Per i giudici le tabelle di riferimento per la valutazione del danno non patrimoniale sono due: le cosiddette milanese e romana. Su quale debba ricadere la scelta è tuttora fonte di discussione.
La liquidazione del danno parentale o meglio, del danno da perdita o compromissione del rapporto parentale, spetta a chi abbia sofferto per aver perso un congiunto, o a causa del deterioramento del rapporto con esso, per grave menomazione fisica, a seguito di un illecito di terzi.
Per calcolare l’importo spettante, la giurisprudenza si affida a delle tabelle, in modo da uniformare l’entità del risarcimento.
Tabella di Milano o Tabella di Roma
Le tabelle del danno non patrimoniale maggiormente accreditate sono due, ossia quella di Milano e quella di Roma.
La tabella di Milano valuta il danno attraverso l’individuazione di alcune forbici di valore, in base alle categorie dei congiunti. Partendo da una cifra massima e minima, il giudice può individuare l’entità del risarcimento del danno in base a chi si trova davanti.
Un coniuge che avesse perso il partner, nel 2021, potrebbe essere risarcito con un importo compreso tra 168.250 € e 336.500 €.
Una bella differenza tra minimo e massimo, la cui attribuzione finale spetta alle valutazioni del giudice, il quale, tra l’altro, ha il potere di aumentare la cifra, in caso di eccezionale gravità, o azzerarla se si rende conto che il legame tra vittima e superstite era addirittura astioso.
Non si può risarcire un danno parentale a una persona che, in base a prove e testimonianze, non ha provato alcuna sofferenza.
La Tabella romana suggerisce che il risarcimento venga liquidato secondo il cosiddetto “punto variabile”. Il valore monetario in tal caso:
- aumenta in base alla misura del pregiudizio,
- diminuisce in funzione dell’età del danneggiato al momento del fatto.
Il valore monetario (rectius) non è costante, ma varia in base al grado di invalidità permanente, che più è alto, più accrescerà il valore economico del punto e in base all’età. Ciò che non viene tenuto in considerazione è l’aspetto morale soggettivo.
È sempre discrezione di ogni singolo tribunale, basarsi su diversi parametri di personalizzazione del danno.
La Cassazione a favore della Tabella di Milano
Sull’onda della sentenza n.12408 del 07-06-2011, emessa dalla Corte di Cassazione, si era presa l’abitudine di privilegiare l’utilizzo delle tabelle del Tribunale di Milano, ritenute le più idonee ad assicurare l’equità nel risarcimento del danno da sinistri stradali.
Questa la sostanza della sentenza:
“La liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l’art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”.
La nuova svolta della giurisprudenza
Dopo dieci anni di supremazia della tabella milanese, a far data dal 2021, il Tribunale di Milano ha dovuto rivisitare la tabella del danno non patrimoniale, per adeguarla all’orientamento giurisprudenziale più recente, separando il “danno biologico” dal cosiddetto “incremento per sofferenza”, o “danno morale”.
Per gli anni antecedenti al 2021 resta valida la tabella che riporta esclusivamente il danno risarcibile complessivo.
Oggi qualcosa sta cambiando, e al centro di questo cambiamento di rotta, c’è sempre la Suprema Corte di Cassazione.
La sentenza 10579/2021 del 21 aprile ha valutato inadeguata la tabella milanese.
La Suprema Corte ha raccomandato l’utilizzo di una tabella basata sul sistema a punti, come in effetti è strutturata la tabella romana, prevedendo la possibilità di applicare sull’importo finale correttivi, per la particolarità della situazione.
Secondo la Cassazione devono essere presi in considerazione quattro requisiti:
- criterio “a punto variabile”;
- estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
- modularità;
- elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (età di vittima e superstite, grado di parentela e convivenza) e dei relativi punteggi.
Se la tabella di Milano garantiva l’applicazione di un principio valido per tutti i Tribunali, probabilmente ci si è resi conto che la Tabella romana lasciava meno spazio alla discrezionalità. In sostanza la Tabella milanese si è rivelata inadatta alla valutazione del danno da perdita del rapporto parentale.
Come ogni sentenza che apre a nuovi scenari, la 10579/2021 è destinata a far discutere/riflettere. Si tratta di dare un valore monetario alle sofferenze, e in questo la tabella di Roma ha il pregio di favorire i calcoli, ma ha il difetto di dare lo stesso valore a situazioni che cambiano famiglia per famiglia.
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