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Rinegoziare gli assegni di mantenimento ai tempi del Covid

Ultimo aggiornamento 15 Giu 2021

9 Giu 2021 - Diritto di Famiglia e Divorzio - Min Read 4 min
Rinegoziare gli assegni di mantenimento ai tempi del Covid

Si possono rinegoziare gli importi degli assegni dovuti a figli e ad ex moglie se il proprio reddito ha risentito degli effetti della pandemia di Covid 19.

La legge italiana tutela i figli e la parte economicamente più debole, in seguito a una separazione, tramite l’assegnazione di un importo mensile, che andrà versato per il loro mantenimento, da parte del genitore ritenuto in grado di provvedervi.

Quando si stabilisce la cifra spettante a figli ed ex coniuge si tiene conto di una situazione economica che però può essere soggetta a variazioni, come nel caso in cui si sviluppi una pandemia di portata mondiale e molte attività lavorative siano costrette a ridimensionare il volume dei propri affari o a chiudere, nel peggiore dei casi.

Attività intorno alle quali gravitano i posti di lavoro di padri e madri, con conseguente difficoltà nel mantenere in pieno gli impegni presi davanti al giudice.

Cosa dice la legge a proposito del mantenimento dei figli e dell’ex coniuge

Il Codice Civile, art. 156, e la legge n. 898/1970, prevedono che i genitori abbiano l’obbligo di mantenere i figli, “in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro, professionale o casalingo”.

Se invece si parla di mantenimento del coniuge economicamente in difficoltà, per stabilire quanto sia lecito corrispondergli, entrano in gioco diversi fattori, quali il reddito, le reali condizioni economiche di entrambi e le capacità lavorative del beneficiario.

Quest’ultima indicazione ha preso campo da quando la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in merito con la sentenza n.11504 del 10 maggio 2017 che ha avuto conseguenze evidenti nelle sentenze successive

Lo stesso Codice Civile prevede che, una volta sopraggiunti motivi dimostrabili, il coniuge obbligato a pagare, possa presentare un’istanza di parte, e chiedere al giudice di disporre la modifica di quanto in precedenza stabilito sul mantenimento, e persino la revoca.

Nessuna riduzione o diminuzione dell’assegno mensile destinato a figli ed ex coniugi può essere arbitraria o concordata verbalmente con l’altra parte in causa, ma deve essere necessariamente sottoposta al parere di un Giudice, tenendo conto della gravità della situazione di chi non paga.

Cosa dicono in materia di assegni le sentenze post Covid 19

Ogni Tribunale chiamato in causa ha detto la sua sulla materia, a titolo esemplificativo citeremo tre sentenze, ma ovviamente ogni fattispecie va valutata caso per caso.

Il Tribunale di Terni, I sez. Civile, con sentenza del 16 luglio 2020, ha disposto la riduzione dell’importo dell’assegno di mantenimento che un padre passava mensilmente ai figli, tenuto conto della particolare situazione dell’uomo, conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19.

Nel caso in analisi, il padre, libero professionista, aveva visto ridurre i propri introiti, sia a causa della pandemia, che per via di dimostrati motivi di salute. Ciononostante l’ex moglie, in pieno procedimento di divorzio, aveva richiesto un aumento dell’assegno di mantenimento, giustificandolo con l’aumento delle spese straordinarie dovute, anche, all’accompagnamento dei figli a scuola.

Il Giudice ha tenuto conto del fatto che, nel frattempo, l’uomo aveva anche dovuto provvedere ad un alloggio, avendo lasciato il tetto coniugale, per cui su di lui gravava anche il canone di affitto, oltre al pagamento condiviso del mutuo.

Tra l’altro l’ex moglie non aveva avuto ripercussioni negative sul proprio reddito, in quanto dipendente pubblico. Il Tribunale tuttavia non ha escluso la possibilità di modificare, in futuro, l’importo dell’assegno in aumento, essendo possibile che, al termine dell’emergenza, il reddito dell’uomo aumenti.

Sulla stessa lunghezza d’onda la sentenza 851 del 1 luglio 2020 emessa dal tribunale di Ancona, in cui si è stabilito che laddove la crisi abbia colpito i redditi dei coniugi, rompendo quello squilibrio che esisteva tra le entrate dell’uno e dell’altro, l’assegno di mantenimento non può essere più dovuto.

Il Tribunale di Torino, chiamato a decidere su una situazione analoga, ha considerato che, se uno dei due coniugi ha perso il lavoro a causa delle conseguenze della pandemia da Covid 19, deve essere sostenuto economicamente dall’altro coniuge che invece può contare su altre risorse patrimoniali.

Il senso resta quello di favorire, anche se per un periodo di tempo limitato, il coniuge che ha subito gli effetti nefasti della crisi in atto, attendendo che la situazione si evolva positivamente per ridiscutere l’importo del mantenimento.

Non è un fatto eccezionale, legato alla pandemia di Covid 19, rivedere al rialzo o al ribasso gli assegni per figli ed ex (o quasi) coniuge, soltanto che in questo particolare periodo storico la crisi ha toccato, imprevedibilmente, settori produttivi in attivo, per cui i casi discussi davanti al giudice rischiano di aumentare esponenzialmente.

La negoziazione assistita per velocizzare i tempi di modifica

Per chiedere la modifica delle condizioni di separazione/divorzio, laddove ci sia un accordo tra le parti, si può ricorrere alla procedura della negoziazione assistita. Ciò vuol dire che non ci si presenterà davanti ad un giudice, ma che, valutando di trovarsi in una situazione di reale necessità, saranno gli avvocati i soli attori della modifica stragiudiziale delle condizioni di separazione o divorzio.

I legali acquisiranno la documentazione relativa alla situazione economica del coniuge/genitore, che richiede la revisione del contributo e agiranno di conseguenza, di comune accordo.

Qualora non si riuscisse a trovare un accordo, per cui non si potesse usufruire della negoziazione assistita, è importante farsi assistere da un legale che motivi una trattazione urgente, con l’adeguata documentazione, in modo da ridurre comunque i tempi.

Il nostro consiglio, in caso di necessità di ridurre o sospendere la corresponsione dell’assegno di mantenimento, è quello di rivolgersi ad un avvocato. Solo un’accurata valutazione del singolo caso, da parte di chi è abituato a trattare la materia, può portare a comprendere se ci siano i presupposti, dimostrabili, da presentare con successo in Tribunale o da utilizzare in caso di negoziazione assistita.

Troverete nello staff di legali dello Studio Boccadutri un valido sostegno e una guida verso un assegno equo o un divorzio consapevole. Contattateli qui per informazioni.

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Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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