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Mantenimento e diritti dei figli di genitori non sposati

Ultimo aggiornamento 12 Giu 2021

3 Dic 2020 - Diritto di Famiglia e Divorzio - Min Read 4 min
Mantenimento e diritti dei figli di genitori non sposati

Nulla cambia nel diritto al mantenimento per i figli di genitori non sposati. Per la normativa italiana, i figli di genitori non sposati sono equiparabili a quelli nati da genitori uniti da matrimonio. A differire è soltanto l’iter di legge in caso di separazione dei genitori.

A prescindere dal tipo di relazione che intercorre tra i genitori, la legge è chiara per quanto riguarda il mantenimento dei figli: “entrambi i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli, in base alla loro capacità reddituale e patrimoniale”.

Nel caso in cui siano in difficoltà, subentra il supporto degli ascendenti più prossimi. La maggiore età del figlio non solleva il genitore dall’obbligo di mantenimento se questi non può provvedere a se stesso da solo.

In una società moderna, dove al matrimonio si affiancano altre forme di convivenza, è sempre più facile imbattersi in coppie non sposate con figli.

La legge italiana si è adeguata alla nuova idea di famiglia e ha provveduto alla tutela dei figli di coppie non sposate.

Ne deriva che, già dalla riforma del 1975 ha, seppur lentamente, lasciato andare alcuni stereotipi di famiglia e si è riformata profondamente, cercando di “sposare” un’idea sempre più laica del matrimonio e normativizzando – con le ripetute pronunce giurisprudenziali – anche situazioni di fatto, quali la convivenza more uxorio, oggi sempre più diffuse.

In materia di affidamento, e di conseguente mantenimento, dei figli (ormai equiparati naturali e/o legittimi), a nulla rileva lo status di coniugi, se legalmente sposati, se conviventi di fatto o c.d. more uxorio.

Questo profilo rimane altro e diverso, andando ad incidere solo sul giudizio di separazione ed il successivo divorzio e quindi sullo “stato civile” delle persone – moglie e marito – e sugli effetti del matrimonio.

La legge 219/12 e il concetto di unicità dello stato giuridico dei figli

La legge n. 219 del 10 dicembre 2012 ha cancellato l’arcaico concetto di figli legittimi e naturali, affermando il principio dell’unicità dello stato giuridico dei figli, ribadendolo attraverso il d.lgs. 154/2013.

Ad essere modificata è stata la definizione stessa di vincolo di parentela, di cui all’art.74 del codice civile, quale “il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite”.

Il nuovo testo dello stesso articolo, introdotto con l’art.1 della L. 10 dicembre 2012 n. 219, sottolinea come tale vincolo non sorga solo nel caso di figli nati all’interno del matrimonio, ma anche se la filiazione sia avvenuta al di fuori del matrimonio, o in caso di figli adottivi.

Si tratta di una innovazione nell’ordinamento giuridico italiano in quanto fino ad allora i figli nati al di fuori del matrimonio non erano legati da alcun vincolo ai parenti paterni (es. zii, nonni).

In sintesi, il testo del provvedimento stabilisce:

  • l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali”, oltre alla sostituzione degli stessi con quello di “figlio”. Eliminata quindi ogni differenza terminologica;
  • il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori;
  • la sostituzione della definizione di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”;
  • la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato, con previsione di norme di applicazione necessaria, in attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio.

Gli operatori del settore, avvocati e giudici, ciascuno per quanto di competenza, dovranno inoltre uniformarsi alla più recente Giurisprudenza del settore che ha previsto:

  • limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità;
  • introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni;
  • introdurre e disciplinare l’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano;
  • portare a dieci anni il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità per i figli nati fuori dal matrimonio;
  • modificare la materia della successione prevedendo la soppressione del “diritto di commutazione” in capo ai figli legittimi fino ad oggi previsto per l’eredità dei figli naturali.

Quando la convivenza finisce: diritti dei genitori di figli nati fuori dal matrimonio

Così come può avvenire che si separino coppie sposate, è naturale che possano sciogliersi i legami non sanciti da legge, con qualche incognita in più rispetto a quanto avviene per i matrimoni, in cui l’iter è più lineare.

Due genitori non sposati che decidono di cessare la convivenza vivono le stesse incertezze di una coppia sposata, poiché potrebbero allo stesso modo non trovare un accordo sulla “gestione” dei figli.

Entrambi, in quanto soggetti coinvolti o protagonisti insieme ai figli delle vicende che li investono, possono ricorrere al Tribunale, cui spetta l’ultima parola su questioni delicate quali l’affidamento del minore, i diritti di visita, l’importo dell’assegno di mantenimento, la destinazione della casa familiare, la regolamentazione dei tempi di permanenza con ciascuno di loro, la gestione delle spese straordinarie.

Anche nel caso di Ricorso per l’affidamento dei figli minori nati fuori del matrimonio, l’iter può essere consensuale o giudiziale.

Solo nella seconda ipotesi, sarà il Tribunale a statuite nel primario interesse del minore le condizioni ed i termini per un accordo che rispetti il principio di bi-genitorialità ed il benessere del minore, per un rapporto pieno e concreto con ciascun genitore.

E’ sempre preferibile la via della condivisione e le parti vanno informate della possibilità di intraprendere idonei percorsi di mediazione familiare presso Enti e strutture dedicate.

Una separazione consensuale, laddove c’è un accordo sui figli e laddove si è assistiti da legale esperto in diritto di famiglia, porterà ad un iter più veloce in Tribunale. La mancanza di accordi, così come avviene quando si mette fine al matrimonio, porterà ad una procedura giudiziale, con tutto quello che ne consegue.

Se avete in corso una separazione o siete interessati ad approfondire l’argomento non esitate a contattare qui i nostri legali del Dipartimento di Diritto di Famiglia e Divorzio.

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Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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