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Ultimo aggiornamento 17 Feb 2026

Infortuni in itinere 2026: guida completa a diritti e risarcimenti INAIL

2 Dic 2019 - Danni alle persone - 🕒 Reading time: 10 min 13 sec
Infortuni in itinere 2026: guida completa a diritti e risarcimenti INAIL

Infortuni in itinere. Guida ai risarcimenti e ai diritti per vittime e familiari.

Ogni giorno migliaia di lavoratori, italiani e stranieri, si spostano per raggiungere il posto di lavoro.

Non è purtroppo raro che in questo tragitto si possa rimanere vittime di un imprevisto: un incidente stradale, una caduta in bici, uno scivolone sulle scale della metropolitana possono compromettere la propria integrità fisica.

Questo tipo di eventi, occorsi mentre si sta raggiungendo il posto di lavoro o mentre ci si sta spostando per lavoro, vengono considerati “infortuni in itinere” e possono rientrare nella copertura infortuni dell’INAIL.

In sostanza se ci si fa male mentre ci si reca al lavoro o mentre ci si sposta per lavoro si potrebbe avere diritto a indennizzi, risarcimenti aggiuntivi e una serie di tutele anche per i familiari.

Che cos’è l’infortunio in itinere

L’infortunio in itinere è l’evento lesivo che colpisce il lavoratore durante il normale tragitto di andata e ritorno tra abitazione e luogo di lavoro, tra due sedi lavorative o per la consumazione dei pasti (in assenza di mensa).

Viene equiparato ad un infortunio sul lavoro ed è disciplinato dall’art. 12 del D.Lgs. 38/2000 e richiamato dalla normativa sul pubblico impiego (art. 12 D.Lgs. 165/2001.

È tutelato dall’INAIL purché il percorso sia diretto, coerente e non interrotto per esigenze personali

Quando viene ritenuto infortunio in itinere

Affinché l’INAIL riconosca l’infortunio in itinere, devono essere presenti precisi requisiti.

Un infortunio viene considerato in itinere nei seguenti casi:

  1. Nesso con il lavoro

Il tragitto deve essere funzionale all’attività lavorativa. Non conta l’orario di lavoro in senso stretto, ma la finalità dello spostamento.

  • Percorso abituale

Il lavoratore deve seguire il normale percorso, ossia il percorso più breve o abituale. Deviazioni arbitrarie o per motivi personali possono escludere la tutela.

Sono ammesse le deviazioni se giustificabili e coerenti, ossia motivate da specifiche condizioni di necessità:

  • effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti, inclusi percorsi per adempiere a doveri familiari o di cura, come ad esempio per accompagnare i figli a scuola
  • quelle effettuate a seguito di direttive del datore di lavoro
  • quelle dovute a cause di forza maggiore (ad esempio una strada interrotta, traffico deviato, un guasto meccanico, …)
  • quelle dovute a esigenze contingenti non preventivabili (malesseri o esigenze fisiologiche)
  • quelle effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (per esempio per prestare soccorso a vittime di incidente stradale)
  • le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.
  • Mezzo di trasporto

Sono coperti prevalentemente:

  • utilizzo di mezzi pubblici
  • utilizzo di bicicletta e monopattino, se coerenti con il tragitto
  • copertura del percorso a piedi

L’uso del proprio automezzo è ammesso solo se “necessitato” o ragionevole, ovvero se mancano mezzi pubblici, sono troppo distanti o non compatibili con gli orari di lavoro.

  • Evento violento e improvviso

Deve trattarsi di un fatto traumatico, come un incidente stradale o una caduta.

Casi in itinere non coperti e rischio elettivo

L’INAIL non copre le conseguenze di un incidente, se occorso dopo aver effettuato una deviazione, per scopi personali o voluttuari.

Per fare un esempio è considerato voluttuario fermarsi a fare acquisti prima di portare il figlio a scuola o prima di recarsi al lavoro.

Allo stesso modo non viene coperto il cosiddetto “rischio elettivo”, ossia un rischio che non ha nulla a che fare con il lavoro e che il lavoratore ha deciso di correre arbitrariamente. 

Il rischio elettivo rappresenta il limite oltre il quale cessa la protezione del lavoratore.

Si definisce come un comportamento volontario, arbitrario e irragionevole del lavoratore, che decide di affrontare un pericolo per soddisfare impulsi personali, estranei alle finalità lavorative o alle necessità primarie.

In pratica, se l’infortunio avviene a causa di una scelta che avrebbe potuto essere evitata, l’INAIL non paga.

Differenza tra infortunio in itinere e infortunio sul lavoro

L’ infortunio sul lavoro si verifica nel luogo di lavoro, in orario di lavoro, nello svolgimento delle proprie mansioni.

L’infortunio in itinere si verifica durante il tragitto casa-lavoro, casa-mensa o tra due luoghi di lavoro. 

