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Reati procedibili a querela di parte: si cambia

Ultimo aggiornamento 12 Giu 2021

29 Mar 2019 - Diritto Penale - Min Read 5 min
Reati procedibili a querela di parte: si cambia

Aumentano i reati procedibili a querela di parte in seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo numero 36 datato 10 aprile 2018.

Dal 9 maggio 2018 si è allargata la maglia dei reati procedibili a querela di parte; è quanto viene previsto dal D.lgs. n. 36/2018 avente ad oggetto “Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’art.1. comma 16, lett. a) e b) e 17, della legge 23 giugno 2017, n.103”.

Con il suddetto decreto, che consta di 13 articoli, aumentano i reati procedibili a querela per cui l’avvio di procedimenti penali dipenderà da un atto d’impulso della persona offesa la quale dovrà chiedere, espressamente, di perseguire penalmente i responsabili del reato.

Ampliare per semplificare

L’istituto della procedibilità a querela di parte si estende ad un elenco di fattispecie di reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, eccetto il reato di violenza privata (art. 610 c.p.).

Il decreto legislativo fa riferimento al reato di minaccia, violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale, falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, informatiche o telematiche, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, rivelazione del contenuto di corrispondenza commessa da persona addetta al servizio delle poste, telegrafi e telefoni, truffa, frode informatica, appropriazione indebita.

Per le fattispecie sopra elencate, permangono, però, come vedremo più avanti, talune eccezioni. Pertanto, ampliando la sfera dei reati per cui si procederà penalmente a seguito dell’atto di querela della persona offesa, allo stesso tempo si riduce proporzionalmente la sfera dei reati procedibili d’ufficio.

La querela è infatti condizione di procedibilità dell’azione penale; pertanto, per i reati per cui è prevista, senza la stessa e, dunque, senza un atto della persona offesa, l’azione penale non avrà inizio e nessun procedimento penale o indagine verranno avviati.

Conciliazione

L’obiettivo della riforma del codice penale e di procedura penale è quello di “migliorare l’efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la operatività dell’istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie…”, spiega il Consiglio dei Ministri.

Quando la punizione del colpevole è di interesse della sola persona offesa in quanto la condotta posta in essere dal reo non ha recato danni alla società, viene valorizzato l’interesse della persona offesa a che il responsabile sia perseguito penalmente.
Senza l’estrinsecazione di questa volontà, lo Stato rinuncia alla pretesa punitiva, snellendo ed alleggerendo il carico di lavoro sui magistrati.

C’è anche da sottolineare che con la presente riforma verranno stimolati e valorizzati anche meccanismi di conciliazione come potrebbe essere la remissione di querela.

I delitti contro la persona

Viene introdotto nel Codice Penale l’articolo 623 ter c.p., mirato a mantenere la procedibilità d’ufficio per i reati contro la persona, pur essendo gli stessi divenuti procedibili a querela, nel caso in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.
Ciò fa sì che non possano essere procedibili a querela le minacce aggravate dalla finalità di terrorismo, mafia ed eversione o aggravate da discriminazione razziale, etnica e religiosa.

I reati presi in considerazione dalle nuove disposizioni di legge sono quelli di:

  • minaccia: diviene procedibile a querela la minaccia grave, punibile con la carcerazione fino ad un anno, in luogo della multa fino a 1032 euro. Si mantiene la procedibilità d’ufficio nelle situazioni in cui la minaccia è aggravata da alcune circostanze previste dall’art. 338 del Codice penale (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario);
  • violazioni di domicilio commesse da pubblici ufficiali: qualora si verifichi un abuso dei poteri inerenti alle funzioni di pubblico ufficiale o senza le formalità prescritte dalla legge;
  • violazioni in materia di corrispondenza:

a) “Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”.
b) “Indebita rivelazione del contenuto di corrispondenza aperta o di comunicazioni ad essa equiparate (telegrafiche o telefoniche) commesso da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni”.

  • frodi nel campo dell’informatica: “falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche”.

I delitti contro il patrimonio

Sul tema dei reati contro il patrimonio, per i quali sia già prevista la procedibilità a querela, si è provveduto a ridurre il numero delle circostanze aggravanti che conducono alla perseguibilità d’ufficio:

  • truffa aggravata: si è stabilito che si manterrà la perseguibilità d’ufficio solo in caso di danno patrimoniale di particolare gravità;
  • i reati contro gli animali: reato di uccisione o danneggiamento di animali altrui. (Su questo punto, già in fase di discussione, ci sono state forti contestazioni poiché vi si vede una minore tutela sia per gli animali che per la categoria degli allevatori. Si dovrà infatti procedere solo per querela anche in caso di “uccisione o danneggiamento di tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria” e non sempre chi subisce ha il coraggio di denunciare);
  • appropriazione indebita: viene abrogato il comma 3 dell’Art. 10 c.p. che contemplava la possibilità di procedibilità d’ufficio.

L’importanza della parte offesa

Chi denunzia il reato sarà chiamato d’ora in poi a dare una propria valutazione dell’entità dell’offesa ricevuta, attivando così possibili meccanismi di conciliazione all’inizio del giudizio, ed evitando lungaggini superflue.

Prima del 9 maggio

Il decreto legislativo 36/2018 è entrato in vigore dal 9 maggio 2018, per i reati che sono stati commessi in data antecedente, e i cui procedimenti erano già in corso, spetta al pubblico ministero, se ancora si trova nella fase delle indagini preliminari, o al giudice, informare la persona che ha subito il reato della nuova possibilità di esercitare il diritto di querela, a far data dal giorno in cui ne è stata informata.

Diverso è il caso in cui i processi siano pendenti avanti alla Corte di Cassazione, perché in tal caso le nuove disposizioni di legge saranno difficilmente applicabili, anche se il legislatore ha lasciato aperto uno spiraglio in tal senso.

Alla luce della presente riforma, per ogni necessario chiarimento, lo Studio legale Internazionale Boccadutri rimane a Vostra disposizione attraverso il team del dipartimento di Diritto Penale mettendo a disposizione la propria professionalità anche per una consulenza. Per ogni informazione ulteriore, non esitate a contattarci.

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Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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