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Rimborso viaggi e vacanze cancellati causa Covid-19

Ultimo aggiornamento 12 Giu 2021

17 Nov 2020 - Danni alle persone - Min Read 3 min
Rimborso viaggi e vacanze cancellati causa Covid-19

L’emergenza sanitaria portata dalla diffusione del Covid-19 ha portato alla cancellazione di viaggi e vacanze. In questi casi la legge prevede un rimborso in denaro o in voucher, a discrezione dell’utente.

Il Giudice di Pace di Palermo si è pronunciato a favore di un cittadino che si era visto annullare un viaggio a causa dell’emergenza pandemica. L’uomo aveva prenotato, per fine aprile, un volo di andata e ritorno con destinazione Parigi. In fase stragiudiziale però il suo diritto al rimborso non era stato riconosciuto, circostanza che lo ha costretto ad appellarsi all’autorità giudiziaria.

È bene notare come, per vedere riconosciuto un sacrosanto diritto, l’aspirante passeggero ha dovuto condurre una causa contro la compagnia aerea. Per uno che decide di fare causa, troppi si arrendono in fase stragiudiziale, agevolando la tendenza al risparmio delle compagnie di trasporto. Per le compagnie è più conveniente un ingiustificato diniego, facendo sì che la questione si estingua da sola, visto che per uno che rivendica a tutti i costi i propri diritti cento mollano dopo l’iniziale rifiuto.

La sentenza ha stabilito il diritto del mancato viaggiatore ad ottenere non voucher, o voli di ripiego, ma l’integrale rimborso di quanto pagato in fase di prenotazione. La compagnia aerea è stata dunque condannata a restituire il corrispettivo dei biglietti aerei, e a pagare le spese del giudizio.

I motivi della sentenza

La legge n. 27 del 24 aprile 2020, conversione in legge del dl n. 187 del 17 marzo 2020, ha previsto, in caso di cancellazione dei voli a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il rimborso di quanto pagato tramite un voucher della durata di 12 mesi, la cui emissione avrebbe assolto gli obblighi da parte della compagnia aerea, a prescindere dall’accettazione di chi quel viaggio lo aveva perso.

Tale soluzione è stata contestata dai commissari europei e dall’Antitrust, che hanno valutato il diritto del cliente di poter decidere se accettare un voucher, a copertura di quanto perso, o se richiedere il rimborso integrale di quanto speso.

Per gli emissari europei, “in caso di circostanze straordinarie”, come può essere una pandemia, “l’utente ha sempre diritto a un rimborso in denaro”.

In seguito a tali circostanze il parlamento italiano ha dovuto adeguare la norma ai dettami europei, ed ha provveduto a modificarla apportandovi delle modifiche nel testo della legge n. 77 del 17 luglio 2020.

In base alle nuove disposizioni, laddove sussista l’impossibilità di far fronte ai contratti di trasporto, soggiorno e pacchetto turistico, a causa dell’emergenza Covid-19, e poco importa se dipenda dall’esercente, dal fruitore o da entrambi, il consumatore viene tutelato ricevendo o il totale rimborso in denaro o il rimborso, per sua esclusiva scelta, tramite un voucher, di durata maggiore rispetto a quella inizialmente prevista dalla legge 27.

L’estensione della durata del voucher da 12 a 18 mesi va applicata anche a tutti quelli emessi prima delle modifiche alla legge. Alla scadenza del voucher, senza che se ne sia potuto usufruire, si può ancora avere diritto al rimborso delle spese sia del pacchetto turistico/albergo, che dell’eventuale titolo di viaggio (per un volo, piuttosto che per un tragitto in treno o in nave).

Se scade il voucher

Trascorsi dodici mesi dall’emissione del voucher si può chiedere il rimborso in denaro del titolo di viaggio, mentre per ottenere il rimborso in denaro di quanto pagato per pacchetto turistico o struttura alberghiera, occorre attendere che trascorrano i 18 mesi di validità per poter mutare la tipologia di rimborso da voucher a denaro. In due settimane la compagnia è tenuta a procedere al rimborso.

Ad essere interessati sono tutte le cancellazioni del periodo compreso tra l’11 marzo e il 30 settembre, laddove il recesso sia avvenuto entro il 31 luglio.

La legge 77/2020 ha istituito anche un fondo per indennizzare i consumatori titolari di un voucher non utilizzato e non rimborsato alla scadenza, a causa dell’insolvenza o del fallimento del tour operator/vettore.

L’emergenza Covid-19 trascende il danno da vacanza rovinata soltanto nel caso in cui i tempi del viaggio cancellato corrispondano alle date dell’emergenza. Per informazioni sull’argomento, o per consulenze con uno degli avvocati dello Studio legale internazionale Boccadutri contattateci qui.

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Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



2 risposte a “Rimborso viaggi e vacanze cancellati causa Covid-19”

  1. marco penazzato ha detto:

    Quali sono gli estremi della sentenza citata?

    • Calogero Boccadutri ha detto:

      Gentilissimo Sig. Penazzato la ringraziamo per averci commentato, la sentenza a cui si fa riferimento nell’articolo è quella del Giudice di Pace di Palermo del 31 marzo 2021.

      Cordiali Saluti
      Avv. Calogero Boccadutri

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