Monopattini elettrici: la legge
La nuova legge per la circolazione dei monopattini elettrici è entrata in vigore da febbraio, periodo in cui le città italiane sono state chiuse a causa del Covid 19.
Al termine del lockdown le città italiane si sono ripopolate di persone, veicoli a motore ma anche di veicoli eco friendly, in numero molto superiore a quello che avevamo lasciato.
Questo impulso ecologista è stato sicuramente favorito dall’annuncio del Ministero dell’Ambiente, che ha offerto un buono mobilità a copertura delle spese di acquisto di biciclette, monopattini e veicoli affini, pari al 60 per cento del costo (fino a un tetto massimo di 500€).
Nel frattempo era già entrata in vigore una legge che regolamentava l’utilizzo dei monopattini (ma anche segway, hoverboard, monowheel e tutti i dispositivi elettrici di mobilità personale) equiparandoli ufficialmente alle biciclette.
Poche e chiare regole, che però non hanno impedito, col proliferare di monopattini e affini, il proliferare degli incidenti.
Ci vorrà tempo per accettare la loro massiccia presenza ed adeguarsi, anche perché, alla prova dei fatti, molte città, non sono adatte alla circolazione delle biciclette … figuriamoci dei monopattini!
La legge sulla circolazione dei monopattini elettrici
Il 20 Febbraio 2020 è stato approvato il decreto Milleproroghe che ha disciplinato l’uso dei monopattini elettrici e dei veicoli affini.
Una legge lungimirante visto che, tra le conseguenze della pandemia, c’è stato un ricorso smisurato all’utilizzo proprio dei monopattini elettrici, come alternativa ai tradizionali mezzi di trasporto, e soprattutto in alternativa ai mezzi pubblici, visti come ricettacolo di sporcizia e temuti come possibili fonti di contagio.
Le nuove regole sono state ufficializzate nella circolare esplicativa del Servizio della Polizia Stradale del 9 marzo 2020.
A prescindere dalla pandemia, regolamentare la circolazione dei monopattini elettrici si è reso necessario, visto il successo crescente della micro mobilità: percorrere brevi distanze o attraversare i centri urbani in poco tempo è diventata una necessità, soprattutto per i lavoratori dei grandi centri urbani.
La legge n. 8 del 28 febbraio 2020 ci dice che i monopattini elettrici, insieme ad una serie di veicoli affini, sono equiparabili alle biciclette, quindi possono essere usati in città senza il rischio di incorrere in sanzioni.
Vengono escluse dalla libera circolazione le autostrade mentre si potrà circolare nelle strade extraurbane e dovunque sia presente una pista ciclabile.
Vista l’equiparazione alle biciclette (o velocipedi), occorre precisare che comunque si ritengono astrattamente applicabili le norme di riferimento del Codice della Strada, in particolare l’art. 50, che definisce cosa si intende per velocipedi, l’art. 68, che descrive le caratteristiche di un velocipede che può circolare in strada, compresa la presenza di un campanello per le segnalazioni acustiche, obbligatorio anche nei monopattini, l’art. 69, che definisce le “Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi” e l’art. 182, che definisce le norme sulla corretta circolazione dei velocipedi, in particolare la necessità di non procedere affiancati, salvo rare eccezioni.
Cosa è importante sapere sui monopattini
- Un monopattino elettrico per essere a norma non dovrà superare la velocità di 25 km orari su carreggiata, e di 6 km orari nelle aree pedonali.
- La sua potenza dovrà essere al massimo di 500W.
- È fatto assoluto divieto di trasportare altri passeggeri o oggetti.
- In condizioni di scarsa visibilità bisogna indossare un giubbotto riflettente.
- Durante tutto il periodo dell’oscurità, a partire da mezz’ora dopo il tramonto, ma anche di giorno, se la visibilità è scarsa, deve essere equipaggiato con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catarifrangenti rossi posteriori. In assenza di luci vanno trasportati a mano.
- Per guidare i monopattini elettrici bisogna avere almeno 14 anni
- L’uso del casco è obbligatorio dai 14 fino ai 18 anni.
- Per utilizzare un monopattino elettrico non occorre aver conseguito una patente di guida.
- Per utilizzare un monopattino elettrico non occorre avere una copertura assicurativa.
Il fatto che la legge non ponga l’obbligo di assicurazione non esclude la possibilità di stipulare una polizza per tutelarsi, in base anche all’utilizzo più o meno frequente.
Attualmente sul mercato ci sono alcuni monopattini che prevedono un’assicurazione inclusa nel prezzo di vendita.
Monopattini coinvolti in incidenti
Avendo ormai la piena autorizzazione a circolare per strada, è sempre bene non perdere la calma se coinvolti in un sinistro e sapere Cosa fare in caso di incidente stradale in Italia.
I monopattini sono dei veicoli ed i conducenti devono attenersi alle regole della strada, come se guidassero un automobile. Se vengono coinvolti in un incidente la situazione cambia in base al tipo di sinistro:
- Incidente tra monopattino e pedone
- Incidente tra monopattino e autoveicolo
- Incidente provocato da un danno al manto stradale
Incidente tra monopattino e pedone
La responsabilità dell’incidente andrebbe, in via di massima, addebitata al conducente del monopattino, il quale, se riconosciuto colpevole, dovrà risarcire i danni al pedone investito.
L’eccezione è data dalla condotta del pedone, qualora sia stata palesemente causa dell’incidente.
Incidente tra monopattino e autoveicolo
in quanto utente debole, il conducente di monopattino viene tutelato dal codice della strada per cui la maggiore responsabilità verrebbe attribuita, di norma, a chi guida l’autoveicolo.
Come in tutti gli incidenti però, vanno dimostrati torti e ragioni. Se la responsabilità è dell’automobilista, si segue la procedura di risarcimento ordinario, se la responsabilità è del monopattino, chi lo guida dovrà rimborsare i danni provocati, tramite assicurazione, se ne possiede una, o di tasca propria. Non si può far ricorso al modulo di constatazione amichevole.
Incidente provocato da un danno al manto stradale
La responsabilità va attribuita all’ente proprietario della strada. Chi è vittima dell’incidente però dovrà dimostrare il nesso causale tra sinistro e condizioni stradali, per avere diritto ad un risarcimento.
In qualsiasi tipo di sinistro, se la bici o il monopattino, per qualsiasi ragione, viene portato a spinta, si può equiparare ad un pedone con le conseguenze del caso.
Per ottenere un risarcimento le regole sono sempre quelle per il risarcimento danni da sinistro stradale (vedi anche Com’è cambiato il risarcimento danni da incidente stradale e Incidente Stradale: Chi Tutela Il Passeggero?).
Oltre ai diritti, la legge introduce pesanti sanzioni, fino alla confisca dei mezzi con conseguente distruzione del veicolo.
Per informazioni e consigli legali contattate qui gli avvocati del Dipartimento Danni alle persone dello Studio legale Internazionale Boccadutri.
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