Entrambi sono coperti dall’INAIL, ma l’infortunio in itinere richiede che il percorso sia abituale, diretto e senza deviazioni arbitrarie. 

Differenze chiave:

  • Luogo: il luogo dell’infortunio è il criterio primario. L’infortunio sul lavoro avviene in azienda o sul luogo di lavoro (che può variare, come nel caso dei cantieri), l’infortunio in itinere avviene sul percorso, inclusi i casi di tragitto verso la mensa.
  • Rischio elettivo: il riconoscimento dell’infortunio in itinere è escluso se il lavoratore ha affrontato un “rischio elettivo”, ovvero una scelta arbitraria (es. una deviazione non necessaria o l’uso di un mezzo pericoloso).
  • Interruzioni: il percorso in itinere non deve subire interruzioni o deviazioni non collegate al tragitto (es. per fare spese personali). Sono accettate le deviazioni per esigenze di forza maggiore o per accompagnare i figli a scuola.
  • Trasporto di colleghi: l’infortunio in itinere è generalmente riconosciuto anche se il percorso è condiviso per il trasporto di colleghi, se non comporta deviazioni significative. 

Dati INAIL 2025: un aumento preoccupante degli infortuni in itinere

I dati dell’INAIL relativi all’intero anno 2025 confermano un andamento critico per gli infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro.

Mentre le denunce in occasione di lavoro hanno mostrato segnali di stabilità o lieve calo, la componente legata alla mobilità stradale ha registrato incrementi significativi.

Numeri chiave del 2025

  • Aumento degli incidenti: le denunce di infortunio in itinere sono cresciute del 3,2% rispetto al 2024.
  • Vittime della strada: il dato più allarmante riguarda i decessi in itinere, aumentati del 4,6% (secondo alcune fonti il rialzo dei casi mortali ha toccato punte del 24,4% in determinati periodi dell’anno).
  • Incidenza sul totale: gli infortuni in itinere rappresentano ormai il 18,4% del complesso delle denunce (escludendo gli studenti), un aumento netto rispetto al 16,9% registrato nel 2019. 

Circa il 28% delle vittime totali sul lavoro in Italia nel 2025 è riconducibile a incidenti stradali avvenuti durante il percorso per o dal luogo di lavoro. 

Cause più frequenti di infortunio in itinere

Le dinamiche più comuni che causano infortuni in itinere includono:

  • strade scivolose o dissestate 
  • distrazione alla guida 
  • incidenti in moto e bicicletta 
  • investimento di pedoni 
  • condizioni meteo avverse 

Particolarmente esposti sono i lavoratori precari, gli addetti alla logistica, alle consegne e chi lavora su turni.

Impatto degli infortuni in itinere sui lavoratori stranieri

I lavoratori stranieri hanno gli stessi diritti dei cittadini italiani, ma è pur vero che molti non denunciano l’infortunio o non completano correttamente la procedura, perdendo il proprio diritto all’indennizzo.

Criticità frequenti:

  • maggiore esposizione a mansioni rischiose 
  • barriere linguistiche 
  • paura di perdere il lavoro 
  • mancata conoscenza delle procedure 

Nota bene: il permesso di soggiorno non viene compromesso dalla denuncia.

Punti chiave sull’impatto degli infortuni in itinere per i lavoratori stranieri

  • Rischio elevato: gli studi evidenziano che i lavoratori stranieri hanno un rischio infortunistico maggiore rispetto ai nativi, sia all’interno dei luoghi di lavoro che nel tragitto per raggiungerli.
  • Settori a rischio: i settori con maggiore incidenza di infortuni per lavoratori stranieri, inclusi quelli in itinere (spesso legati a turni e logistica), sono trasporto, magazzinaggio, costruzioni e sanità.
  • Fattori di vulnerabilità: il maggior impatto è spesso correlato a orari di lavoro atipici (lavoro notturno o turni), l’uso di mezzi di trasporto propri e percorsi più lunghi, oltre a possibili barriere linguistiche e informative sulla sicurezza. 

In sintesi, i lavoratori stranieri in Italia subiscono una quota sproporzionata di infortuni in itinere, rendendo cruciali le misure di prevenzione focalizzate sui percorsi casa-lavoro, in particolare per i lavoratori non comunitari. 

Responsabilità e colpe negli incidenti in itinere

L’infortunio in itinere è coperto dall’INAIL se avviene nel tragitto diretto casa-lavoro, anche con colpa del lavoratore, purché non ci sia “rischio elettivo” (scelte arbitrarie e abnormi).

Se il responsabile è un terzo, il lavoratore ha diritto al risarcimento integrale (danno differenziale).

È fondamentale documentare percorso e orari per ottenere le giuste tutele. 

Uno dei dubbi più frequenti riguarda la responsabilità.

