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Omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza: un solo reato

Ultimo aggiornamento 12 Giu 2021

5 Apr 2019 - Danni alle persone - Min Read 3 min
Omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza: un solo reato

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di omicidio stradale, l’imputazione deve essere unica, anche in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe.

Secondo la Quarta sezione penale della Corte di Cassazione, chi si rende colpevole di omicidio stradale non deve essere imputato anche per guida in stato d’ebbrezza o sotto alterazione da droghe. La sentenza della Suprema Corte si attiene alla linea tracciata in passato da decisioni analoghe in materia.

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Grosseto, ad esempio, chiamato ad esprimersi su un incidente causato da un uomo in stato di ebbrezza, la cui condotta aveva provocato la morte di un altro automobilista, aveva stabilito con il decreto del 28 agosto 2017, che “il fatto oggetto del procedimento giudiziario, è già sanzionato dall’incriminazione più grave”.

In quanto delitto, l’omicidio stradale è già aggravato ai sensi dell’art. 589-bis, secondo comma, c.p., dunque la contravvenzione (art. 187 cod. strad.) non può coesistere nello stesso procedimento in cui la seconda è implicitamente già sanzionata, come circostanza aggravante, contemplata nell’articolo 589-bis.

Con l’introduzione del reato di omicidio stradale nel 2016, (legge n. 41 del 23 marzo 2016) si è passati dall’imputazione per omicidio colposo, eventualmente aggravato dall’uso di alcool o droghe, all’imputazione di omicidio stradale.

Ne bis in idem

La sentenza della Cassazione numero 26857/2018 tiene in considerazione il principio del “ne bis in idem”, ossia “non due volte per la stessa cosa”. Per questo motivo la guida in stato di ebrezza o la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti verrebbero considerate aggravanti ma non reati a sé stanti.

Se l’imputato viene perseguito per il reato di omicidio stradale, non può essere giudicato per altri reati autonomi minori, in quanto parti di un unico reato. 

Guida in stato d’ebbrezza come reato

Il reato di guida in stato di ebbrezza viene sanzionato in base alla quantità di alcool riscontrato nel sangue del conducente (artt. 186 e 186 bis del codice della strada):

  • Sanzione di tipo amministrativo, se il tasso alcolemico è superiore a 0,5 gr/l ma non superiore a 0,8 gr/l. In questo caso viene inflitta una multa che può andare da 500 a 2000 euro. In più scatta la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
  • Sanzione penale, se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 gr/l e non superiore a 1,5 gr/l. In questo caso è prevista la detenzione per un periodo massimo di sei mesi. La multa oscilla da 800 a 3.200 euro mentre la patente di guida viene sospesa da sei mesi ad un anno.
  • Sanzione penale, se il tasso alcolemico supera 1,5 gr/l. Prevede la detenzione da sei mesi a un anno, una multa non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 6.000, e la sospensione della patente da uno a due anni. Se il veicolo in cui si trova il guidatore è di sua proprietà gli viene confiscato.

Reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

La guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 del codice della strada) viene punita con una sanzione amministrativa che va da 1.500 a 6.000 euro e con una sanzione penale, nei casi più gravi, ossia la detenzione da sei mesi ad un anno. Una volta accertato il reato viene applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

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Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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