Patent box: agevolazione fiscale sui redditi derivanti dall’uso di beni immateriali
Patent box
Con la Legge di Stabilità 2015 è stato introdotto, anche in Italia, il cosiddetto Patent Box, regime fiscale di tassazione agevolata studiata per chi produce redditi utilizzando beni immateriali.
L’art. 1, dal comma 37 al comma 45, della Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo regime opzionale, detto “Patent box”. Si tratta di un regime fiscale di tassazione agevolata, di cui possono usufruire tutti i titolari di redditi d’impresa derivanti dall’utilizzazione di beni immateriali quali opere dell’ingegno, brevetti, marchi, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (know how).
Questo regime agevolato, che ha principalmente l’obiettivo di favorire l’investimento delle imprese in attività di ricerca e sviluppo, è stato oggetto di modifiche sia ad opera del D.L. n. 3/2015 che della Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015), mentre le disposizioni attuative della disciplina sono state emanate con decreto ministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico in data 30 luglio 2015.
Soggetti beneficiari e soggetti esclusi
Possono esercitare l’opzione tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico (imprenditori individuali, società di capitali, S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.), società di persone (S.n.c., S.a.s), società cooperative, società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati che esercitano attività commerciali, in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni.
È invece necessario che tali soggetti svolgano attività di ricerca e sviluppo finalizzata proprio alla creazione, al mantenimento ed allo sviluppo di beni immateriali, sia internamente o mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati.
Possono altresì accedere all’agevolazione anche le società e gli enti non residenti in Italia a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione o con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
Sono invece escluse le società fallite, in liquidazione coatta, e le società assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, oltre che i lavoratori autonomi ed i soggetti che determinano il reddito secondo criteri forfettari.
Come funziona la tassazione agevolata
Come già anticipato, la tassazione agevolata è applicabile ai redditi derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, di: software protetto da copyright; brevetti industriali; marchi d’impresa (registrati o in corso di registrazione); disegni e modelli, giuridicamente tutelabili; processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
L’agevolazione prospettata è, in linea di principio, molto appetibile in quanto consiste in una detassazione progressiva di tali redditi i quali non concorrono alla formazione del reddito complessivo per il 50% del relativo ammontare; tale detassazione è ridotta al 30% per il periodo d’imposta 2015 e al 40% per il periodo d’imposta 2016, mentre solo nel 2017 tale detassazione sarà a regime nella misura del 50%.
Per poter quantificare in concreto l’agevolazione concessa, è necessario determinare sia il reddito imputabile al bene immateriale che, successivamente, i costi sostenuti per la creazione, il mantenimento/accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale.
Si tratta di operazioni che richiedono sia competenze giuridiche (identificazione dei beni immateriali e delle loro modalità di sfruttamento, ecc.) sia competenze fiscali (determinazione dei redditi, delle agevolazioni, ecc.).
Modalità, durata e decorrenza dell’opzione
L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.
Per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi per gli anni 2015-2016, le imprese hanno dovuto trasmettere telematicamente l’opzione, utilizzando l’apposito modello, indicando i dati anagrafici e l’anno da cui decorre il regime; l’opzione riguardava il periodo d’imposta nel corso del quale essa è comunicata ed i successivi quattro.
Dal 2017, invece, l’opzione può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi (utilizzando, per il 2017, l’Unico 2018) e decorre dal periodo d’imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce.
L’esercizio dell’opzione è rilevante oltre che per la determinazione del reddito complessivo ai fini IRES ed IRPEF, anche a fini della determinazione del valore della produzione IRAP.
Finalità e vantaggi
Tale regime ha l’obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando al contempo la base imponibile italiana, in quanto incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere; incentiva il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all’estero; favorisce l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.
Il regime si pone in continuità con i modelli progressivamente introdotti in altri Stati membri della Comunità Europea (Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna) ed è conforme ai principi elaborati in ambito OCSE con riferimento alla disciplina fiscale per la tassazione dei proventi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali.
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