Punti chiave su responsabilità e colpe

  • Copertura INAIL: l’INAIL tutela l’infortunio anche in presenza di negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, garantendo le prestazioni sanitarie ed economiche.
  • Rischio elettivo: la tutela viene meno se l’incidente è causato da una condotta del lavoratore definibile “rischio elettivo”: una scelta sconsiderata, volontaria e slegata dalle necessità lavorative (es. guida in stato di ebbrezza, deviazioni sconsiderate per motivi personali).
  • Colpa del Terzo (incidente stradale): se il sinistro è causato da un altro conducente, l’INAIL indennizza il danno lavorativo, mentre l’assicurazione (RCA) del responsabile copre i danni ulteriori (danno differenziale).
  • Responsabilità del datore di lavoro:il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare il lavoratore all’INAIL.

Non ha responsabilità diretta se l’incidente avviene su mezzi propri e su percorsi non gestiti dall’azienda, salvo nei casi di utilizzo di auto aziendale o percorrenza di tratte obbligate disposte dal datore.

Può essere responsabile solo in caso di violazione di obblighi specifici, ad esempio, turni eccessivi che causano stanchezza alla guida possono configurare una responsabilità indiretta.

  • Elementi di valutazione: per la copertura, il percorso deve essere “diretto” e “coerente” con l’attività lavorativa; deviazioni per scopi personali escludono l’infortunio. 
  • Concorso di colpa e casi di esclusione: l’INAIL può ridurre o negare la tutela in caso di:
    • deviazioni volontarie non necessarie 
    • uso del mezzo privato senza necessità 
    • guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti 

La giurisprudenza recente della Cassazione conferma però un’interpretazione estensiva a favore del lavoratore, quando la deviazione è ragionevole o necessitata.

Risarcimenti e indennizzi: quanto spetta davvero

Uno degli aspetti più delicati riguarda il quantum, ossia quanto spetta di indennizzo dopo un infortunio in itinere.

Molti lavoratori pensano che l’INAIL risarcisca tutto: non è così.

Il risarcimento si compone di due parti: l’indennizzo INAIL (per i giorni di inabilità e il danno permanente) e l’eventuale risarcimento differenziale da parte dell’assicurazione del responsabile. 

Il danno differenziale

Il risarcimento INAIL non copre tutte le voci di danno.

È qui che entra in gioco il danno differenziale, azionabile contro:

  • il terzo responsabile 
  • il datore di lavoro, se responsabile 

Sono risarcibili:

  • danno morale 
  • danno esistenziale 
  • perdita di capacità lavorativa futura 

Cosa paga l’INAIL dopo un incidente in itinere

L’INAIL riconosce:

  • indennità temporanea per inabilità 
  • rendita per inabilità permanente 
  • indennizzo del danno biologico 
  • pensione ai superstiti in caso di morte 

Indennità per Inabilità Temporanea (INAIL) 

Se l’infortunio comporta un’assenza dal lavoro, l’INAIL indennizza il periodo di inabilità temporanea assoluta dal 4° giorno fino alla guarigione: 

  • Dal 4° al 90° giorno: 60% della retribuzione media giornaliera.
  • Dal 91° giorno a guarigione: 75% della retribuzione media giornaliera.
  • Primi 3 giorni (carenza): Solitamente a carico del datore di lavoro secondo CCNL (spesso al 100%), salvo diversa specifica contrattuale. 

Indennizzo danno biologico (permanente – INAIL)

Se l’incidente causa postumi permanenti (invalidità), l’INAIL indennizza il danno biologico (rivalutato periodicamente): 

  • Invalidità inferiore al 6%: nessun indennizzo INAIL (franchigia).
  • Invalidità tra 6% e 15%: indennizzo in capitale (una tantum) in base all’età e al grado di menomazione.
  • Invalidità superiore al 15-16%: indennizzo in rendita mensile. 

Nota: dal 1° gennaio 2019 sono in vigore tabelle con aumenti fino al 40% per l’indennizzo in capitale, confermate nelle circolari INAIL 2025.

Risarcimento danno differenziale (Assicurazione R.C. Auto)

Se l’infortunio in itinere è causato da un terzo (incidente stradale), il lavoratore ha diritto al risarcimento integrale del danno da parte dell’assicurazione del responsabile.

Tuttavia, dal risarcimento totale va decurtato quanto già erogato dall’INAIL

Cosa si può chiedere in più (Danno Differenziale):

  • Danno biologico non coperto: La differenza tra quanto liquidato dall’assicurazione (spesso Tabelle di Milano) e quanto liquidato dall’INAIL.
  • Danno patrimoniale: Spese mediche non rimborsate, mancato guadagno.
  • Danno morale: Sofferenza psicofisica. 

