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Procedimento arbitrale senza clausola compromissoria

20 Ott 2023 - Arbitrato Internazionale - Min Read 5 min
Procedimento arbitrale senza clausola compromissoria

State valutando di risolvere un conflitto in ambito commerciale, con una controparte con cui non avevate previsto il ricorso all’arbitrato?

Pensate che l’assenza di una clausola compromissoria possa essere un impedimento al ricorso all’arbitrato?

Sappiate che l’arbitrato è possibile anche senza una clausola compromissoria e anche a conflitto già insorto.

L’arbitrato è un procedimento stragiudiziale di risoluzione delle controversie, alternativo alla via giudiziaria.

Si tratta di un procedimento in cui le parti in conflitto affidano la risoluzione della controversia ad un arbitro, o ad un collegio arbitrale, composto da più arbitri.

Di norma, l’arbitrato viene disciplinato da una clausola compromissoria, redatta in fase precontrattuale e inserita nel regolamento contrattuale che le parti andranno a stipulare.

In essa viene esplicitata la scelta di ricorrere all’arbitrato, nel caso in cui sopraggiunga una disputa, e vengono indicati i dettagli di come si svolgerà.

Tuttavia, è possibile ricorrere all’arbitrato anche in assenza di una clausola compromissoria, a controversia insorta, mediante la stipula di un compromesso.

Non è necessario avere una clausola compromissoria per avviare un arbitrato, perché è plausibile che inizialmente le parti possano non aver preso in considerazione la possibilità di ricorrere all’arbitrato.

Una volta giunti alla resa dei conti, se la legge lo consente per la questione oggetto di diverbio, potrebbero semplicemente convenire che l’arbitrato possa risultare la soluzione migliore e mettere nero su bianco la decisione tramite un compromesso.

Arbitrato senza clausola compromissoria: la legge

L’arbitrato senza clausola compromissoria in Italia è disciplinato dall’art. 808-bis del Codice di Procedura Civile.

L’arbitrato senza clausola compromissoria è possibile nei seguenti casi:

  • quando le parti hanno stipulato un contratto che non prevede una clausola compromissoria, ma che è comunque idoneo a generare una controversia;
  • quando le parti, dopo la conclusione del contratto, hanno stipulato un accordo di compromesso.

La convenzione d’arbitrato

Per affidare le controversie agli arbitri si stipula una convenzione di arbitrato, ossia un accordo tra le parti, che può essere ratificato attraverso due possibili modalità:

  • Clausola compromissoria
  • Compromesso.

Ogni tipo di documento che regolamenti l’arbitrato, sia esso clausola compromissoria o compromesso, va redatto in modo professionale e consapevole, perché va studiato in base alla situazione o al caso specifico, per non correre il rischio di rendere l’accordo inefficace e far spostare la causa al Tribunale ordinario competente, o all’autorità giudiziaria del paese individuato in base alle norme di diritto privato internazionale.

La clausola compromissoria

La clausola compromissoria è una pattuizione inserita in un contratto (o in un atto separato), con cui le parti stabiliscono che le controversie future riguardanti il contratto stesso saranno decise da arbitri.

Per essere preparati, soprattutto quando si dovrà affrontare un arbitrato commerciale internazionale, che coinvolge attori aventi nazionalità o sede legale in Stati diversi, sarebbe opportuno indicare quante più informazioni possibili.

Lo stesso dicasi qualora le attività sotto contratto, o una loro parte, sono allocate all’estero.

Non tutte le possibili controversie possono essere trattate tramite arbitrato, e comunque nella clausola compromissoria potrebbe essere espressamente indicato un ambito ristretto al quale sarebbe possibile applicare la clausola stessa.

Il Compromesso

Il Compromesso è un documento di accordo che può essere sottoscritto dalle parti successivamente al verificarsi di una specifica controversia.

Tramite il compromesso si possono dettare le regole che guideranno lo svolgimento dell’arbitrato in modo mirato per trovare soluzione a una controversia che si è già verificata. 

Il compromesso ha come oggetto una questione giuridica già individuata dalle parti in conflitto, per cui può essere ben più specifico di una clausola compromissoria.

Le parti scelgono, attraverso la stesura del compromesso, di non seguire un iter legale tramite tribunale, ma di avviare un arbitrato che rimetta la decisione sulla risoluzione della controversia a un arbitro o a un collegio arbitrale.

Differenze tra arbitrato con clausola compromissoria e arbitrato senza clausola compromissoria

Le leggi nazionali permettono che possano essere eseguibili sia la clausola compromissoria che il compromesso.

La principale differenza tra le due procedure è il momento in cui viene stipulata la convenzione d’arbitrato, ossia l’accordo tra le parti che affida la risoluzione della controversia ad un arbitro o ad un collegio arbitrale:

L’arbitrato con clausola compromissoria è una procedura che viene avviata quando le parti hanno già previsto, e stipulato, una clausola compromissoria in un contratto o in un altro atto scritto.

La previsione di ricorrere all’arbitrato è temporalmente collocata prima del verificarsi di una vera e propria controversia.

L’arbitrato senza clausola compromissoria è una procedura che viene avviata quando le parti non hanno stipulato una clausola compromissoria in un contratto o in un altro atto scritto.

La decisione di ricorrere all’arbitrato è temporalmente collocata successivamente al verificarsi di una specifica controversia.

La soluzione ai conflitti commerciali internazionali tramite arbitrato

Sarebbe più pratico, tra partner commerciali, trovare subito una soluzione comoda per entrambi ed evitare lunghi procedimenti giudiziari, anche nell’ottica di mantenere le relazioni commerciali.

Quando due partner in affari si trovano in disaccordo, puntare sull’arbitrato commerciale internazionale può diventare un espediente comodo per entrambi, soprattutto se non si vogliono precludere affari tra loro in momenti successivi.

Prima di optare per l’arbitrato si può anche cercare di seguire la strada della negoziazione, con l’arbitrato come rimedio nel caso in cui la trattativa di un avvocato (vedi: Cosa fa un avvocato di arbitrato commerciale internazionale) con quello della controparte non porti alla risoluzione della controversia.

Le parti che accettano l’arbitrato tramite compromesso hanno piena consapevolezza di ciò che sottoscrivono, in quanto la controversia è già sorta.

Vantaggi dell’arbitrato, anche senza clausola compromissoria

I vantaggi dell’arbitrato, anche senza clausola compromissoria, rispetto al ricorso al contenzioso giudiziario possono essere riassunti in:

  • rapidità di questo tipo di procedimento;
  • flessibilità e possibilità di adattamento alle esigenze delle parti;
  • garanzia di riservatezza;
  • possibilità di non interrompere i rapporti commerciali con la controparte vista la natura non contenziosa dell’arbitrato.

L’arbitrato senza clausola compromissoria è un’alternativa alla via giudiziaria che conviene sempre prendere in considerazione.

In alcuni casi, può essere la soluzione più indicata per risolvere una controversia, in quanto rapida e discreta.

Per ulteriori informazioni sull’arbitrato senza clausola compromissoria, è possibile contattare il Dipartimento di Arbitrato dello Studio legale Boccadutri.

I professionisti dello Studio legale Boccadutri sono in grado di fornire consulenza e assistenza legale in tutti gli aspetti dell’arbitrato, sia nel caso in cui sia presente la clausola compromissoria, sia nel caso in cui sia presente ma scritta male, sia nel caso in cui non ci sia.

Per approfondimenti sul tema:

Arbitrato secondo diritto e secondo equità;

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Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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