, il cui sequestro non trova più giustificazione.
La Corte di appello aveva respinto la richiesta di restituzione del passaporto partendo dal presupposto che comunque la pratica di estradizione restava pendente.
Di diverso avviso la Cassazione.
Un nuovo arresto per i casi più gravi
In casi particolarmente gravi, la Convenzione europea di estradizione prevede la possibilità di aggirare il limite dei quaranta giorni tramite un nuovo arresto.
La Cassazione, con la sentenza n. 1395 del 1993, ha sottolineato come, lo Stato che prende in carico l’indagato, abbia il potere-dovere di mettere in atto “ogni misura che ritenga necessaria” per evitare la fuga dell’indagato o del ricercato.
È importante affidarsi ad un avvocato esperienza in diritto internazionale e procedimenti di estradizione per valutare le opzioni disponibili, in base al caso specifico.
Lo Studio legale internazionale Boccadutri ha maturato esperienza in diritto penale transfrontaliero.
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