Diritti dei familiari in caso di morte

In caso di morte in itinere, i familiari hanno diritto a:

  • rendita INAIL dovuta ai superstiti 
  • risarcimento del danno parentale 
  • risarcimento danno morale 

Procedura per tutelarsi passo dopo passo

  1. Denuncia dell’infortunio

Il lavoratore deve informare il datore di lavoro immediatamente 

La denuncia INAIL va trasmessa entro 48 ore dal datore di lavoro

  • Documentazione

È fondamentale raccogliere:

  • verbali delle forze dell’ordine 
  • referti medici 
  • certificazioni di pronto soccorso 
  • Accertamento medico legale

La perizia medico legale è decisiva per quantificare il danno.

  • Azione civile o penale

Se c’è un responsabile:

  • si avvia una richiesta risarcitoria 
  • in alcuni casi si avvia un procedimento penale 

Un’assistenza legale specializzata fa la differenza tra un indennizzo minimo e un risarcimento completo.

Come può aiutarti uno Studio legale internazionale

L’infortunio in itinere non è un evento marginale.

È una delle principali cause di morte e invalidità legate al lavoro.

Conoscere i propri diritti è il primo passo per non subire una seconda ingiustizia dopo l’incidente.

Uno Studio legale internazionale può:

  • Gestire la complessità di un caso transfrontaliero: gestisce vertenze in cui il lavoratore, l’azienda o l’assicurazione si trovano in Paesi diversi, superando le barriere linguistiche e normative.
  • Ottenere il riconoscimento dell’infortunio in itinere: asiste nell’iter burocratico per ottenere il riconoscimento del sinistro come infortunio sul lavoro, fondamentale per l’indennizzo INAIL (o enti equivalenti all’estero), anche in casi complessi (es. pause caffè, deviazioni per necessità).
  • Proporre azioni contro terzi responsabili: se l’incidente è causato da un terzo (es. altro automobilista), lo studio legale può avviare le pratiche per il risarcimento dei danni, agendo contro l’assicurazione del responsabile, spesso lavorando in sinergia con le prestazioni INAIL (meccanismo di compensatio lucri cum damno).
  • Offrire supporto legale per italiani all’estero: assiste cittadini italiani infortunatisi all’estero, individuando la compagnia assicurativa del veicolo responsabile, spesso tramite il supporto di centri di informazione come CONSAP.
  • Offrire assistenza per stranieri in Italia: può aiutare cittadini stranieri a ottenere un risarcimento equo nel caso di incidenti avvenuti in Italia, gestendo le normative locali.
  • Quantificare e negoziare il danno: calcola in modo preciso il danno, inclusi i danni alla persona (biologico, temporaneo, permanente) e il mancato guadagno, negoziando con le assicurazioni per ottenere il massimo risarcimento.
  • Offrire consulenza su mezzi di trasporto: verifica la copertura assicurativa in base al mezzo utilizzato (mezzo privato autorizzato, pubblico, bicicletta), essenziale per la validità della richiesta.

Agire tempestivamente, con il supporto di professionisti consente di ottenere indennizzi INAIL corretti e risarcimenti completi, anche per i familiari e per i lavoratori stranieri.

Contatta lo studio legale internazionale Boccadutri per una valutazione senza impegno del tuo caso. 

FAQ sugli infortuni in itinere

L’incidente in bicicletta è considerato infortunio in itinere?

Sì, se la bicicletta è un mezzo coerente con il tragitto casa lavoro e non vi sono deviazioni arbitrarie. L’INAIL riconosce l’infortunio in itinere anche per chi si sposta in bici, a piedi o con monopattino, purché il percorso sia abituale e diretto.

Posso ottenere un risarcimento anche dopo l’indennizzo INAIL?

Sì. L’indennizzo INAIL non copre tutte le voci di danno. Se l’incidente è causato da un terzo, è possibile richiedere il cosiddetto danno differenziale all’assicurazione del responsabile, per ottenere un risarcimento completo.

L’infortunio è coperto se uso l’auto privata?

L’uso dell’auto privata è coperto solo se necessario o ragionevole, ad esempio per assenza di mezzi pubblici compatibili con orari e percorso. In caso contrario, l’INAIL può negare il riconoscimento dell’infortunio in itinere.

I familiari hanno diritto a un risarcimento in caso di morte in itinere?

Sì. In caso di decesso, i familiari hanno diritto alla rendita INAIL ai superstiti e possono ottenere ulteriori risarcimenti civili per il danno parentale, morale ed economico, se vi è un responsabile dell’incidente.

I lavoratori stranieri hanno gli stessi diritti degli italiani?

Sì. I lavoratori stranieri godono delle stesse tutele INAIL previste per i cittadini italiani. La denuncia dell’infortunio in itinere non incide sul permesso di soggiorno e non comporta conseguenze sullo status amministrativo.

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Calogero Boccadutri

Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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