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L’Infortunio in Itinere

2 Dic 2019 - Danni alle persone
L’Infortunio in Itinere

La definizione di “infortunio in itinere” appartiene alla nostra legislazione dal 1965, anno in cui vede la luce il DPR n. 1124/1965. Nel 2000 col D.Lgs. 38 è stato per la prima volta incluso nell’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Si parla di infortunio in itinere nel caso in cui il lavoratore sia vittima di un incidente mentre:

  • sta effettuando uno spostamento da casa verso il lavoro o dal lavoro verso casa;
  • si sta spostando tra un luogo di lavoro e l’altro;
  • si sta spostando dal luogo di lavoro verso il luogo in cui trascorre la pausa pranzo, in assenza di mensa aziendale.

Oltre all’eventualità di un incidente stradale, l’infortunio in itinere prevede, e copre, tutta una gamma di eventi negativi che possono capitare a un lavoratore mentre si sposta.

Infortunio sul lavoro

L’infortunio in itinere si configura come uno dei possibili infortuni sul lavoro. L’occasione perché possa realizzarsi un infortunio di tal genere è che esso avvenga nella contiguità (prima/dopo), o nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Per infortunio sul lavoro si intende un evento traumatico dal quale derivi una lesione (o una malattia che abbia causa violenta, altrimenti si parlerebbe di malattia professionale) che metta chi lo subisce nelle condizioni di non poter lavorare per più di tre giorni.

Dal 1965 i lavoratori in Italia devono essere obbligatoriamente assicurati in modo da poter essere tutelati in caso di infortunio, e in modo che vengano tutelati i suoi congiunti nel caso in cui muoia.

Quando si può considerare infortunio sul lavoro?

L’infortunio in itinere deve avvenire durante un percorso normale, ossia se si sta percorrendo la strada più breve e diretta, ed in un determinato lasso di tempo.

Eventuali interruzioni o deviazioni possono essere giustificabili solo se dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

Tra le esigenze essenziali (nonché obblighi penalmente rilevanti), come spiegato nella circolare Inail numero 62 del 2014, può rientrare l’accompagnamento del proprio figlio a scuola.

Mezzi di trasporto coinvolti nell’infortunio in itinere

Sebbene venga privilegiato, in sede di rimborsi, l’utilizzo dei mezzi pubblici (ritenuti più sicuri) per recarsi sul posto di lavoro, laddove gli stessi non assicurino puntualità viene considerato infortunio in itinere anche quello che avviene mentre si utilizza il proprio mezzo di trasporto, sia esso autovettura (se non si può oggettivamente andare a piedi) ma anche bicicletta.

Il richiedente dovrà dimostrare di aver dovuto utilizzare il proprio veicolo per necessità, e di aver dovuto escludere di poter fare affidamento ai mezzi pubblici per incompatibilità con l’orario di lavoro.

Riassumendo

  • A piedi o mezzo pubblico: sempre risarcibile, se in orari consoni.
  • Bicicletta: utilizzo risarcibile in buona parte dei casi, secondo le disposizioni della l. 221/2015 che considera il suo utilizzo sempre necessitato “in considerazione dei positivi riflessi ambientali connessi all’uso di una mobilità sostenibile”.
  • Mezzo aziendale: risarcibile, se in orari consoni e se il lavoratore non ha infranto le norme basilari di guida.
  • Motociclo: risarcibile solo in casi specifici.
  • Autovettura: risarcibile solo in casi specifici.

Infortunio in itinere non rimborsabile

La possibilità di rimborso decade nel caso in cui il conducente non abbia un documento di guida valido, o se l’incidente sia stato causato da un suo abuso di alcool, droghe o psicofarmaci.

Non può fare comunque richiesta di indennizzo chiunque causi l’incidente violando le norme fondamentali del codice della strada.

È motivo di mancato rimborso anche utilizzare il proprio mezzo di trasporto per percorrere meno di un chilometro dalla propria abitazione.

Impossibile accumulare risarcimenti

Spesso il risarcimento dovuto per infortunio in itinere andava a sovrapporsi ad altri indennizzi assicurativi, permettendo una indebita percezione di somme.

A tal proposito la suprema Corte di Cassazione a SS.UU. ha provveduto a chiarire come andasse utilizzata la linea interpretativa dell’istituto “compensatio lucri cum damno”, ossia: “L’importo della rendita per l’inabilità permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito”. (Sentenza n. 12566/2018).

Cosa fare in caso di infortunio in itinere

Chiunque rimanga vittima di un infortunio in itinere dovrà:

  • Informare prima possibile il datore di lavoro, pena il mancato riconoscimento dell’evento in itinere. Sarà lui che dovrà informare l’INAIL.
  • Farsi refertare in una struttura competente. D’obbligo e fondamentale per poter consegnare al tuo datore di lavoro data di rilascio del certificato, periodo di prognosi e numero identificativo.
  • Rendersi reperibile per eventuali visite di controllo.

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Calogero Boccadutri is the Managing Partner of Boccadutri International Law Firm. He has trial experience in Forex, Personal Injury and Administrative litigation.



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